I Rapporti civili

212 domande di diritto costituzionale e pubblico
6 video in questa pagina

La libertà personale, Video

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

 La libertà personale è stata la più antica forma di tutela che lo Stato liberale ha garantito ai cittadini, in altre parole si è cercato di evitare l'abuso del potere dello Sato di arrestare un cittadino (habeas corpus), circondando tale potere con una serie di garanzie, prima tra tutte il provvedimento di una autorità terza, cioè dell'autorità giurisdizionale.

Il principio ha subito una lenta evoluzione, e lo stesso concetto di libertà personale non può più essere identificato solo con la libertà dagli arresti, vediamo quindi come ora ( o sino ad ora) si specifica tale principio:

1. libertà dagli arresti;
2. divieto di  ispezione;
3. divieto di perquisizione personale;
4.divieto di qualsiasi altra restrizione della libertà personale.

Sul punto 4, notiamo che si tratta di un'ipotesi aperta" qualsiasi altra restrizione della libertà personale" è scritto nella Costituzione , e ciò può aversi non solo per atti lesivi della libertà personale fisica, ma anche morale, nel senso che sono illegittime delle norme che "degradano"  la libertà di auto determinazione dell'individuo o lo degradano socialmente; a dire il vero l'art. 13 sembra riferirsi al terzo comma alle sole ipotesi in cui un soggetto si trovi in restrizioni di libertà (È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà), citando espressamente la violenza morale, ma il riferimento è importante perché la Costituzione mette comunque sullo stesso piano la violenza fisica e morale, tanto che la Corte Costituzionale, partendo da tale constatazione ha ritenuto illegittime misure di prevenzione dove mancava sicuramente la coercizione fisica , come nel caso della ammonizione, dove venivano sottoposte a particolare sorveglianza e obblighi persone ritenute pericolose (sent. n. 11\1956) e in tempi più recenti la sentenza n. 144\1997 secondo cui:

L'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

Qui la violazione ha riguardato sia l'art. 13 ( configurandosi una limitazione della libertà morale del cittadino), sia l'art. 24, in merito al diritto alla difesa.

Strumenti di tutela.

In riferimento agli strumenti di tutela ricordiamo che già l'articolo 111 della Costituzione prevede che contro tutti  provvedimenti che incidono sulla libertà personale (provvedimenti giurisdizionali) è ammesso il ricorso davanti alla Corte di cassazione.

L'articolo 13 comma terzo, prevede una eccezione, anch'essa coperta da riserva di legge.

In questi casi l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro 48 ore e da questa convalidati entro le 48 ore successive; se non vengono convalidati si intendono revocati e restano privi di effetto.

Rientrano tra i casi eccezionali l'arresto in flagranza, ed il fermo dell'indiziato di delitto, quando vi sia pericolo di fuga.

Come si vede per quanto riguarda la libertà personale è prevista una riserva di legge e una riserva di giurisdizione, poiché è necessaria una legge per prevedere la limitazione della libertà personale e un provvedimento del giudice per mantenerla o disporla.

L'inviolabilità del domicilio, video

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

L'art. 14 costituisce una ulteriore applicazione dell'art. 13, poiché il domicilio è considerato una proiezione spaziale della persona; il concetto di domicilio ex art. 14 è più ampio di quello di cui all'art. 43 c.c., ed infatti per domicilio si intende ogni luogo di cui una persona ne abbia la legittima disponibilità, disponibilità che gli deriva da un qualsiasi titolo di diritto privato, (proprietà,locazione, comodato etc. etc.) o per lo svolgimento di attività connesse alla vita privata e dal quale egli intende escludere altre persone. In questo senso la nozione di domicilio costituzionale si estende, oltre che all'abitazione , agli studi professionali, agli stabilimenti industriali, ai gruppi di lavoro e così via.

Anche il domicilio "inviolabile" può essere "violato", ma con le stesse garanzie dell'art. 13, è quindi necessaria una legge (riserva di legge) e un provvedimento motivato dell'autorità giurisdizionale; ad es. la perquisizione ex art. 247 c.p.p. dove si dispone che:

Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta perquisizione locale.
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L’autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

A volte, però, particolari necessità possono far diminuire le garanzie a tutela del domicilio, e questi motivi fanno riferimento a "accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali", dove è pur sempre necessaria una legge, ma può non essere necessario un atto della autorità giudiziaria. In merito ai limiti alla libertà di domicilio per motivi economici e fiscali, possiamo ricordare la legge n. 4 del 1929 in cui si permette agli  ufficiali di polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbia notizia o fondato sospetto di violazione delle leggi finanziarie costituenti reato, oppure agli accertamenti relativi al IVA.


Libertà e segretezza della corrispondenza.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

L'articolo 15 della Costituzione tutela la libertà e segretezza della corrispondenza.

Si tratta pur sempre di un aspetto di un unico disegno volto alla tutela dei diritti della persona;  è vero infatti che l'articolo 13 tutela la libertà di per sé di fronte ad interventi coercitivi della pubblica autorità, l'articolo 14 tutela la libertà di domicilio, l'articolo 15 tutela i modi attraverso i quali la persona si pone in relazione con altri, cioè la libertà e segretezza della corrispondenza.

La libertà e segretezza sono concetti simili ma diversi, perché possiamo avere delle ipotesi in cui si violi la libertà, come nel caso in cui si blocchi la corrispondenza, ma senza leggerla, (e quindi non è violata la segretezza), oppure ipotesi in cui si violi la segretezza, ma non la libertà, come quando vi sia l'intercettazione di una di una comunicazione telematica.

Per quanto riguarda poi la corrispondenza, ovviamente non è più solo quella cartacea, ma ogni altra forma di comunicazione, quindi anche con la telematica informatica e così via. Determinante, perché vi sia tutela della comunicazione è che lo strumento utilizzato sia idoneo a garantire la segretezza del messaggio; pensiamo all'art. 616 c.p. al cui comma terzo è detto che: "Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza."

 Anche in questo caso abbiamo come tutela della libertà e segretezza della corrispondenza la riserva di legge e la necessità del provvedimento motivato della magistratura; in particolare per il sequestro della posta, l'articolo 254 del codice di procedura penale richiede che esso sia disposto dall'autorità giudiziaria, e che solo il giudice, e non dunque anche l'ufficiale di polizia, possa prenderne visione.


Libertà di circolazione e di sog
giorno

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

L'art. 16 fa riferimento alla libertà di circolazione e di soggiorno all'interno del territorio dello Stato, nonché la libertà di uscire e rientrare in tale territorio. 

La libertà di cuoi stiamo parlando è certamente una proiezione della libertà personale, ma si presenta in termini meno stringenti, perché è una cosa rinchiudere qualcuno in casa o in carcere, ed è un'altra impedirgli di andare in un certo luogo, o di rimanervi; ciò spiega come mai per limitare tale libertà è prevista da una riserva di legge (rafforzata per contenuto- sanità e sicurezza), ma non una riserva di giurisdizione.

La libertà di circolazione comprende anche la libertà di espatrio, condizionata però all'assolvimento degli obblighi di legge, come il rilascio del passaporto o della carta di identità. È anche vero, però, che poiché è garantita la libertà di espatrio, esiste un diritto ad ottenere il passaporto e dopo che l'autorità amministrativa abbia accertato l'esistenza dei requisiti necessari all'esercizio di tale diritto.

Quanto alla libertà di soggiorno, dobbiamo capire che cosa si intende per soggiorno, e questo è ogni luogo di sosta, cosa diversa, quindi alla libertà di domicilio. Si ritiene poi che nella libertà di soggiorno vi sia anche la libertà di scegliersi un luogo di lavoro, anche se vi sono delle eccezioni  alla libertà di soggiorno, possiamo ricordare l'obbligo di coabitazione dei coniugi, l'obbligo del pubblico dipendente di risiedere nel luogo dove deve svolgere l'attività lavorativa.


Libertà di riunione, video

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

l'art. 17 si riferisce alla libertà di riunione.

Per riunione si intende il radunarsi volontario di più persone nello stesso luogo.
La riunione si distingue dunque dall'assembramento, cioè dalla compresenza occasionale di più persone, senza uno scopo prestabilito. Il corteo è invece una riunione itinerante, che può essere sottoposta a limitazioni per permettere ai cittadini l'uso delle strade. 

La condizione che pone la Costituzione al diritto di riunione è che essa si svolga pacificamente e senza armi; problematica è però la definizione di arma, perché è sicuramente tale uno strumento costruito a tale scopo, come una pistola; la legge estende il divieto  perché anche alle cosiddette " armi improprie ", come spranghe e bastoni, magari adoperate per sostenere bandiere e striscioni. La Corte Costituzionale ha però precisato che si devono considerare armi improprie, solo gli strumenti chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona. La legislazione penale ha anche disposto il divieto dell'uso di caschi protettivi, o di altri mezzi che rendono difficoltosa l'identificazione della persona.

L'art. 17 distingue il caso in cui sia necessario un preavviso (alla autorità di P.S.), dai casi in cui tal preavviso non è necessario.
Abbiamo allora: le riunioni riunioni in luogo privato, riunioni in luogo aperto al pubblico, e riunioni in luogo pubblico.
Le prime (luogo privato) si svolgono in dei luoghi di godimento dei privati, come le case o circoli privati. Questo tipo di riunione tende a saldarsi con la libertà del domicilio ed è quindi lì da ricercare la relativa tutela; abbiamo poi i
luoghi aperti al pubblico sono quelli in cui l'accesso del pubblico è soggetto a particolari modalità stabilite da chi ne ha la disponibilità, come un cinema o un teatro; abbiamo poi i luoghi pubblici , luoghi dove ognuno può transitare liberamente, come le strade e piazze.

Ciò detto si capisce quando è necessario il preavviso alle autorità di P.S.
Solo per le riunioni in luogo pubblico (e quindi non per le altre due) l'articolo 17 della Costituzione comma 2 prevede l'obbligo del preavviso che deve essere dato in forma scritta almeno tre giorni prima al questore, con indicazione del luogo dell'ora dell'oggetto della riunione e delle generalità di coloro che sono designati a prendere la parola; non bisogna credere, però, che il preavviso corrisponda a autorizzazione, perché la libertà di riunione è garantita dalla Costituzione;  le riunioni sono quindi legittime anche se non c'è stato preavviso, ma in questo caso i promotori risponderanno penalmente per aver mancato di assolvere all'obbligo del preavviso; il preavviso serve alla pubblica autorità per adottare le misure idonee volte a tutelare la sicurezza pubblica e l'incolumità pubblica, nonché a risolvere i problemi che la riunione può provocare alla circolazione. Il questore può anche evitare preventivamente la riunione, ma solo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica (articolo 17 comma 2 della Costituzione). Il divieto deve essere motivato ed è impugnabile davanti al giudice

Libertà di associazione, video

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Abbiamo visto la libertà di riunione, ben diversa è la libertà di associazione, che è sicuramente qualcosa in più della semplice riunione;
una definizione possiamo trovarla nel codice civile che agli artt. 14 e ss. disciplina le associazioni e le fondazioni; in generale per aversi un'associazione sono necessari tre elementi: persone, patrimonio, scopo; questi elementi base permettono di creare un ente, fornito o meno di personalità giuridica, che è caratterizzato  da un'organizzazione tendenzialmente stabile;
che l'associazione sia intesa come un diritto costituzionalmente rilevante, lo si intende anche dall'art. 2 della Costituzione, che prevede in generale le "formazioni sociali" dove si svolge la personalità dell'individuo. 

Dalla lettura dell'art. 18 scopriamo che tutti possono associarsi "liberamente" , quindi come si è liberi di associarsi, si è anche liberi di "non" associarsi, anche se sono costituzionalmente legittime, secondo la Corte Costituzionale, alcune associazioni obbligatorie, come gli ordini professionali, ciò perché vi possono essere altri interessi pubblici ( c0me ad es. il controllo sugli iscritti che è svolto da un ordine professionale) prevalenti rispetto alla liberta di non associarsi;
è vero poi che non si possono porre limiti alla possibilità di "dissociarsi" da un'associazione, anche se si possono prevedere particolari modalità, come avvisi, termini, responsabilità per le obbligazioni assunte fino all'effettivo distacco, e così via; un'applicazione di questo principio lo troviamo nella regola che riguarda le società, dove, se costituite senza termine, non possono impedire il recesso del socio.
altra garanzia riguarda la non necessità di una autorizzazione per associarsi; nel codice civile è nota la distinzione tra associazioni riconosciute e non riconosciute, e dobbiamo notare che diversi intervanti legislativi (come ad es. l'abrogazione dell'art. 17 c.c.) hanno sempre più realizzato il dettato costituzionale, eliminando anche i limiti che si ponevano alle associazioni, e riducendo di molto le distinzioni tra associazioni riconosciute e non riconosciute. 

Altra garanzia riguarda il fatto che i fini per cui ci si può associare, sono liberi, salvo però che la legge penale non li vieti;
sappiamo che nel diritto penale vige il divieto di analogia, (oltre all'obbligo di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali);  è quindi  vero che è libero tutto ciò che non è vietato; ne consegue ancora che è sì possibile vietare (o sciogliere) un associazione costituita per un certo fine, ma ci vuole una legge, una legge penale che ne permetta il divieto; sono quindi vietate le associazioni volte alle commissioni di reati (pensiamo al divieto generale ex art. 416 c.p.).
Infine sono vietate le associazioni segrete e quelle che intendono perseguire scopi politici attraverso una organizzazione di carattere militare;
cominciamo con queste ultime;
qui la Costituzione vuole che la lotta politica non si svolga con organizzazioni di carattere militare o paramilitare; chiara è stata la preoccupazione dei costituenti: evitare che si ripresentino quelle situazioni che negli anni '20 portarono a scontri armati tra diverse organizzazioni paramilitari e che videro alla fine il prevalere del fascismo; dobbiamo notare, però, che la XII disposizione transitoria della Costituzione vieta la riorganizzazione in qualsiasi forma, del partito fascista, quindi anche quando questo non crei alcuna organizzazione militare.
Ma viene da chiedersi, quando è  che abbiamo un'organizzazione di carattere militare; rispondiamo: quando abbia una struttura simile a quella militare, con  rigida gerarchia, ordini, comandi, potenzialmente idonea anche ad organizzare azioni violente ( d.lgs. n. 43\1948);
non è poi necessario che tali organizzazioni, per essere vietate, facciano uso di armi; in conclusione sono vietate le associazioni che pretendono di svolgere attività politica attraverso organizzazioni di tipo di militare; da ciò intendiamo come mai non sono vietate le organizzazioni di vigilanza privata, e nemmeno i boy scout.
Ritorniamo ora alle associazioni segrete   e chiediamoci: sono vietate tutte le associazioni segrete, o solo quelle che abbiano fini particolarmente pericolosi? Se in una città si crea un associazione di tifosi di una squadra di calcio di altra città, segreta, per non avere problemi con la tifoseria prevalente, questa è vietata? Sembra di no, perché una definizione di associazione segreta vietata la troviamo nella legge n. 17\1982, all'art. 1, secondo cui:

"Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. "

I tifosi possono quindi creare anche la loro associazione "segreta" perché al più intendono evitare problemi con i tifosi della squadra avversaria.

Libertà religiosa, video

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua Costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

L'art. 19 non garantisce la libertà di avere una propria fede religiosa, ma di professare la propria religione, si occupa, quindi, dell'aspetto esteriore della pratica religiosa, e non delle convinzioni interiori dei credenti.
Dall'art. 19 si intende come il nostro Stato intenda porsi in posizione neutrale rispetto alla religione, non certo vietandone il culto, ma premettendo a tutti di professare la propria religione, senza preferenze per l'una o l'altra fede;
ricordiamo che lo Statuto Albertino riconosceva solo la religione cattolica come religione di Stato, mentre gli altri culti erano solo "tollerati";
c'è però un limite alla libertà di professare la propria religione, quello del buon costume;
sappiamo che si tratta di un concetto che varia con il variare del tempo ( ad es. negli anni 60 sarebbe stato contrario al buon costume fare il bagno in "topless" ), e che può essere definito come: il comune senso del pudore e della decenza come intesi in un determinato momento storico;
si vede, quindi, come il buon costume può far riferimento ad atti contrari alla morale sessuale, ma anche ad atti contrari, più in generale, alla morale corrente; è da notare, però, che in diritto costituzionale di solito si accoglie un concetto di buon costume come morale sessuale, e quindi più ristretto rispetto a quello che comunemente si usa in diritto privato; per averne una conferma basta far riferimento all'art. 21 della Costituzione che nell'ultimo comma dispone che "Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume".
Questo concetto è comunque antichissimo in tema religioso, basti pensare alla repressione che in epoca repubblicana, nella Roma antica, si fece dei culti baccanali, proprio perché pericolosi e, almeno questa era la scusa, contrari ad un concetto che oggi potremmo definire buon costume;

I rapporti tra Sato e Chiesa.

L'art. 19 ci offre l'occasione di parlare dei rapporti tra Stato e Chiesa ( o chiese, potremmo dire) regolati dagli articoli  7 e 8 della Costituzione, leggiamoli:

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

In primo luogo notiamo che i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica non sono regolati nella stessa maniera con cui si regolano i rapporti tra Stato e altre confessioni religiose;
è vero infatti, che lo strumento è quello del Concordato che si esprime attraverso i Patti Lateranensi, che stipulati per la prima volta nel 1929,(risolvendo così la ben nota "questione romana") sono poi stati modificati dall'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Per i rapporti relativi alle altre confessioni religiose, invece, basta una legge dello Stato da adottarsi dopo che vi siano state delle intese con tali confessioni.
Il problema, in generale, è sorto per quanto riguarda i patti lateranensi, dall'articolo sette della Costituzione il quale stabilisce che le modificazioni dei patti accettati dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Secondo alcuni, i patti sarebbero immodificabili senza l'accordo, e quindi superiori anche ad altre norme della Costituzione;

Tale tesi, però, è stata superata dalla stessa Corte Costituzionale, che non accoglie il principio della immodificabilità dei patti, ma considera i patti (o meglio una legge che ne dà attuazione) come una fonte atipica o rinforzata, in quanto essa, in forza dell'articolo sette della Costituzione, resiste alle leggi ordinarie che intendono derogarla a prescindere da un'intesa con la Chiesa.

Tornando ai rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, dopo lunghe trattative nel 1984 vi è stata la revisione di tali rapporti, con la revisione del concordato del 1929; in quella sede si è stabilito di far scomparire la definizione della religione cattolica come religione di Stato, il diritto dei religiosi di ottenere l'esonero dal servizio militare, l'esonero degli edifici aperti al culto dalla requisizione, occupazione, esproprio e demolizioni, nonché dall'impiego della forza pubblica,  l'eliminazione della competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio concordatario, attraverso l'introduzione del principio della previa deliberazione delle sentenze ecclesiastiche da parte del giudice italiano.

In questo modo si è tentato di far cessare la posizione di privilegio che aveva la Chiesa Cattolica  nei confronti di altre chiese, e l'art. 8 della Costituzione conferma questo intendimento.
L'art. 8 prevede, poi, che i rapporti tra lo Stato e queste altre confessioni devono essere regolati da una legge, previa intesa con tali confessioni.

Vi sono state parecchie intese con diverse confessioni, come quella buddista, evangelica, ortodossa e così via.

Si è posto però il problema della modificabilità di una legge promulgata in base a dette intese, in maniera unilaterale da parte dello Stato; secondo alcuni ciò non sarebbe possibile senza una nuova intesa, secondo altri, poiché trattasi di atti di diritto interno, la modifica sarebbe comunque possibile.

Libertà di manifestazione del pensiero.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Leggendo l'art. 21 sembra che questo si riferisca alla liberta di manifestare il proprio pensiero politico, ma in realtà l'art. 21 si riferisce alla liberta di manifestare qualsiasi pensiero e in qualunque modo, pensiero che può essere anche scientifico, di costume, artistico e così via; in particolare notiamo che una particolare forma di manifestazione del pensiero è quella prevista nell'art. 33 comma 1 secondo cui:

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Si tratta di uno dei riconoscimenti puntuali del principio generale espresso dall'art. 21, un altro lo troviamo nell'art. 19 relativo alla libertà di professare la propria religione; tornado all'art. 33 si vede che il costituente non ha voluto solo rendere libera la manifestazione del pensiero per la scienza e l'arte, ma ne ha anche affermato la libertà di insegnamento; con ciò si vuole evitare che si imponga una sorta di "pensiero unico" nell'insegnamento ispirato dallo Stato, schiacciando in tal modo tutte le altre forme di accesso al sapere; il principio è poi specificato dallo stesso articolo 33 che si occupa proprio della libertà della scuola, ed infatti si afferma che:

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Qui si ammette espressamente l'esistenza della scuola privata, senza però "oneri per lo Stato";
tali scuole possono anche chiedere la "parità" con le scuole statali, che vuol dire che questa scuola chiede che i propri titoli abbiano lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali; lo Stato, d'altro canto potrà effettuare una verifica di tipo tecnico sulla scuola privata, ma non di tipo politico o culturale, perché in tal caso verrebbe meno la libertà garantita dall'art. 33 e dall'art. 21.

Per la libertà di manifestazione del pensiero, in generale, vi è il solito limite del buon costume, del quale ci siamo già occupati parlando della libertà religiosa, ricordando però che l'art. 33 sulla libertà di scienza e arte non lo cita; di per sé questo potrebbe non essere un punto decisivo, perché è previsto in via generale dall'art. 21, ma è anche vero che l'art. 529 c.p. ( atti osceni) esclude che siano tali le opere di arte o scienza; il problema che si pone qui, però, è di stabilite quando siamo di fronte ad un opera d'arte e quando no, cosa che dovrebbe risolvere il giudice; in ogni caso il richiamato art. 529 c.p. ci fa intendere come il limite del buon costume possa essere superato nel caso di opere artistiche e\o scientifiche.

Il punto di maggiore interesse dell'art. 21, però, è sicuramente quello che riguarda la stampa ;

La stampa è libera, e la Costituzione all'art. 21 lo ribadisce anche indirettamente parlando del sequestro; in effetti il sequestro è qui inteso come provvedimento successivo alla pubblicazione e non preventivo, e da ciò si evince che la Costituzione fa divieto di sottoporre la stampa a autorizzazioni o censure; il sequestro è  comunque possibile solo a certe condizioni e cioè:

1. è necessaria una legge che espressamente preveda il sequestro (riserva di legge rinforzata); il riferimento è qui alla "legge sulla stampa" (l. 47\1948) ma anche alle altre leggi penali che lo prevedano. Notiamo poi che il sequestro è anche possibile quando sulla stampa non siano indicati i responsabili della pubblicazione; per questo motivo la legge sulla stampa prevede che per giornali e  periodici vi sia l'indicazione del direttore responsabile che deve iscritto all'albo dei giornalisti.
2. è necessario un atto motivato dell'autorità giudiziaria; ciò non toglie che gli ufficiali di polizia giudiziaria "ne devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria".

In merito alla indicazione del direttore responsabile è fondamentale in proposito la disciplina del codice penale agli articoli 57 e ss.
Secondo l'art. 57 c.p.

Art. 57.
Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Prima della riforma, intervenuta con legge 127/1958,  dell'art. 57 il direttore del giornale rispondeva dei reati commessi attraverso la carta stampata in quanto tale, cioè in virtù del solo fatto di rivestire la carica di direttore. Attualmente, invece, egli risponde solo in caso di omesso controllo, ma non più a titolo di responsabilità oggettiva, come accadeva in passato, ma "a  titolo di colpa" , che dovrebbe intendersi come mancato controllo del contenuto della pubblicazione.

Quando fu scritto l'art. 21 la televisione non era così diffusa, e in Italia, a parte alcune trasmissioni sperimentali, non esisteva ancora, e ciò in parte spiega perché il costituente non se ne occupato; sta di fatti, però, che la radio esisteva già ed era molto diffusa, e in proposito manca una specifica disciplina costituzionale; è certo però che l'art. 21 tutelando la libertà di manifestazione del pensiero, tutela anche il diritto all'informazione con qualsiasi mezzo avvenga; in Italia si era partiti con un regime di monopolio della informazione radiotelevisiva (confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 59\1960), per giungere da un sostanziale pluralismo radiotelevisivo che ha trovato il suo riconoscimento nella sentenza della Corte Costituzionale n. 202\1976.
Attualmente la disciplina della radiotelevisione è disciplinata dal d.lgs. 31 luglio 2005 n.  177; riportiamo l'art. 3 del citato decreto che illustra i principi fondamentali dello stesso decreto.

Art. 3.
Principi fondamentali

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Ci dobbiamo occupare, ora, dell'art. 33 della Costituzione, perché oggetto di una riforma ad opera della legge costituzionale 1\2022.

L'art. 33 si occupa dell'arte e la scienza definendole libere come libero ne  è  l'insegnamento; fissato questo principio al prima comma ci si occupa della scuola fissando una serie di altri principi.

In primo luogo si riserva allo Stato il potere di dettare norme generali sull'istruzione e si costituzionalizza la scuola pubblica, tuttavia  si lascia alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Può sembrare ovvio che lo Stato si occupi dell'istruzione, ma in un ipotetico Stato ultra liberista si potrebbe lasciare ai privati l'istruzione, con il conseguente disinteresse da parte dello Stato. Quindi lo Stato deve istituire scuole statali per ogni ordine e grado, ma il terzo comma dell'art. 33 permette anche a i privati di istituire scuole e istituti di educazione, tuttavia per il quarto comma: La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali".

Si costituzionalizza, poi, il principio secondo cui è necessario l'esame per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

La novità più rilevante riguarda l'ultimo comma dell'art. 33 introdotto ad opera della citata riforma. Secondo questo comma: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

L
o sport è già considerato dall'art. 117 Cost. come materia di legislazione concorrente, ma fino al 2022 non si è espresso il principio del "valore" dello sport; finalmente si è riconosciuto ( e non certo creato perché questi valori erano già esistenti) che lo sport educa, ha un indubbio valore sociale, ed è indispensabile per benessere psicofisico. Forse si poteva introdurre prima tale riconoscimento, che, si potrebbe dire, risulta ovvio, ma il fatto che il legislatore l'abbia riconosciuto obbliga lo Stato a favorire l'attività sportiva intevenendo con investimenti per permetterla nel modo migliore. Non è un caso che questo comma sia stato aggiunto all'art. 33 dove si parla di istruzione, e questo dovrebbe comprtare che lo Stato già nelle scuole faccia molto di più di quanto è stato fatto sin'ora per favorire l'attività sportiva, con strutture adeguate, e facendo assurgere a maggiore dignità la cosidetta " educazione fisica" cioè delle scienze motorie che è stata de sempre considerata come una sorta di isegnamento minore.

Il Senato  ha chiarito che «con tale disposizione diventa onere della Repubblica assicurare che la pratica dello sport sia realmente universale, accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, congiuntamente, diventa opportuno porre in essere tutte quelle iniziative che ne assicurino la tutela e la sicurezza e ne sia rafforzato l'impego per la protezione dei minori, per una gestione integra e sana che garantisca anche la parità di genere».
Tuttavia vale la pena osservare che il divieto di discriminazione è già contenuto nell'art. 3 della Costituzione, e se fosse solo questa la novità risulterebbe alquanto limitata anche in relazione al secondo comma del citato articolo 3.
Vale la pena, piuttosto, osservare che si impone un onere allo Stato di assicurare a tutti la pratica dello sport a tutti, quindi vuol dire che non ci si può limitare a garantirlo solo nelle scuole o nelle università, ma anche al di fuori di esse.
Quindi lo Stato dovrebbe impegnarsi a realizzare piscine, campi di calcio, piste di atletica, e tutte le strutture necessarie affinché "tutti" anche i meno giovani possano praticare attività sportiva anche se non hanno i mezzi per poterla fare;
vederemo se ciò avverrà, perché se è pur vero che lo Stato , le regioni e i comuni sono intevenuti per realizzare le strutture sportive, è anche troppo spesso accaduto che queste sono finite abbandonate perché macanvano i fondi per matenerle, cadendo presto in rovina. Secondo il parere di scrive questo comma non comporterà alcun cambiamento all'attuale situazione, anche perché Stato, regioni e comuni sono perennemente indebitati, ma bisogna riconoscere che il Parlamento ha fatto "una bella figura" , vedremo se ne farà delle altre legiferando sul punto. E' troppo facile cambiare la Costituzione, ma poi bisogna vedere nel concereto cosa accade, e di norme costitizionali che stanno lì a fare bella figura nella parte dedicata ai principi ve ne sono anche troppe.

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione