contenuto minimo previsto dalla legge.

Come tutti i contratti anche quello di affiliazione deve rispettare le regole generali previste in materia (artt. 1321 e ss. c.c.).

L'art. 3 della legge, però, prevede un contenuto minimo del contratto di affiliazione consistente nella seguenti indicazioni:

a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;
e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Non sono indicate le conseguenze della mancata indicazione espressa di dette condizioni, ma si può ritenere che in questo caso la sanzione sia la nullità (anche parziale) del contratto per mancanza di forma scritta.

 

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