Cessione del contratto

( in corsivo i collegamenti ipertestuali)

nozione
(art. 1406 c.c.)

con questo negozio una parte di un  contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite
sostituisce un terzo a sé nei rapporti derivanti dal contratto e sempre che l'altro contraente vi consenta

 
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Per comprendere meglio la cessione del contratto è necessario puntualizzare le ipotesi in cui può verificarsi la cessione

In primo luogo individuiamo gli attori della vicenda contrattuale.

Stabiliti chi sono gli attori, passiamo ad esporre la trama.

Il cedente parte di un contratto, poniamo di assicurazione, è l'assicuratore. Ad un certo punto vuole sostituire a sé nel contratto un altro assicuratore, il cessionario. Per far ciò si accorda con il nuovo assicuratore e con l'assicurato, il contraente ceduto, per dar vita alla cessione.

Non sarebbe possibile, infatti, stipulare efficacemente una cessione del contratto senza il consenso del contraente ceduto.

Nell'esempio fatto abbiamo supposto che la cessione del contratto sia contratto plurilaterale, contratto, cioè, che vede la necessaria partecipazione dei tre soggetti coinvolti;
va segnalata, però, la tesi di quegli autori che ritengono che la cessione del contratto possa realizzarsi anche tra i soli cedente e cessionario, mentre il contraente ceduto può approvare la stipulazione già effettuata.
Degna di nota è, infine, la tesi del Cicala che vede la cessione del contratto come combinazione della cessione dei crediti e dell'accollo di debiti.
In tal caso il consenso del contraente ceduto non sarebbe essenziale al contratto, perché, in mancanza, vi sarebbe una cessione dei crediti contrattuali accompagnato dall'accollo interno dei debiti.

Terminato il nostro breve excursus dottrinario, vediamo come il codice regola i vari aspetti del contratto.

contratti di cui possibile la cessione solo quelli a prestazioni corrispettive quando le prestazioni non siano state ancora eseguite
rapporti tra cedente e ceduto il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto e non è responsabile dell'inadempimento del cessionario, a meno che il ceduto dichiari espressamente di non volerlo liberare. In questo caso il ceduto risponderà dell'inadempimento del cessionario (art. 1408 c.c.)
rapporti tra ceduto e cessionario il contraente ceduto può opporre al cessionario ceduto solo le eccezioni derivanti dal contratto originario, ma non quelle derivanti da altri rapporti con il cedente, a meno che non se ne sia riservato il diritto al momento della sostituzione (art. 1409 c.c.)
rapporti tra cedente e cessionario il cedente deve garantire al cessionario la validità del contratto originario,  ma non l'adempimento del contraente ceduto; nel caso in cui, però, si assuma anche questa garanzia, risponderà dell'adempimento come un fideiussore (art. 1410 c.c.)

Chiudiamo l'argomento ricordando che l'art. 1407 c.c. consente che una parte autorizzi preventivamente la cessione del contratto.
In questo caso, in maniera analoga a quanto accade nella cessione del credito, la sostituzione è efficace dal momento in cui è stata notificata al contraente ceduto o è stata da lui accettata.

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