Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

Nozione

è una azione giudiziale contenziosa con la quale si vuole ottenere un provvedimento giurisdizionale che abbia gli effetti del riconoscimento

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Abbiamo visto che il riconoscimento è atto di natura discrezionale, ma è anche vero che questa discrezionalità non deve essere un mezzo per sfuggire ai propri doveri di genitore. Per questo motivo il codice civile permette, in primo luogo al figlio, di agire per far riconoscere il proprio status.
Vediamo, quindi, le caratteristiche essenziali di questo procedimento:

·         a) legittimazione: possono proporre l'azione il figlio oppure, in caso di morte di quest'ultimo prima di avere iniziato l'azione, i suoi discendenti entro due anni dalla morte (art. 270 ), si applica la sospensione dei termini ex art. 245, ma per il figlio l’azione è imprescrittibile; può anche essere intentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale oppure dal tutore previa autorizzazione del tribunale (art. 273); l'azione è proposta nei confronti del presunto genitore o dei suoi eredi; se mancano tali soggetti la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice ( ex art. 276 come modificato dalla l. 219\2012)

·         b) ammissibilità dell'azione: secondo l'articolo 274 c.c. l'azione deve essere ammessa in via preliminare dal tribunale solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata; in altre parole il tribunale dovrà accertare preliminarmente la probabilità di successo dell'azione (fumus boni iuris) prima dell'inizio del procedimento vero e proprio. Tuttavia  l'art. 274 c.c. è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 50 del 2006; di conseguenza non vi è più previsto questo preventivo giudizio di ammissibilità dell'azione per agire in giudizio. Non è in ogni caso ammissibile l'azione richiesta al di fuori dei casi in cui riconoscimento è ammesso (art. 269 c.c.);

·         c) prova del rapporto di filiazione: la prova della maternità e della paternità può essere data con ogni mezzo, ma mentre la prova della maternità e più semplice poiché basta dimostrare l'identità di colui che si pretende essere figlio con colui che fu partorito da quella donna, la prova la paternità è più complessa anche se, ormai, si ritengono normalmente ammissibili i test sul DNA ai quali, però, non si può costringere il presunto genitore. In ogni caso non costituisce prova la dichiarazione della madre con la quale indichi il presunto padre;

·         d) effetti della sentenza che dichiara la filiazione: ha gli stessi effetti del riconoscimento (art. 277).

 

Un argomento delicato riguarda l’azione promossa da figli incestuosi, cioè da coloro che sono nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta. Grazie alla riforma sulla filiazione, che ha riscritto gli articoli 251 e 278, è possibile che tali figli agiscano per far riconoscere la paternità o la maternità, ma solo se autorizzati dal tribunale che valuterà l’interesse del figlio connesso anche alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio (art. 251).
Questa autorizzazione, però, potrebbe anche mancare, e abbiamo anche visto che l’azione per il riconoscimento della paternità o della maternità per i figli nati al di fuori del matrimonio è possibile solo nei casi in cui è ammesso il riconoscimento dei figli.
E allora viene da chiedersi se, in questi casi, i genitori possano sfuggire agli obblighi che la responsabilità genitoriale gli imporrebbe. La risposta è negativa, i genitori non possono sfuggire alle responsabilità che gli derivano dal fatto di aver generato un figlio anche quando non lo possano riconoscere o lui non può agire contro di loro.
Bisogna distinguere, in proposto, due  ipotesi (art. 279):

·         richiesta proveniente dal figlio nato fuori del matrimonio maggiorenne: può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. È necessaria l’autorizzazione del giudice ex art. 251.

·         richiesta proposta per un figlio minore: l'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.

Chiudiamo l’argomento con un caso particolare; sappiamo che l’art. 315 bis riconosce ai figli il diritto al mantenimento, ma tale diritto può essere anche venuto meno. In tal caso il figlio nato fuori del matrimonio, se maggiorenne e in stato di bisogno, può agire per ottenere gli alimenti. Anche qui sarebbe necessaria l’autorizzazione del giudice ex art. 251.

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