La Corte costituzionale

212 domande di diritto costituzionale e pubblico
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 Tipi di sindacato costituzionale

Sindacato preventivo (prima che la legge entri in vigore); 

Sindacato successivo (dopo che la legge è entrata in vigore); è tipico dei sistemi continentali;

Nei sistemi a sindacato successivo abbiamo:

1. Sistema diffuso:  ogni giudice può sindacare la legittimità costituzionale delle leggi; è tipico dei sistemi di derivazione anglosassone;

2. Sistema accentrato: solo un giudice può sindacare la legittimità costituzionale delle leggi;

Il sistema italiano

Il sistema è un misto tra il sistema diffuso e accentrato, perché nella maggior parte dei casi, i giudici possono rilevare la questione di costituzionalità di una legge, ma non possono giudicare su di essa, poiché devono rimettere la questione ad un unico giudice, la Corte Costituzionale.

Corte Costituzionale
Composizione

La Corte è composta di 15 giudici;

5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune; --->per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei 2\3; dal quarto in poi la maggioranza dei 3\5
5 sono nominati con decreto dal Presidente della Repubblica ---> si ritiene trattarsi di potere proprio del Presidente, nonostante la necessaria controfirma del Presidente del Consiglio;
5 sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa ---> 3 sono eletti tra i membri della Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato e un altro dalla Corte dei Conti.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio (art. 135 Cost.)

Per i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari (art. 135 Cost.). In tal caso il numero dei giudici sale a 25.

Incompatibilità e divieti relativi ai membri della Corte  Costituzionale

1. I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore, o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

3. I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

4. I giudici della Corte costituzionale non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso, ne ricoprire cariche universitarie e non possono essere Candidati in elezioni amministrative o politiche.
5. Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni. Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

Guarentigie riconosciute ai giudici della Corte

 I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Godono delle stesse immunità personali riconosciuta ai parlamentari.

I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.

Durata della Carica

Nove anni, decorrenti dal giorno del giuramento. I giudici che scadono dalla carica per aver raggiunto i nove anni sono via via sostituiti dai nuovi; di conseguenza non vi sarà mai un rinnovo contemporaneo di tutto il collegio.

Presidenza della Corte ---> Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge e a maggioranza, il Presidente, che rimane in carica per 3 anni, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

Quorum di funzionamento della Corte

Per la validità delle decisioni devono essere presenti almeno 11 giudici. Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si e svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Le decisioni della Corte devono essere comunque deliberate dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.

Udienze della Corte Costituzionale

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.
Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio. Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

Tipi di provvedimenti che adotta la Corte Costituzionale

La corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere. Le ordinanze sono succintamente motivate.

Autonomia finanziaria e amministrativa.

La Corte ha un proprio bilancio e gode della competenza esclusiva per il giudizio sui ricorsi dei propri dipendenti (autodichia).

 

La giurisdizione della Corte Costituzionale

 La Corte Costituzionale giudica:

1. sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

2. sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

3. sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione,

4. sull'ammissibilità del referendum abrogativo;

5. sulla legittimità costituzionale degli statuti regionali

Tipi di procedura da adottare i relazione alla giurisdizione delle Corte Costituzionale

Per le controversie sulle leggi relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni ---> il procedimento si attiva in via incidentale ---> ciò vuol dire che l'interevento della Corte deve essere provocato da altro giudice durante un diverso processo.

Per le controversie sulle leggi promosse dallo Stato contro le leggi regionali e dalle Regioni conto le leggi statali ---> il procedimento si attiva in via di azione, (art. 127 Cost.) nel senso che lo Stato o le Regioni promuovono direttamente il giudizio davanti la Corte, senza che sia necessaria la pendenza  di un altro processo innanzi ad un diverso giudice.

Per i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni ---> il procedimento si attiva in via di azione ---> ciò vuol dire che i soggetti interessati  si rivolgono direttamente alla Corte per ottenere una sua pronuncia.

Per le accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione ---> vi sono due fasi ---> 1. messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento ---> 2. giudizio e decisione della Corte Costituzionale.

Per la questione di legittimità costituzionale degli Statuti regionali ---> il procedimento si si attiva in via di azione ---> il Governo può promuovere la questione dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Oggetto del controllo di costituzionalità sulle leggi

  1. Leggi ordinarie dello Stato;

  2. Atti aventi forza di legge del governo (decreti legislativi e decreti legge)

  3. Leggi e Statuti regionali;

  4. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

Il sindacato può riguardare sia vizi di forma sia vizi di merito della legge

Sono esclusi dal controllo

  1. I regolamenti del governo;

  2. I  regolamenti parlamentari;

  3. I regolamenti e direttive comunitarie;

È però possibile che si possa comunque pronunciare la illegittimità costituzionale delle leggi che derivano dai regolamenti parlamentari incostituzionali, oppure delle leggi incostituzionali cui i regolamenti sono applicazione.

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