L'articolo 1 del codice civile nell'occuparsi della capacità giuridica al secondo comma aggiunge:
|
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita |
Non bisogna meravigliarsi che vi siano disposizioni di legge a favore dei concepiti poiché sono poste a tutela di soggetti che potrebbero venire ad esistenza. L'art. 784 c.c. ad esempio, prevede la possibilità di poter donare anche a chi è solo concepito o, addirittura, a favore di figli di una persona vivente non ancora concepiti. Accanto alla figura del concepito, quindi, la legge prende in considerazione in casi particolari anche la figura del nascituro non concepito cui spettano diritti simili a quelli del concepito.
Viene da chiedersi, piuttosto, se il concepito acquista la capacità
giuridica o è comunque necessaria la nascita.
Abbiamo, in proposito due
opinioni:
|
|
| Secondo altra opinione, minoritaria ma autorevolmente sostenuta, il concepito ha capacità giuridica in quanto è oggetto di tutela giuridica, solo che questa capacità può divenire definitiva con la nascita oppure sparire (cioè estinguersi retroattivamente) nel caso in cui questa non si verifichi |
La teoria che ritiene il concepito sfornito di capacità giuridica è sostanzialmente corretta perché aderente al dettato legislativo, ma si è acutamente osservato che si riferisce alla titolarità di situazioni giuridiche di carattere patrimoniale, mentre con riferimento ad altre norme che tutelano il concepito e il suo interesse a nascere, si può ritenere che anche per lui l'ordinamento riconosca una soggettività, considerata al di fuori della prospettiva patrimonialistica propria della capacità giuridica. Si tratta, in ogni caso, di un discorso che ci porterebbe troppo lontano e, in definitiva, anche inutile per i nostri fini di studio del diritto privato che coinvolge aspetti essenzialmente patrimoniali soprattutto in merito al discorso relativo alla capacità giuridica.
|
|
![]()