Conto corrente
| definizione art. 1823 c.c. |
è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto |
Questo tipo di contratto è stipulato, di regola, tra imprenditori che
intrattenendo reciproci rapporti commerciali, hanno anche reciproci rapporti di
credito e debito.
Con il conto corrente si agevola la compensazione tra debiti e crediti e se alla
chiusura vi è una differenza (saldo), questa verrà corrisposta da chi risulterà
debitore.
Non è possibile l'inclusione del conto per i rapporti cui è esclusa la
compensazione a norma dell'art. 1246 c.c. e per
i crediti estranei all'esercizio dell'impresa nel caso in cui il contratto sia
stato stipulato tra imprenditori.
Sono stati previsti e regolati i casi relativi all'esistenza di
garanzie,all'inclusione nel conto di crediti verso terzi ed al calcolo degli
interessi, vediamoli:
| garanzie | se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito (art. 1828 c.c.) |
| interessi | sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale (art. 1825 c.c.) |
| crediti verso i terzi | se non diversamente stabilito sono inseriti"salvo incasso" (art. 1829 c.c.) |
La chiusura del conto è fatta nei termini stabiliti o, in mancanza, ogni sei
mesi.
Prima della chiusura,però,il correntista invia all'altro un estratto conto.
Questo s'intende tacitamente approvato se non è contestato nel termine
stabilito o in quello da considerarsi congruo, secondo le circostanze.
È comunque possibile impugnarlo entro sei mesi dalla ricezione per:
1.Errori di scritturazione o di calcolo;
2.Omissioni;
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