I diritti della personalità

nozione

sono diritti soggettivi assoluti aventi aventi ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana. Non hanno carattere patrimoniale, sono inalienabili, intrasmissibili, irrinunziabili, imprescrittibili  

Non è questa la sede per trattare approfonditamente i diritti della persona, che sono oggetto di tutela sia dal punto costituzionale, sia in convenzioni internazionali come la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dalle Nazioni Unite nel 1948 e la dichiarazione del consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma nel 1950. Per il nostro studio interessa conoscere l'aspetto per cosi dire "privatistico" dei diritti personalità, in quanto richiamati nel codice civile e in leggi speciali, sia sotto l'aspetto della loro individuazione e classificazione, sia sotto l'aspetto della loro tutela.
Cominciamo, allora, con l'individuare le caratteristiche generali di tali diritti, di cui ci siamo occupati sinteticamente nella nozione.

caratteristiche dei diritti della personalità

essenziali: tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona
assoluti: come tali sono diritti opponibili erga omnes
non patrimoniali: non sono valutabili economicamente
personalissimi: avendo ad oggetto un modo di essere della persona sono collegati ad essa in maniera inscindibile
inalienabili: non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimi non possono essere ceduti ad altri soggetti, nemmeno attraverso rinunzia, transazione o, invia indiretta, per il mezzo della confessione
intrasmissibili: non fanno parte del patrimonio della persona, e quindi non possono essere trasmessi per atto tra vivi o mortis causa
imprescrittibili: possono essere fatti valere in qualsiasi momento non si prescrivono per il non uso e non possono essere oggetto di usucapione
originari o innati: si acquistano in seguito alla nascita o in seguito a mutamento di status e indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento

Analizzate le caratteristiche esenziali di tali diritti, passiamo a considerarne i principali tipi.

diritti della personalità

diritto alla vita e integrità fisica: è tutelato in sede penale e civile, oltre ad essere oggetto di previsione costituzionale (artt. 2 e 32 Cost.); in materia penale ricordiamo gli articoli 575 c.p. (omicidio) e 590 c.p. (lesioni personali); in sede civile ricordiamo la generale tutela prevista dall'art. 2043 c.c. Sono vietati gli atti di disposizione sul proprio corpo (art. 5 c.c.) quando cagionino una diminuzione permanente all'integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; di conseguenza non sarà possibile vendere un rene, mentre si potranno vendere i propri capelli
diritto all'onore: tutela la dignità della persona concedendo l'azione sia penale sia civile nei confronti di chi lo violi con atti volti a screditare la dignità, e la considerazione sociale di un individuo. Ricordiamo in sede penale la tutela prevista dagli articoli 594 e ss. (ingiuria e diffamazione). L'autore del reato dovrà anche risarcire i danni subiti dal titolare del diritto (art. 2043) compresi i danni morali
diritto alla riservatezza: tutela l'esigenza ad avere una sfera personale dalla quale si può escludere chiunque dalla sua conoscenza. Non è previsto da una sola norma, ma da un insieme di leggi, generali e speciali, dalle quali si può desumere  l'esistenza di un generale diritto alla riservatezza come diritto della personalità. Ricordiamo gli articoli 2 e 3 della costituzione che tutelano la personalità e la dignità del uomo, l'art. 10 del codice civile, che tutela il diritto all'immagine, dalla legge sul diritto d'autore, e dal codice penale, (art. 615 bis) e la legge 675\96(confluita nel d. lgs. 196\2003 ) relativa al trattamento dei dati personali e che istituisce, tra l'altro, un Garante che ha il compito di fare osservare le regole in essa previste
diritto all'immagine
diritto al nome: tutela l'interesse della persona ad usare il proprio nome come segno distintivo della persona; in altre parole tale diritto tutela l'interesse alla propria differenziazione e identificazione sociale. È tutelato in sede costituzionale (art. 22) e dal codice civile con due azioni (art. 7):
1.  s'intende far cessare le contestazioni circa l'uso del  proprio nome (c.d. azione di reclamo);
2. s'intende far cessare l'uso indebito del proprio nome che altri si sia attribuito (usurpazione in senso stretto) oppure quando s'intende par cessare l'utilizzazione indebita del proprio nome quando sia stato usato per identificare prodotti, personaggi di fantasia o enti (usurpazione in senso ampio).
La tutela è accordata anche a chi, pur non essendo  titolare del nome, abbia l'interesse alla tutela fondato su ragioni familiari degne di essere protette ( art. 8 c.c.)
diritto all'identità personale: è conseguenza del diritto al nome come interesse alla propria identificazione sociale: Di creazione giurisprudenziale tutela l'interesse dell'individuo a veder rappresentata la propria personalità in maniera fedele; in altre parole si tutela il diritto ad essere rappresentati per quello che si ritiene di essere, senza che dall'esterno risulti modificato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, professionale, etico o ideologico come già espressosi nell'ambiente sociale

Si tratta di un catalogo non completo, che tende sempre di più ad ampliarsi con l'aumentare della sensibilità sociale, mediata dall'opera della giurisprudenza, soprattutto costituzionale.

 
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