Giurisprudenza

 

La simulazione la posizione del terzo.

 

Come abbiamo visto, il terzo può far dichiarare la simulazione, ma abbiamo in proposito due tipi di problemi; in primo luogo c’è da chiedersi che il terzo abbia davvero l’interesse a far ripristinare la situazione reale, cioè la mancanza di un vero contratto, o meno; a questa domanda ci risponde la cassazione.

 

Cass. civ. Sez. III, 20-12-2013, n. 28610.

In tema di simulazione, il terzo non ha, in quanto tale, un interesse generalizzato ad ottenere il ripristino della situazione reale, ma solo ove la sua posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto, mentre va sempre riconosciuto l'interesse della parte contrattuale ad esercitare l'azione di simulazione in quanto volta all'accertamento dell'inefficacia totale o parziale del contratto e dei reali rapporti tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'interesse dell'attore quale contraente e non terzo alla dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote sociali in quanto diretta al ripristino della titolarità anche formale delle quote sociali, così facendo venire meno l'apparenza contrattuale). (Rigetta, App. Napoli, 15/12/2006)

 

 Sulla prova della simulazione. Il primo caso fa riferimento alla simulazione di persona, il secondo è un “classico” la simulazione di vendita in vista di una successione.

 

Cass. civ. Sez. VI - 2, 02-07-2015, n. 13634

In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato.

Ne consegue che il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova rispetto all'acquisto di un bene non personale effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a), cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 19/03/2012)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

Cass. civ. Sez. III, 04-04-2013, n. 8215

L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo. (Rigetta, App. Roma, 15/02/2007)

 

La prova per presunzioni e la simulazione.

 

Cass. civ. Sez. III, 28-10-2014, n. 2280.

In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Rigetta, App. Ancona, 18/10/2010)

 

La controdichiarazione.

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 02-10-2014, n. 20857

In caso di simulazione relativa riguardante un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere data, ai sensi dell'art. 2725 c.c. , mediante atto scritto, cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti, e comunque dalla parte contro la quale esso sia fatto valere in giudizio, con salvezza della prova testimoniale nella sola ipotesi, prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c. , di perdita incolpevole del documento. Pertanto, nell'ipotesi di compravendita immobiliare simulata per interposizione fittizia dell'acquirente, il compratore effettivo, quale parte dell'accordo simulatorio e del contratto dissimulato, ove intenda avvalersi di quest'ultimo, deve soggiacere al regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c. e, quindi, provare per iscritto l'accordo simulatorio, senza potersi giovare di una prova orale, in forza della deroga ex art. 2724, n. 2, c.c. (impossibilita morale o materiale per il contraente di procurarsi una prova scritta), in quanto tale deroga è inapplicabile a termini dell'art. 2725 c.c. nei casi come la compravendita immobiliare, nei quali sia richiesta la forma scritta non solo a pena di nullità, ma anche ai fini probatori.

 

Quando si simula una vendita per nascondere una donazione, la controdichiarazione deve avere la forma dell’atto pubblico? No, secondo la Cassazione basta la scrittura privata per la controdichiarazione.

 

 

Cass. Civ. sez II ordinanza 24 luglio 2017, n. 18204

Quando si è in presenza di atti che richiedono la forma scritta ad substantiam o ad probationem, a mente dell’art. 2725 c.c. (cui implicitamente rinvia l’art. 1417 c.c.) detta prova va fornita anch’essa per iscritto, avendo tuttavia e nel contempo cura di precisare che non è viceversa richiesto l’eventuale ulteriore requisito di forma vincolata prescritto per il negozio dissimulato, cosicché in materia di simulazione soggettiva di donazione la prova del relativo accordo simulatorio “non richiede anch'essa l'atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta”.

Fonte Altalex settembre 2017.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 20-11-2008, n. 27599

Nel caso di simulazione relativa di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414, comma 2, e 2725 c.c. , di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.

 

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 28-05-2007, n. 12487.

In tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi dell'articolo 1350 cod. civ. ), la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell'atto contenente la controdichiarazione.