Decadenza dalla responsabilità genitoriale

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Gli articoli 330 e ss. del codice civile si occupano dei casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale e le vicende successive a questa eventualità.

Vediamo, in primo luogo, in quali ipotesi si può perdere, si decade, dalla responsabilità genitoriale;

Si decade dalla responsabilità genitoriale quando il genitore:

  • viola o trascura i doveri ad essa inerenti;
  • abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

È il giudice che pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale, e può per gravi motivi ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare oppure l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

D’altro canto il giudice può reintegrare il genitore nella responsabilità genitoriale quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio (art. 332).

Può darsi che la condotta del genitore non sia tale da fargli perdere la responsabilità genitoriale, ma sia comunque pregiudizievole al figlio. In tal caso il giudice (art. 333) secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre il suo allontanamento dalla residenza familiare oppure l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Un’altra ipotesi, sempre relativa alla responsabilità genitoriale, riguarda la possibile rimozione dall’amministrazione dei beni del minore di entrambi i genitori o del genitore; questa ipotesi (art. 334) si verifica quando il patrimonio del minore è male amministrato.
Il tribunale, di fronte a tale situazione, può:

·         stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione, oppure,

·         rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

 Se tutti e due i genitori sono stati rimossi dall’amministrazione, questa sarà affidata a un curatore.

Come nel caso della riammissione alla responsabilità genitoriale, anche quando è stata disposta la rimozione dalla amministrazione, si può disporre la riammissione quando sono cessati i motivi che hanno determinato la rimozione (art. 335).
La procedura per tutti i provvedimenti che abbiamo visto è determinata dall’art. 335.

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