Contratto estimatorio
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definizione
art. 1556 c.c. |
con il contratto
estimatorio una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra
(accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca
le cose nel termine stabilito |
Come s'intuisce dalla definizione questo tipo di contratto è utilizzato da
chi vuole avere disponibilità di merce per venderla ma senza accollarsi il
rischio che rimanga invenduta.
In genere è usato nel campo del commercio di giornali e oggetti preziosi.
Si esclude che si tratti di vendita , anche se l'art. 1557 c.c. pone
sull'accipiens il rischio del perimento della cosa.
Vediamo,ora, le posizioni delle parti:
| tradens |
| trattandosi di
contratto reale il tradens adempie al suo obbligo consegnando le
cose all'accipiens |
| con la consegna
non riceve subito il prezzo delle cose dovendo aspettare l'esito
dell'attività dell'accipiens potendo le cose non essere, in tutto o
in parte, da lui vendute |
| pur rimanendo
proprietario delle cose sino a quando non siano vendute
dall'accipiens, non può disporne sino a quando non gli siano
restituite |
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| accipiens |
| si accolla il
rischio del perimento delle cose pure se avvenuto per causa a lui
non imputabile |
| deve pagare il
prezzo di stima al tradens |
| può liberarsi da
tale obbligo restituendo in tutto o in parte le cose al tradens |
| i suoi creditori
non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne
sia stato pagato il prezzo al tradens |
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