Valutazione sulla ragionevolezza

 La dottrina costituzionale individua tre fenomeni relativi alla verifica del canone della ragionevolezza;

a). Per una prima dottrina, basata sulla sentenza della corte del 1959, dall'articolo 3 si desume il principio di non contraddizione, e quello di congruità mezzi-fini;
b). In una seconda sentenza del 1980, la Corte ricorre spesso al principio del tertium comparationis, articolato in tre fasi:

1. si guarda alla norma di legge impugnata;
2. si guarda poi all'articolo 3 più ad altra eventuale norma costituzionale;
3. si guarda infine ad una norma di legge diversa da quella impugnata usata come termine di paragone relativa ad una situazione omogenea rispetto a quella impugnata.

Questo giudizio ternario è stato usato per dichiarare incostituzionale la norma che escludeva dall'indennizzo di fine servizio prevista per i dipendenti locali i genitori di tale dipendenti, nel caso in cui si trattasse di un loro figlio morto. Ciò perché tale norma è stata messa a confronto con quella che invece riconosce tale indennizzo agli orfani del dipendente deceduto.

c). vi è poi la terza tecnica, inaugurata nel 1988 che si caratterizza da un lato dal superamento del giudizio ternario, e dall'altro dello sganciamento del giudizio di ragionevolezza da riferimento dell'articolo 3 della Costituzione.

Alla luce di ciò si è affermata l'idea che il giudizio di ragionevolezza prescinde dallo schema ternario, per investire direttamente valutazioni di adeguatezza, pertinenza, congruità, proporzionalità, oppure di coerenza interna o di ragionevolezza intrinseca della legge, oppure la ragionevolezza della disposizione in rapporto alla coerenza che la deve unire al sistema normativo. Si tratterebbe, perciò, di una ragionevolezza relativa, condizionata insomma dalla ragionevolezza dell'intero corpus normativo.