Giurisprudenza.
Che la riserva mentale sia irrilevante è affermazione costante nella
giurisprudenza della cassazione (per i contratti), si riportano in via
esemplificativa due massime ma il discorso cambia quando questa sia
stata indotta da pressioni o intimidazioni; qui siamo nell’ipotesi della
violenza morale e il contratto sarà annullabile ( v.
massima seguente e le massime nel
paragrafo sulla violenza).
Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
19-03-2008, n. 7394
Il contratto può essere annullato ai
sensi dell'art. 1434 cod. civ. qualora la volontà del contraente sia
stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla
controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono ove la
determinazione del lavoratore - e la conseguente rinunzia ad una
porzione dei compensi maturati - sia stata provocata da timori meramente
interni ovvero da personali valutazioni di convenienza.
FONTI Mass. Giur. It., 2008
Cass. civ. Sez. III,
14-05-2004, n. 9220
Qualora un contratto di locazione
abitativo sia stato stipulato con la previsione di un uso transitorio,
il conduttore che assuma la nullità ex articolo 79 della legge 392 del
1978 di tale clausola per inesistenza in concreto della dedotta natura
transitoria delle esigenze abitative, deve dimostrare che questa
inesistenza era ragionevolmente apprezzabile dal locatore in base alla
obiettiva situazione di fatto da quest'ultimo conosciuta al momento del
contratto, non potendo altrimenti rilevare contro il locatore né
situazioni di fatto occultate dal conduttore, né la riserva mentale di
costui di non accettare la clausola.
FONTI Guida al Diritto, 2004, 28, 62
Cass. civ. Sez. II Sent., 08-06-2007,
n. 13440
In tema di contratto d'opera, ai
sensi dell'art. 2225 cod. civ., ove non sia stato convenuto dalle parti,
il corrispettivo deve essere stabilito dal giudice in relazione alla
natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite, nonché al tempo e
ai costi occorrenti per il relativo espletamento, secondo il duplice
parametro del risultato per il committente e del lavoro per il
prestatore d'opera.
Conseguentemente, qualora nel corso
del rapporto le prestazioni d'opera assumano una maggiore ampiezza, sia
qualitativa che quantitativa, con ulteriore dispendio per quest'ultimo e
maggior vantaggio per il primo, è legittima la determinazione giudiziale
del compenso per esse spettanti, non potendo essere perseguiti maggiori
vantaggi per il committente attraverso un maggior sacrificio economico
per il prestatore d'opera, senza che si determini una disarmonia tra le
prestazioni in sinallagma.
(Nella specie la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva respinto le pretese di una badante,
risultando pattuito tra le parti un accordo per adeguare la misura del
compenso da iniziali lire 400.000 mensili a un milione e a 1.500.000 in
tempi successivi, mentre le aspettative ereditarie della lavoratrice
erano da configurare quale riserva mentale senza effetto ai fini della
determinazione del compenso). (Rigetta, App. Ancona, 1 Marzo 2003)
FONTI Mass. Giur. It., 2007
La volontà è certamente essenziale ma non è
possibile far ricadere sugli altri le proprie negligenze nelle
dichiarazioni, e ciò in base a un principio autoresponsabilità.
Cass. civ. Sez. III, 05-04-2012, n. 5535
Chi sottoscrive un contratto non può
invocarne l'invalidità adducendo di non averlo letto, perché chi immette
dichiarazioni nel traffico giuridico ne deve subire le conseguenze, in
virtù del principio dell'autoresponsabilità, a meno che non provi che la
propria volontà si sia formata in modo viziato.
Ne consegue che, in difetto di tale
prova, il notaio il quale abbia ritualmente rogato un atto pubblico non
può essere ritenuto responsabile del fatto che esso non abbia
rispecchiato gli accordi preliminari intercorsi tra le parti. (Rigetta,
App. Genova, 29/01/2010)
FONTI CED Cassazione, 2012. |