Giurisprudenza.

 

Che la riserva mentale sia irrilevante è affermazione costante nella giurisprudenza della cassazione (per i contratti), si riportano in via esemplificativa due massime ma il discorso cambia quando questa sia stata indotta da pressioni o intimidazioni; qui siamo nell’ipotesi della violenza morale e il contratto sarà annullabile ( v.  massima seguente e le massime nel paragrafo sulla violenza).

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19-03-2008, n. 7394

Il contratto può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 cod. civ. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono ove la determinazione del lavoratore - e la conseguente rinunzia ad una porzione dei compensi maturati - sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza.

 FONTI Mass. Giur. It., 2008

 

Cass. civ. Sez. III, 14-05-2004, n. 9220

Qualora un contratto di locazione abitativo sia stato stipulato con la previsione di un uso transitorio, il conduttore che assuma la nullità ex articolo 79 della legge 392 del 1978 di tale clausola per inesistenza in concreto della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve dimostrare che questa inesistenza era ragionevolmente apprezzabile dal locatore in base alla obiettiva situazione di fatto da quest'ultimo conosciuta al momento del contratto, non potendo altrimenti rilevare contro il locatore né situazioni di fatto occultate dal conduttore, né la riserva mentale di costui di non accettare la clausola.

FONTI Guida al Diritto, 2004, 28, 62

 

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 08-06-2007, n. 13440

In tema di contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2225 cod. civ., ove non sia stato convenuto dalle parti, il corrispettivo deve essere stabilito dal giudice in relazione alla natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite, nonché al tempo e ai costi occorrenti per il relativo espletamento, secondo il duplice parametro del risultato per il committente e del lavoro per il prestatore d'opera.

Conseguentemente, qualora nel corso del rapporto le prestazioni d'opera assumano una maggiore ampiezza, sia qualitativa che quantitativa, con ulteriore dispendio per quest'ultimo e maggior vantaggio per il primo, è legittima la determinazione giudiziale del compenso per esse spettanti, non potendo essere perseguiti maggiori vantaggi per il committente attraverso un maggior sacrificio economico per il prestatore d'opera, senza che si determini una disarmonia tra le prestazioni in sinallagma.

(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto le pretese di una badante, risultando pattuito tra le parti un accordo per adeguare la misura del compenso da iniziali lire 400.000 mensili a un milione e a 1.500.000 in tempi successivi, mentre le aspettative ereditarie della lavoratrice erano da configurare quale riserva mentale senza effetto ai fini della determinazione del compenso). (Rigetta, App. Ancona, 1 Marzo 2003)

FONTI Mass. Giur. It., 2007

 

La volontà è certamente essenziale ma non è possibile far ricadere sugli altri le proprie negligenze nelle dichiarazioni, e ciò in base a un principio autoresponsabilità.

Cass. civ. Sez. III, 05-04-2012, n. 5535

Chi sottoscrive un contratto non può invocarne l'invalidità adducendo di non averlo letto, perché chi immette dichiarazioni nel traffico giuridico ne deve subire le conseguenze, in virtù del principio dell'autoresponsabilità, a meno che non provi che la propria volontà si sia formata in modo viziato.

Ne consegue che, in difetto di tale prova, il notaio il quale abbia ritualmente rogato un atto pubblico non può essere ritenuto responsabile del fatto che esso non abbia rispecchiato gli accordi preliminari intercorsi tra le parti. (Rigetta, App. Genova, 29/01/2010)

FONTI CED Cassazione, 2012.