Decorrenza e inderogabilità della prescrizione

 

 

nota di approfondimento

Secondo l'articolo 2935 codice civile,

la prescrizione comincia decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

L'articolo del codice in poche parole esprime concetti abbastanza complessi; in primo luogo viene da chiedersi quando un diritto può essere fatto valere. Rispondiamo affermando che un diritto può essere fatto valere quando non si frappongono ostacoli legali al suo esercizio; se, ad esempio, un diritto è sottoposto a condizione sospensiva, è chiaro che non potrà esercitarsi fino a quando la condizione non sia avverata.
È evidente che la prescrizione, nel caso sopra riportato, comincerà decorrere dal giorno in cui si sia avverata la condizione. Non costituiscono, invece, impedimenti al decorso della prescrizione situazioni di fatto che impediscano al titolare del diritto di esercitarlo, come ad esempio l'ignoranza della sua esistenza.

Altra regola fondamentale in tema di prescrizione è quella espressa dall'articolo 2936 codice civile secondo cui:

è nullo ogni patto diretto modificare la disciplina legale della prescrizione

In altre parole le parti non possono accordarsi per limitare la prescrizione. Se così non fosse una siffatta clausola potrebbe essere sempre inserita in tutti i contratti svuotando, in pratica, l'istituto.

Completala regola dell'articolo 2936 il principio espresso dal successivo articolo 2937 codice civile secondo cui:

non può rinunziare alla prescrizione chi non può validamente disporne del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Com'è facile intuire una preventiva rinunzia alla prescrizione, equivale a modificarne la disciplina legale o, fatto ancora più grave, ad eliminare lo stesso istituto della prescrizione.
Non contrasta con il primo comma dell'articolo 2937 il secondo comma dello stesso articolo, secondo cui sarà possibile rinunziare alla prescrizione solo dopo che questa si sia compiuta; in altre parole potrebbe darsi che il diritto sia effettivamente estinto, ma il debitore in ossequio ad una sua regola morale, decida di adempiere lo stesso. Ciò può farlo rinunziando espressamente alla prescrizione, oppure dimostrando nei fatti la sua volontà di rinunzia come, ad esempio, il pagamento di un acconto.

Quasi a completare quanto esposto sopra, è la regola dell'articolo 2940 codice civile secondo cui:

non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto

Se, quindi, il debitore paga spontaneamente quanto doveva per un debito ormai prescritto, non potrà più chiedere al creditore la restituzione di quanto versato. La norma sembra esprimere una ipotesi di rinunzia tacita alla prescrizione, già vista nel caso precedente. In realtà sembra corretto inquadrarla nell'ipotesi di adempimento di obbligazione naturale oppure, come ritengono altri autori, trarrebbe il suo fondamento dalla concezione secondo cui la prescrizione non provocherebbe l'estinzione del diritto, ma solo la possibilità di paralizzarne la realizzazione.

Collegato a quest'argomento è l'ipotesi prevista dall'art. 2938 c.c.
La prescrizione trova la sua fonte nella legge e sembra portare all'estinzione all'automatica estinzione del diritto, tuttavia l'art. 2938 c.c. stabilisce che

il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione

In altre parole se anche la prescrizione si è maturata sarà sempre e solo il convenuto a dover sollevare la relativa eccezione, non potendolo fare il giudice di sua iniziativa. La regola dell'art. 2938 fa quindi sorgere dei dubbi sul fatto che la prescrizione sia effettivamente un modo di estinzione dei diritti. 
Potrebbe accadere, però, che il debitore non solleva l'eccezione di prescrizione, ma altre persone (ad es. un suo creditore o un terzo) abbiano interesse a che lui eccepisca l'avvenuta prescrizione.
A questi interessi provvede l'art. 2939 c.c. secondo cui la prescrizione può essere anche opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse, quando il debitore convenuto in giudizio non la faccia valere, e lo stesso potere spetta anche nel caso in cui vi sia stata rinunzia.
In questo caso, allora, il creditore o il terzo si surrogheranno al debitore sollevando la relativa eccezione. 

 

nota di approfondimento

Abbiamo visto che la prescrizione comincia decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; si è parlato di " diritto " in maniera generica; ma noi sappiamo che esistono diverse categorie di diritti soggettivi, i diritti reali e i diritti di credito, ad esempio.
In questi casi da che momento incomincerà a decorrere prescrizione?
Per i diritti di credito bisogna in primo luogo accertare se era stato fissato un termine di scadenza; in questi casi la prescrizione comincerà a decorrere dal giorno in cui la prestazione poteva essere richiesta. Se invece non era stato fissato alcun termine per l'adempimento, la prescrizione decorrerà dal giorno stesso in cui è nata l'obbligazione. Ciò perché, in ossequio al principio generale, in mancanza di termine la prestazione è esigibile in qualsiasi momento dal creditore.
Per i diritti reali (escluso ovviamente il diritto di proprietà) la prescrizione comincia decorrere dal giorno in cui il titolare del diritto abbia abbia cessato di esercitarlo . Se, ad esempio, era costituita una servitù di passaggio discontinua, il diritto comincerà a prescriversi dall'ultimo giorno in cui l'avente diritto è passato sul fondo servente.
Se, infine, consideriamo i casi di prestazioni periodiche (tipiche quelle che scaturiscono da contratti di somministrazione) la prescrizione comincerà a decorrere dalla scadenza prevista per il pagamento della singola prestazione.

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