I diritti della personalità
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nozione |
sono
diritti soggettivi assoluti aventi aventi ad oggetto aspetti essenziali
della personalità umana. Non hanno carattere patrimoniale, sono
inalienabili, intrasmissibili, irrinunziabili, imprescrittibili
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Non è questa la sede per trattare approfonditamente i diritti della persona,
che sono oggetto di tutela sia dal punto costituzionale, sia in convenzioni
internazionali come la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata
dalle Nazioni Unite nel 1948 e la dichiarazione del consiglio d'Europa per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a
Roma nel 1950. Per il nostro studio interessa conoscere l'aspetto per cosi dire
"privatistico" dei diritti personalità, in quanto richiamati nel codice civile e
in leggi speciali, sia sotto l'aspetto della loro individuazione e
classificazione, sia sotto l'aspetto della loro tutela.
Cominciamo, allora, con l'individuare le caratteristiche generali di tali
diritti, di cui ci siamo occupati sinteticamente nella nozione.
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caratteristiche dei diritti
della personalità |
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essenziali: tutelano le ragioni fondamentali della vita e
dello sviluppo fisico e morale della persona |
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assoluti: come tali sono diritti opponibili erga omnes
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non patrimoniali: non sono valutabili economicamente |
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personalissimi: avendo ad oggetto un modo di essere della
persona sono collegati ad essa in maniera inscindibile
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inalienabili: non avendo carattere patrimoniale ed essendo
personalissimi non possono essere ceduti ad altri soggetti,
nemmeno attraverso rinunzia, transazione o, invia indiretta, per
il mezzo della confessione |
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intrasmissibili: non fanno parte del patrimonio della
persona, e quindi non possono essere trasmessi per atto tra vivi
o mortis causa |
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imprescrittibili: possono essere fatti valere in qualsiasi
momento non si prescrivono per il non uso e non possono essere
oggetto di usucapione |
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originari o innati: si acquistano in seguito alla nascita o
in seguito a mutamento di status e indipendentemente da un
qualsiasi atto di trasferimento |
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Analizzate le caratteristiche esenziali di tali diritti, passiamo a
considerarne i principali tipi.
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diritti della personalità |
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diritto alla vita e integrità fisica: è tutelato in sede
penale e civile, oltre ad essere oggetto di previsione
costituzionale (artt. 2 e 32 Cost.); in materia penale
ricordiamo gli articoli 575 c.p. (omicidio) e 590 c.p. (lesioni
personali); in sede civile ricordiamo la generale tutela
prevista dall'art. 2043 c.c. Sono vietati gli atti di
disposizione sul proprio corpo (art. 5 c.c.) quando cagionino
una diminuzione permanente all'integrità fisica o sono contrari
alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; di
conseguenza non sarà possibile vendere un rene, mentre si
potranno vendere i propri capelli |
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diritto all'onore: tutela la dignità della persona
concedendo l'azione sia penale sia civile nei confronti di chi
lo violi con atti volti a screditare la dignità, e la
considerazione sociale di un individuo. Ricordiamo in sede
penale la tutela prevista dagli articoli 594 e ss. (ingiuria e
diffamazione). L'autore del reato dovrà anche risarcire i danni
subiti dal titolare del diritto (art. 2043) compresi i danni
morali |
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diritto alla riservatezza: tutela l'esigenza ad avere una
sfera personale dalla quale si può escludere chiunque dalla sua
conoscenza. Non è previsto da una sola norma, ma da un insieme
di leggi, generali e speciali, dalle quali si può desumere
l'esistenza di un generale diritto alla riservatezza come
diritto della personalità. Ricordiamo gli articoli 2 e 3 della
costituzione che tutelano la personalità e la dignità del uomo,
l'art. 10 del codice civile, che tutela il diritto all'immagine,
dalla legge sul diritto d'autore, e dal codice penale, (art. 615
bis) e la legge 675\96(confluita nel d. lgs. 196\2003 ) relativa
al trattamento dei dati personali e che istituisce, tra l'altro,
un Garante che ha il compito di fare osservare le regole in essa
previste |
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diritto all'immagine |
diritto al nome: tutela l'interesse della persona ad usare
il proprio nome come segno distintivo della persona; in altre
parole tale diritto tutela l'interesse alla propria
differenziazione e identificazione sociale. È tutelato in sede
costituzionale (art. 22) e dal codice civile con due azioni (art.
7):
1. s'intende far cessare le contestazioni circa l'uso del
proprio nome (c.d. azione di reclamo);
2. s'intende far cessare l'uso indebito del proprio nome che
altri si sia attribuito (usurpazione in senso stretto) oppure
quando s'intende par cessare l'utilizzazione indebita del
proprio nome quando sia stato usato per identificare prodotti,
personaggi di fantasia o enti (usurpazione in senso ampio).
La tutela è accordata anche a chi, pur non essendo
titolare del nome, abbia l'interesse alla tutela fondato su
ragioni familiari degne di essere protette ( art. 8 c.c.) |
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diritto all'identità personale:
è conseguenza del diritto al nome come interesse alla propria
identificazione sociale: Di creazione giurisprudenziale tutela
l'interesse dell'individuo a veder rappresentata la propria
personalità in maniera fedele; in altre parole si tutela il
diritto ad essere rappresentati per quello che si ritiene di
essere, senza che dall'esterno risulti modificato o alterato il
proprio patrimonio intellettuale, professionale, etico o
ideologico come già espressosi nell'ambiente sociale |
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Si tratta di un catalogo non completo, che tende sempre di più ad ampliarsi
con l'aumentare della sensibilità sociale, mediata dall'opera della
giurisprudenza, soprattutto costituzionale.
