Giurisprudenza
Errore ostativo e
volontà delle parti. Non basta l’esistenza di un errore ostativo per far
annullare il contratto, bisogna verificare quale sia stata in concreto
la volontà delle parti e se c’è il consenso sugli elementi del
contratto; in questi casi l’errore ostativo può essere irrilevante.
Cass. civ. Sez. III, 12-03-2013, n. 6116.
L'esigenza di conservazione del
contratto presuppone una verifica giudiziale (di mero fatto e in
applicazione dei criteri generali dell'ermeneutica contrattuale)
sull’estensione dell'effettiva e reale volontà delle parti, alla quale
dovrà riconoscersi prevalenza - senza che sia possibile addivenire
all'annullamento del contratto per errore ostativo, pur in presenza di
erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto nel
documento contrattuale - ove si identifichi un accordo effettivo e reale
su tutti gli elementi del contratto, in primo luogo il suo oggetto.
Per contro, ove il contenuto apparente
di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle
parti, dovrà ritenersi mancante il requisito dell'"in idem placitum
consensus", indispensabile per la configurabilità, sul punto, di un
accordo contrattuale. (Cassa senza rinvio, App. Brescia, 07/02/2006)
FONTI CED Cassazione, 2013.
Cass. civ. Sez. III, 15-04-2011, n. 8745
Qualora il contenuto del contratto,
come appare stipulato, non corrisponda alla comune, reale volontà delle
parti, sia che l'erronea formulazione o trascrizione debba ascriversi
alle parti medesime o ad un terzo da loro incaricato ed ancorché tale
discordanza non emerga a prima vista, ma debba costituire oggetto di
accertamento, la situazione non integra alcuna delle fattispecie
dell'errore ostativo e, di conseguenza, non trova applicazione la
normativa dell'annullamento del contratto per tale vizio. Nella suddetta
ipotesi, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale, comune
volontà dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta
delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito. (Rigetta,
App. Firenze, 01/10/2008) FONTI Obbl. e Contr., 2011, 10, 702 nota
di GENNARI
Cass. civ. Sez. I Sent., 09-04-2008,
n. 9243 (rv. 603253)
L'errore nella dichiarazione o nella
sua trasmissione da parte della persona o dell'ufficio che ne è stato
incaricato, regolato dagli artt. 1432 e 1433 cod. civ. , deve essere
sempre preceduto dall'interpretazione del contratto, perché quando è
possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto
stabilito dagli art. 1362 e 1363 cod. civ. , non è applicabile la
disciplina giuridica dell'errore ostativo come vizio del consenso
produttivo, in presenza delle condizioni previste dalla legge,
dell'annullamento del contratto. Pertanto, quando il regolamento
negoziale, così come materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle
espressioni usate, alla comune ed effettiva volontà delle parti, per
erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto,
anche se la discordanza non emerga dalla semplice lettura del testo, si
deve ritenere esistente un mero errore materiale, ricostruibile con ogni
mezzo di prova, indipendentemente dalla forma propria del contratto cui
si riferisce. (Rigetta, App. Milano, 7 Febbraio 2003) FONTI Mass.
Giur. It., 2008
Cass. civ. Sez. III, 19-12-2003, n.
19558
In tema di ermeneutica contrattuale,
qualora il contenuto del contratto, sì come risulta materialmente
redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune,
reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o
trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti (nella specie,
erronea indicazione del nome di uno stabilimento industriale assicurato
contro i danni, ma da tempo dimesso dall'assicurato, in luogo di altro
opificio, attualmente operante al posto del primo), deve ritenersi,
ancorché la discordanza non emerga "prima facie" dalle tavole negoziali,
che tale situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore
ostativo (e, di conseguenza, non che trova applicazione la normativa
dettata in tema di annullamento del contratto per tale vizio),
vertendosi, viceversa, in tema di mero errore materiale, ricostruibile
con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta
richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la
formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva
volontà dei contraenti. FONTI Mass. Giur. It., 2003 |