Giurisprudenza

Nel testo si parla di obbligazioni di mezzi e di risultato, ma la dottrina più recente contesta questa distinzione sostenendo che bisogna in ogni caso guardare al rispetto, da parte del debitore, delle regole tecniche richieste per l’esecuzione della prestazione.
Quale che sia la posizione della dottrina la cassazione ha una posizione contraddittoria; in effetti mentre in una sentenza a sezioni unite del 2008 ritiene superata la distinzione, nelle successive sentenze a sezioni semplici tale indirizzo è in pratica sconfessato. Si riporta per prima la sentenza a sezioni unite del 2008.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-01-2008, n. 577

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Una diversa regola probatoria non potrebbe essere introdotta in base alla superata distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. Tale distinzione, infatti, non è immune da profili problematici, specialmente se applicata proprio alle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, in considerazione della struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto, altresì, che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite). FONTI Danno e Resp., 2008, 8-9, 871 nota di NICOLUSSI

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 07-02-2014, n. 2863

Nella determinazione degli onorari dell'avvocato deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato. (Rigetta, Trib. Bassano Del Grappa, 12/10/2012)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Cass. civ. Sez. III, 05-08-2013, n. 18612

Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.
Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine.
Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 cod. civ., allorché l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto.
Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176 cod. civ.. 
Escluso il caso di overruling, (= mutamento improvviso della giurisprudenza, precisazione dell’autore)  l'opinabilità della soluzione giuridica impone al professionista una diligenza ed una perizia adeguate alla contingenza, nel senso che la scelta professionale deve cadere sulla soluzione che consenta di tutelare maggiormente il cliente e non già di danneggiarlo e, dunque, nella specie, egli è tenuto ad un comportamento (introduzione del giudizio o compimento di atti interruttivi idonei) che sia riferito alla decorrenza del termine più breve. (Cassa con rinvio, App. Roma, 18/05/2007)

FONTI CED Cassazione, 2013

 

 

Cass. civ. Sez. III, 11-12-2012, n. 22619

L'organizzatore ed il venditore di pacchetti turistici, la cui rispettiva obbligazione è senz'altro di risultato, sono tenuti all'adeguato sforzo tecnico, con l'utilizzo di energie e di mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in riferimento alla natura della rispettiva attività esercitata, finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, nonché al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, sì da evitare possibili ed eventuali eventi dannosi. Di talché, in caso di mancato od inesatto adempimento delle prestazioni del pacchetto turistico, essi devono provare che il risultato anomalo rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale dipenda da un fatto ad essi non imputabile, ovvero non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in ordine alle specifiche circostanze del caso concreto. FONTI de Agostini Giuridica 2012

 

 

Cass. civ. Sez. II, 13-02-2009, n. 3659

In materia di contratto di subappalto, poiché l'obbligazione assunta dal subappaltatore ha ugualmente natura di obbligazione "di risultato" e non di mezzi, anche nel caso di affidamento dell'incarico sulla base di un progetto già predisposto, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata in base ai criteri dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; ne consegue che permane l'obbligo del subappaltatore di segnalare al subcommittente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo del subappaltatore al rango di "nudus minister", come tale esente da responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione. (Rigetta, App. Milano, 22 novembre 2002)

FONTI Mass. Giur. It., 2009


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