Lo Stato

 

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212 domande di diritto costituzionale e pubblico

 

1. Lo Stato

I diversi autori di diritto costituzionale forniscono diverse definizioni di Stato; prima di leggerle e casomai impararle a memoria, cerchiamo con un esempio di capire cosa può essere uno Stato.

Immaginiamo che finalmente si trovi il modo di colonizzare Marte, e molte nazioni inviano lì molti uomini e mezzi, ma poi sorgono difficoltà di comunicazione con la Terra e gli uomini su Marte devono vedersela da soli, senza contatti con le loro basi sulla Terra.

Nei primi tempi ogni gruppo comincia a governarsi da sé, ma la scarsità di risorse e la sovrappopolazione porta a uno scontro tra le diverse comunità e alla fine due si impongono su tutte le altre diventando dominanti sul pianeta, e inglobando le comunità minori che entrano a far parte delle maggiori.

Ecco che si sono creati due Stati marziani, che potremmo chiamare Alleanza di Apollinaris e Repubblica di Arcadia, perché è accaduto che ognuno di loro ha imposto il suo potere su un determinato territorio prevalendo su tutti quelli che vi erano prima esistenti, e, d’altro canto, nessuno dei due si fa imporre le proprie scelte dall’altro Stato.

Accade, poi,  che i gruppi che abitavano i territori occupati dalla Alleanza di Apollinaris e dalla Repubblica di Arcadia entrano a far parte delle comunità maggiori diventando cittadini dei due Stati, condividendone diritti e doveri.

Ed allora si capisce come un Stato sia una forma organizzata di comunità a fini generali, composta da soggetti che ne condividono i principali valori politici, dotata di autonoma struttura e con un principale centro di potere.
Lo Stato ha  carattere originario e non deriva la sua legittimazione da nessun’altra forma di organizzazione, da lui dipendono e trovano legittimazione tutte le altre organizzazioni interne ad esso, è l’unico che può usare la forza , e non si fa imporre le sue scelte da altri poteri interni o esterni al suo territorio.

Da ciò si comprende come elementi costitutivi di uno Stato siano:

1. Territorio

2. Popolo, composta da cittadini

3. Sovranità interna ed esterna.

D’altro canto è anche vero che uno Stato non può esistere se non possiede un apparato che gli permetta di funzionare e che ne definisca la struttura, apparato che ne identifica il tipo di Governo.

 

2. Le teorie sullo Stato

Fatta questa introduzione, vediamo come i vari autori che si occupano di diritto costituzionale definiscono lo Stato.

il Martines definisce lo Stato come un ordinamento giuridico originario a fini generali ed a base territoriale, dotato di un apparato autoritario posto in posizione di supremazia;

 

Precisa poi il concetto, parlando di Stato istituzione, in riferimento alla definizione che ha dato in precedenza, come "uno dei tanti corpi sociali organizzati o istituzioni, con determinate caratteristiche e con propri ed esclusivi elementi costitutivi che valgono ad individuare l'ordinamento giuridico statale come comprensivo, oltre che di tutti i minori corpi sociali, anche di tutti gli ordinamenti particolari ed ad essi sovra ordinato".
Avendo dato questa definizione, distingue ancora lo Stato apparato, inteso come" quel complesso di autorità e organizzazione a cui l'ordinamento attribuisce il potere di emanare e di applicare le norme ed i comandi attraverso cui lo stato esercita la propria supremazia".
Questo autore ritiene che lo Stato apparato abbia personalità giuridica, e avendo isolato questa definizione riesce più facile distinguere fra governanti, che coincidono con lo Stato apparato e i governati, che coinciderebbero con l'ulteriore concetto di Stato comunità.

Il Martines, però, non accetta la definizione di Stato comunità, se non altro perché mancante di vertice e di organizzazione comune, e preferisce parlare di comunità statale, cioè comunità che esiste come realtà sociale anche se non omogenea.

Per Martines abbiamo quindi:

1. Lo Stato Istituzione, che  a sua volte può essere ulteriormente suddiviso in Stato Apparato e comunità statale.

 

Abbiamo poi la definizione di Stato degli autori Barbera - Fusaro, secondo i quali:
 

si può parlare di Stato quando una popolazione, sottomettendosi a un potere politico, dà vita ad un ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali

 

 

Diversa è la definizione di Stato che ci è data dagli autori Bin- Pitruzzella, che intendono lo Stato come:

 

 

una particolare forma storica di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio che si avvale di un apparato amministrativo

 

Si specifica che il potere politico è quella specie di potere sociale che permette a chi lo detiene di imporre la propria volontà ricorrendo alla forza legittima.

Per potere sociale si deve poi intendere la capacità di influenzare il comportamento di altri individui, e poteri sociali sono anche il potere economico, il potere ideologico e potere politico;

il potere economico è dato, appunto, dal fatto che certi soggetti avendo in mano i fattori della produzione (come ad esempio la proprietà della terra) sono in grado di ottenere dei comportamenti da parte di chi non possiede tali fattori; i nostri autori citano il caso del proprietario che avendo il bene ottiene che il non proprietario lavori per lui;

vi è poi il potere ideologico, come ulteriore forma di potere sociale, che grazie a particolari forme di sapere, o religiose, riesce ad ottenere un determinato comportamento, per esempio andare a messa la domenica, o astenersi dal mangiare certi cibi in occasione di particolari ricorrenze.

Il potere politico, invece, può imporre la propria volontà anche ricorrendo alla forza, e lo Stato rappresenta proprio un'espressione di potere politico, perché può (e a volte deve) far rispettare i propri comandi attraverso la forza.

Ciò però non deve far ritenere che uno Stato riesca mantenersi solo grazie all'uso la forza, perché un qualsiasi Stato riesce a sopravvivere quando la grande maggioranza del popolo condivide i valori fondamentali sui quali si fonda, diversamente non c'è forza sufficiente che riesca a mantenere uno Stato senza il consenso.

Se diverse sono le definizioni di Stato, c'è concordia invece su quali siano gli elementi essenziali di uno Stato, non solo quello italiano ma di un qualsiasi Stato; tutti gli autori che abbiamo citato ritengono che lo Stato per esistere abbia bisogno di tre elementi fondamentali:

 

1. Il territorio;

2.il popolo;

3.la sovranità.

 

I primi due elementi si spiegano facilmente, è infatti ovvio che non può esistere uno Stato che non eserciti il suo potere nell'ambito di un determinato territorio; pensiamo agli ebrei: fino a quando non hanno costituito lo Stato di Israele, anche se legati da forti legami religiosi e culturali, poiché erano sparsi fra diversi territori, non potevano essere considerati uno Stato.

Anche il secondo elemento ( il popolo) è facile da intendere;
uno Stato non potrebbe esistere senza che nel suo territorio vi sia un popolo; su questo punto però bisogna intendersi, perché è necessario distinguere i concetti di popolo e popolazione, perché il popolo è costituito dall'insieme dei cittadini, mentre la popolazione indica tutti coloro che in un determinato momento si trovano nel territorio dello Stato, siano essi o meno cittadini. Uno Stato quindi deve necessariamente avere, per esistere, dei cittadini.

Più complesso invece è intendere il terzo elemento dello Stato, e cioè la sovranità.

Il termine sovranità già fa intendere un concetto di potere, infatti la sovranità indica un potere che si esprime in due modi, verso l'interno e verso l'esterno.

Un ente che possiamo definire Stato è sovrano solo quando all'interno del suo territorio possiede il potere di comando, nel senso che non riconosce nessun altro al di sopra di sé;
il secondo aspetto della sovranità ha invece un'efficacia esterna allo Stato stesso, nel senso che uno Stato che sia veramente sovrano non si fa imporre scelte da altri Stati.

Altro problema poi è stabilire a chi appartiene la sovranità, secondo alcuni autori la sovranità appartiene allo Stato inteso come persona giuridica, e se  andiamo a vedere quello che diceva lo statuto Albertino, lo Stato era inteso come sovrano;
la rivoluzione francese introdusse invece il concetto secondo cui la sovranità appartiene alla nazione, cioè l'entità collettiva cui si appartiene per avere una comunanza di valori ideali, storici e culturali.

Ancora c'era la tesi secondo cui la sovranità appartiene al popolo, che risale al Rousseau che però vedeva il Governo di uno Stato esercitato direttamente dai cittadini, senza l'ausilio di rappresentanti, situazione che ovviamente poteva trovare applicazione solo in comunità molto piccole, come era la Svizzera, oppure nelle antiche poleis greche, come era Atene.
Secondo la nostra Costituzione la sovranità appartiene al popolo (articolo 1 comma secondo) che però la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Ciò vuol dire che la Costituzione ritiene che questo potere supremo che abbiamo indicato come sovranità trova la sua fonte di legittimazione nella volontà popolare, volontà popolare che però non si esprime direttamente, come voleva Rousseau, ma attraverso dei rappresentanti, e infatti la nostra democrazia è una democrazia rappresentativa, come accade per tutte le grandi democrazie occidentali.

 

Avendo chiarito il concetto di sovranità, dobbiamo meglio approfondire gli altri due concetti di territorio e popolo.

 

Il territorio, come avevamo già accennato in precedenza, è lo spazio delimitato entro cui lo Stato esercita la propria sovranità;

è chiaro infatti che uno Stato come quello italiano può esercitare il potere nell'ambito dei confini italiani, ma non potrebbe certo esercitare questo potere sovrano nell'ambito di confini di Stati diversi, come, ad esempio, nell'ambito dello Stato egiziano, e ancora, per chiarire meglio il concetto, un giudice italiano non potrebbe, di regola, pronunciare una sentenza in relazione a questioni accadute all'interno dello Stato egiziano e relative a suoi cittadini; si riflette infatti che seppure tale sentenza venisse pronunciata (e qui non ci occupiamo però certi aspetti particolari del diritto internazionale), lo Stato italiano non potrebbe certo imporre la sua volontà all'interno dei confini egiziani, facendo valere detta sentenza.

Venendo al territorio dello Stato questo è composto in primo luogo dalla terraferma, terraferma che ovviamente può essere una penisola come nel caso dell'Italia, oppure un arcipelago di isole, come accade per il Giappone.

I confini della terraferma sono spesso delineati da confini naturali, come accade in molti casi per gli Stati europei, ma non è infrequente che i confini tra gli Stati sono identificati in base alle linee immaginarie decise dalla politica, come spesso accade  agli Stati africani.

Il secondo elemento che identifica il territorio di uno Stato è il mare territoriale, ovviamente quando tale mare ci sia, cosa che non accade, ad esempio, per la Svizzera.

L'estensione del mare territoriale è normalmente individuata nella fascia compresa entro 12 miglia dalla costa.

Tale estensione è stata fissata nell'ambito della convenzione di Montego Bay del 1982, e in tale convenzione è stato anche riconosciuto il diritto agli Stati rivieraschi di sfruttare le risorse naturali nell'ambito della piattaforma continentale che si estende oltre il limite delle 12 miglia, tale piattaforma continentale è costituita dallo zoccolo continentale, e cioè quella parte di fondale marino che circonda la terra emersa di uno Stato, prima che il fondale marino divenga più profondo.

Lo sfruttamento della piattaforma continentale è attribuito agli Stati che si affacciano sul mare e su tale piattaforma, ma comunque questi Stati devono assicurare la libertà delle acque. Altri elementi che fanno parte del territorio dello Stato sono lo spazio aereo che sovrasta il territorio, e il cosiddetto territorio fluttuante, e cioè le navi, gli aerei mercantili, quando però si trovino oltre il mare territoriale di altri Stati, ed inoltre le navi e gli aerei militari ovunque si trovino, quindi anche all'interno di un porto straniero.

 

Venendo al concetto di popolo, abbiamo già chiarito che questo non deve essere confuso con il concetto di popolazione, perché il popolo è in realtà costituito solamente dai cittadini, cioè soggetti che si trovano in un particolare vincolo rispetto allo stato, e tale vincolo è il vincolo della cittadinanza. Dal fatto di essere cittadini di un determinato Stato, derivano una serie di diritti e doveri, ne deriva quindi un particolare status del soggetto - cittadino. Venendo all'Italia, l'acquisto (e anche la perdita) della cittadinanza è regolata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91, che specifica i modi attraverso cui si può acquistare la cittadinanza italiana; normalmente per esemplificare si indicano con dei termini latini in modi di acquisto della cittadinanza, ed infatti si può diventare cittadini italiani:

 

ius sanguinis, cioè per nascita, ed infatti è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani;
ius soli, e fa riferimento all'ipotesi in cui si nasca nel territorio italiano; bisogna però precisare che diviene cittadino italiano chi nasce nel territorio italiano quando i genitori siano ignoti o apolidi (cioè soggetti che non hanno cittadinanza) oppure quando il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo le regole dettate dallo Stato di appartenenza dei genitori stessi.

ius connubii, facciamo riferimento all'ipotesi in cui un cittadino straniero o apolide sposi un cittadino italiano, in questo caso l'acquisto della cittadinanza non è automatico, ma devono ricorrere particolari condizioni previste dalla legge.

Ancora si può divenire cittadini italiani per naturalizzazione, nel caso dello straniero che risieda da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica italiana o abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano per almeno cinque anni; in questo caso, ma ne sono altri previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica concede la cittadinanza allo straniero sentito il Consiglio di Stato e su proposta del ministro dell'interno.

 

Come abbiamo già detto la legge n. 91 del 1992 stabilisce anche i casi in cui si può perdere la cittadinanza, e alcune ipotesi riguardano il caso del cittadino italiano che accetta un impiego pubblico o una carriera pubblica presso uno Stato estero, o ente internazionale cui non partecipi l'Italia, oppure se presta servizio militare per uno Stato estero.

Il cittadino italiano perde la cittadinanza quando si rifiuta di lasciare l'incarico che ricopre presso lo Stato estero; ancora il cittadino italiano perde la cittadinanza quando in caso di guerra, ha accettato o non abbandonato una carica pubblica oppure ha prestato servizio militare per uno Stato nemico. In ogni caso però la stessa legge prevede le ipotesi in cui la cittadinanza persa possa essere riacquistata, di certo però solo la legge può stabilire quali sono i casi in cui si può perdere la cittadinanza (vi è quindi un'ipotesi di riserva di legge) e d'altro canto la stessa Costituzione pone un limite al legislatore in merito alla perdita della cittadinanza, ed infatti l'articolo 22 dispone che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome, volendo così evitare che la cittadinanza possa essere un'arma messa a disposizione di chi comanda per allontanare dall'Italia gli avversari politici.

Ricordiamo poi che essendo l'Italia uno dei membri dell'Unione Europea, i cittadini italiani posseggono, oltre alla cittadinanza italiana, la cittadinanza europea, e quindi acquisiscono anche lo status di cittadini europei; la cittadinanza europea quindi si aggiunge alla cittadinanza italiana, ma non la sostituisce, e permette ai cittadini italiani di acquisire ulteriori diritti, come quello di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di avere il diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, o ancora l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali di una città di uno Stato membro, quando però si risieda in quella città, il diritto di ottenere, nel territorio di un paese terzo del quale lo Stato membro di cui fa parte cittadino non abbia una rappresentanza diplomatica, la tutela da parte dell'autorità diplomatiche e consolari di un qualsiasi Stato membro dell'unione.

3.  Le forme di Stato

 

In precedenza abbiamo parlato del concetto di Stato, ora dobbiamo approfondire il nostro discorso considerando le forme di Stato.

 

Lo stato moderno si fa risalire all'anno 1648, anno in cui fu firmata la pace di Westfalia, con la quale si metteva fine alla guerra dei trent'anni, è sostanzialmente si faceva anche cessare la struttura feudale che esistita per quasi tutto il medioevo.
Nel medioevo infatti non era possibile parlare di uno Stato, poiché mancava una organizzazione amministrativa unitaria, e comunque i poteri più importanti dell'epoca, il papato e l'impero, non erano realmente in grado di imporre la propria volontà all'interno dei rispettivi territori (e ciò valeva in particolare per l'impero romano germanico); il potere infatti era frammentato fra i vari feudatari, che erano legati da una complessa serie di vincoli fra di loro, e con l'imperatore e il papa.
Mancava quindi un unico centro di potere che caratterizza il concetto moderno di Stato. Questi centri di potere però, vennero col tempo affermandosi, e ciò accadeva quando i feudatari più importanti riuscivano a sconfiggere gli altri e ad imporre la prova volontà su vaste aree di territorio, diventavano quindi dei veri e propri principi e successivamente dei re.

 

Per forma di Stato si intende individuare il rapporto esistente fra governanti e governati, distinguendo così la forma di Stato dalla forma di Governo, essendo quest'ultima il rapporto che intercorre fra i governanti, cioè il modo in cui è distribuito il potere tra gli organi fondamentali di un'organizzazione statale.

 

Partendo da queste definizioni si distinguono diverse forme di Stato, ma è necessario osservare che le diverse forme di Stato e di Governo, costituiscono pur sempre dei modelli, modelli che nella realtà storica possono corrispondere perfettamente o meno a reali forme di Stato di Governo. In altre parole la dottrina ricorre ai modelli per esemplificare in via teorica le diverse forme di Stato e di Governo, ma nulla esclude che nella realtà storica possano esistere forme di Stato e di Governo che solo in parte possono corrispondere ai modelli teorici elaborati dalla dottrina.

 

La prima forma di Stato che normalmente viene presa in considerazione è lo Stato assoluto, dove tutto il potere è concentrato nelle mani del sovrano (o meglio della corona), sovrano che deriva il suo potere non dal popolo ma direttamente da Dio.
Gli Stati assoluti hanno avuto la loro massima espressione fra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo, e sicuramente lo Stato francese ne è stata una delle maggiori espressioni, ricordiamo ad esempio la famosa frase attribuita a Luigi XIV il quale affermava "lo Stato sono io".
Dobbiamo però anche osservare che uno Stato che vede effettivamente tutto il potere concentrato nelle mani del sovrano non è forse mai realmente esistito, perché il sovrano doveva comunque rispondere ad una serie di corpi sociali intermedi con i quali alla fine divideva il potere; parlando ancora della Francia ricordiamo il grande peso che avevano sulle decisioni del sovrano i tre Stati, quello che rappresentava la nobiltà, quello che rappresentava il clero, ed infine il cosiddetto terzo Stato, che rappresentava principalmente la borghesia, per non parlare poi dell'enorme potere della magistratura, come il Parlamento di Parigi, (che era un importante tribunale) che aveva il compito di registrare, e quindi dare efficacia ai decreti pronunciati dal re.

 

La seconda forma di Stato è lo Stato di diritto, organizzazione che nacque in seguito alla rivoluzione francese del 1789, rivoluzione che fece cessare in maniera anche violenta l'assolutismo monarchico dei re francesi; lo Stato di diritto si caratterizza per il fatto che il potere non è più esercitato dal re, ma dal Parlamento, e che lo stesso potere è sottoposto alla legge; accade, quindi, che i diritti dei cittadini sono garantiti anche nei confronti dello Stato dalla legge, cui lo Stato stesso deve inchinarsi. Tale potere della legge deriva dal fatto che la legge è espressione del Parlamento, e il Parlamento rappresenta la nazione titolare della sovranità popolare.

Oltre a ciò lo Stato di diritto introduce il principio della separazione dei poteri (principio che fu indicato per la prima volta da Montesquieu nella sua opera "lo spirito delle leggi" del 1748). I poteri dello Stato sono, secondo Montesquieu, tre:

 

1.il potere legislativo, cioè il potere di porre in essere le leggi, intese come norme generale ed astratte. Il potere legislativo quindi esercita la funzione legislativa;

2.il potere esecutivo, cioè il potere di dare attuazione alle leggi, e quindi curare in concreto i pubblici interessi. Il potere esecutivo esercita quindi la funzione esecutiva;

3.il potere giurisdizionale, e cioè il potere di applicare le leggi. Il potere giurisdizionale esercita quindi la funzione giurisdizionale.

 

Si potrebbe osservare che questi poteri esistevano anche nello Stato assoluto, ma la particolarità dello Stato di diritto è che questi poteri devono essere affidati ad organi diversi, perché la concentrazione di questi poteri in uno stesso organo, come ad esempio la corona, comporterebbe il rischio che lo Stato sia guidato in maniera tirannica;

tali organi poi devono esercitare questa attività in maniera separata, cioè devono essere autonomi l'uno dall'altro, nel senso che ogni organo deve vedere rispettate le proprie competenze.

Ciò però non vuol dire che ogni organo titolare di un determinato potere possa agire senza limiti, perché inevitabilmente cercherebbe sempre di prevalere sugli altri; per questo motivo lo stesso Montesquieu prevedeva che i tre poteri, affidati ad organi diversi, debbono comunque potersi reciprocamente condizionare, con un sistema di controlli reciproci, di pesi e contrappesi, costituiti in modo da evitare abusi.
Secondo uno schema tradizionale:

1. Il potere legislativo spetta al Parlamento, che quindi esercita la funzione legislativa;
2.Il potere esecutivo spetta al Governo, che quindi esercita la funzione esecutiva;

3.Il potere giurisdizionale spetta la magistratura, che quindi esercita la funzione giurisdizionale.

Dobbiamo però osservare che questa attribuzione di poteri diversi ad organi diversi non è mai veramente realizzata in maniera totale, ricordiamo ad esempio che il Governo, titolare del potere esecutivo, è anche titolare di una funzione normativa propria, che esercita attraverso regolamenti, oltre che di una funzione legislativa che esercita attraverso i decreti legge e i decreti legislativi; d'altro canto lo stesso Parlamento esercita una limitata giurisdizionale quando deve decidere le controversie relative ai propri dipendenti (autodichia), e anche la magistratura può in certi casi operare come organo amministrativo, pensiamo ad esempio delle particolari ipotesi di volontaria giurisdizione.

I concetti quindi di potere e funzione sono paralleli, quando parliamo di funzione ci riferiamo al tipo di attività svolta, quando invece parliamo di potere intendiamo più riferirci al soggetto che è chiamato a svolgere una determinata funzione.
Avendo quindi parlato di tre poteri dello Stato, abbiamo anche implicitamente affermato quali sono le tre funzioni di uno Stato, ma dobbiamo anche chiederci se oltre a queste tre funzioni di uno Stato, ne possa esistere per lo meno una quarta, e la risposta deve essere positiva, indicando come ulteriore funzione dello Stato la funzione di indirizzo politico, che consiste nella individuazione delle linee fondamentali verso cui dovrà muoversi l'ordinamento. Questa funzione di indirizzo politico, però, incontra delle difficoltà concettuali nel momento in cui si cerca di identificarla in un determinato potere, e questa spetta in parte al Governo, e in parte anche se in misura minore, al Parlamento, ed è per questo che alcuni autori ( Martines), negano trattarsi di una vera e propria funzione dello Stato, perché mancherebbe "quelle attività, globalmente considerata, imputabile ad un ufficio, rivolta ad un fine determinato e che assume un certo contenuto in relazione ad una data materia".
Insomma per Martines la funzione di indirizzo politico non avrebbe un carattere autonomo rispetto alle altre, e quindi non assumerebbe un rilievo a sé stante; è anche vero però che la stessa Costituzione italiana all'articolo 95 espressamente menzione la funzione di indirizzo politico, in relazione all'attività del Governo, e d'altro canto bisogna anche considerare che la stessa attività legislativa ed esecutiva non avrebbero senso, se non ci fosse una predeterminazione dei fini da raggiungere.

 

Tornando al nostro discorso, abbiamo visto che lo Stato di diritto ha sostituito lo Stato assoluto, e dobbiamo aggiungere che lo Stato di diritto, nato con la rivoluzione francese si è poi evoluto in forme di Stato più vicine a noi;

la prima forma è stata quella dello Stato liberale, che è nato non solo grazie all'evoluzione nata dalla rivoluzione francese, ma anche grazie alla rivoluzione americana, e alla più antica forma di rivoluzione inglese che già nel 1689 riuscì a trasferire gran parte del potere dalla monarchia alla Camera dei Comuni.

Lo stato liberale si fonda anch'egli sui principi dello Stato di diritto e della separazione dei poteri, ma si caratterizzava per due importanti elementi:

1. era uno Stato monoclasse;

2. era uno Stato minimo.

 

Per Stato monoclasse intendiamo il fatto che nel Parlamento era rappresentata una sola classe sociale, la borghesia, non esistendo il voto a suffragio universale essendo esclusi dal voto sia coloro che non raggiungevano un certo reddito, sia coloro che non raggiungevano un certo grado di cultura; le donne non potevano partecipare al voto.

Come affermato, lo Stato liberale era uno Stato minimo, nel senso che si occupava solo di quelle attività indispensabili per il funzionamento di uno Stato, come per esempio il battere moneta, assicurare la difesa l'ordine e la giustizia, ma, non si occupava di intervenire nell'economia, e neppure di rimuovere le diseguaglianze fra i cittadini.

 

Come evoluzione dello stato liberale abbiamo lo Stato democratico, che vede come sua caratteristica fondamentale l'introduzione del suffragio universale; il Parlamento diviene quindi luogo dove si consumano e si compongono i conflitti sociali, lo Stato democratico poi si evolve ulteriormente come Stato sociale, che, a differenza dello Stato liberale, interviene direttamente nell'economia anche nell'intento di ridurre le diseguaglianze economiche tra i cittadini, oltre a sostenere chi ha più bisogno.
Nell'attuale evoluzione storica possiamo affermare che lo Stato che si è affermato nell'Europa occidentale, è lo Stato sociale, anche se dobbiamo osservare che l'attuale globalizzazione mette in crisi questo modello, perché gli Stati singolarmente hanno sempre meno peso nella gestione di un enorme economia mondiale, e sono quindi costretti spesso a ridurre le loro politiche sociali, per essere essi stessi competitivi a livello internazionale.

 

Come ulteriori forme di Stato, fortunatamente in Europa per lo meno quasi completamente scomparse, ricordiamo lo Stato autoritario, che si è sviluppato tra le due guerre mondiali; questi era caratterizzato dal fatto non esistevano diritti, se non per coloro che detenevano il potere.
In tale Stato, come quello fascista in Italia o nazista in Germania, esisteva un solo partito; il Parlamento si vedeva completamente spogliato dei suoi poteri, mentre tutto il potere era sostanzialmente concentrato nel Governo e nel suo capo.
Un'altra forma di Stato che possiamo ritenere quasi completamente scomparsa, e lo Stato socialista, nato con la rivoluzione bolscevica del 1917, diffusosi  poi in tutto il mondo, e che entra in crisi con la caduta del muro di Berlino nel 1989, crisi da cui non si è più ripreso.
Attualmente gli unici Stati realmente socialisti del mondo sono la Corea del Nord e Cuba. In tale Stato si impone l'eguaglianza economica e sociale dei cittadini, lo Stato diviene unico proprietario di tutti i mezzi di produzione, non esiste la proprietà privata, l'economia è totalmente pianificata e centralizzata. Il potere è affidato ad una potente burocrazia espressione di un partito unico, il partito comunista.

 

4. Le forme di Governo

 

Avendo parlato le forme di Stato, dobbiamo ora occuparci delle forme di Governo, che, come detto, indica il rapporto che intercorre tra i governanti, e cioè come è organizzato il potere nell'ambito di uno Stato.
In particolare ci occupiamo delle forme di Governo che sono derivate dallo Stato liberale, e che possiamo distinguere in quattro tipi fondamentali:

 

1. forma di Governo parlamentare, caratterizzata dal rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo). In particolare si parla di parlamentarismo dualista, quando il Governo deve ottenere una doppia fiducia, cioè dal re e dal Parlamento, e parlamentarismo monista quando il Governo deve ottenere la fiducia dal solo Parlamento.

 

2.forma di Governo presidenziale, caratterizzata dal fatto che il presidente è eletto direttamente dal corpo elettorale; cumula le funzioni di capo del Governo e capo dello Stato, e non è legato da un rapporto di fiducia con il Parlamento.

 

3.forma di Governo semipresidenziale, è una forma ibrida fra le prime due, e si caratterizza per il fatto che il presidente della Repubblica è capo dello Stato, ed è eletto direttamente dal corpo elettorale, accade però che, a differenza del sistema presidenziale, non è anche capo del Governo; il presidente della Repubblica dovrà scegliere infatti il capo del Governo, capo del Governo che dovrà però ottenere anche la fiducia del Parlamento

 

4. forma di Governo direttoriale, poco diffusa, trova la sua espressione in Svizzera; il Governo in questo caso è esercitato collegialmente da più soggetti (direttorio), il Governo poi è scelto dal Parlamento, ma una volta scelto non può di regola essere sfiduciato dallo stesso Parlamento.

 

 

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