18 Domande Cognizione


171. In quali casi il processo si sospende?

1. Il processo si sospende automaticamente, senza quindi esplicita richiesta delle parti, solo quando vi è una questione pregiudiziale da risolvere rispetto a quella dipendente trattata nel processo in corso.

2. La sospensione del processo è possibile quando vi sia una questione pregiudiziale da risolvere, rispetto a quella trattata nel processo in corso, ma, in ogni caso, tale sospensione è disposta dal giudice istruttore solo su istanza congiunta di entrambe le parti;

3. Abbiamo due ipotesi, quella per richiesta congiunta delle parti, e l’ipotesi in cui si tratta di risolvere una questione pregiudiziale rispetto al processo in corso;

 

172. Da che momento scatta il termine per riprendere il processo sospeso?

1. Il processo sospeso deve riprendere entro sei mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, in caso di sospensione per questioni di pregiudizialità dipendenza;

2. Il processo sospeso deve riprendere entro tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, in caso di sospensione per questioni di pregiudizialità dipendenza;

3. Il processo sospeso deve riprendere entro tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione, in caso di sospensione per questioni di pregiudizialità dipendenza;

 

 

173. Che succede se il processo sospeso non è ripreso nel termine previsto dalla legge?

1. La causa sarà cancellata dal ruolo, ma sarà possibile riprenderla nel termine di tre mesi dalla data del provvedimento di cancellazione;

2. Si avrà l'estinzione del processo;

3. Su istanza di una delle parti sarà possibile riprendere il processo sospeso entro il termine di tre mesi dalla conoscenza che le parti hanno avuto della scadenza del termine entro il quale le stesse parti potevano proseguire il processo sospeso.

 

 

174. Che succede quando davanti a uno stesso giudice istruttore pendono cause connesse tra loro?

1. In questo caso il giudice istruttore riferirà della questione al presidente del tribunale, che potrà disporre la riunione delle cause connesse.

2. In questo caso il giudice d'ufficio ne disporrà la riunione;

3. In questo caso lo stesso giudice d'ufficio potrà disporne la riunione;

 

 

175. Che cosa tende a salvaguardare l'istituto dell'interruzione del processo?

1. L'interruzione del processo serve a salvaguardare l'integrità del contraddittorio tra le parti;

2. L'interruzione del processo serve a evitare vi siano dei giudicati contraddittori;

3. Interruzione del processo serve a evitare processi inutili.

 

 

176. Da che momento si verifica l'interruzione del processo quando sia morta la parte costituita in giudizio e rappresentata da un avvocato?

1. Interruzione si verificherà automaticamente dal momento della morte della parte, e ciò per salvaguardare il fondamentale principio del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte stessa.

2. Interruzione si verificherà dal momento della conoscenza che le parti abbiano avuto della morte della parte;

3. L'interruzione si verificherà dal momento in cui l'avvocato lo avrà dichiarato in udienza;

 

177. Se l'evento interruttivo si verifica prima della costituzione di una parte in giudizio, da che momento si potrà considerare il processo interrotto?

1. In questo caso il processo s’interromperà dal momento stesso in cui si è verificato l'evento interruttivo, anche se sarà possibile evitare l'interruzione attraverso la costituzione dei successori della parte colpita dall'evento interruttivo, oppure dell'attuale avente diritto.

2. Il processo s’interromperà solo dal giorno in cui vi sarà una dichiarazione dell'avvocato, dichiarazione che potrà essere depositata in cancelleria, oppure essere effettuata in udienza;

3. Il processo s’interromperà alla prima udienza, quando il giudice, preso atto dell'evento interruttivo verificatosi prima della costituzione della parte, lo dichiarerà in udienza, dichiarando altresì l'interruzione del processo.

 

 

178. Da che momento s’interromperà il processo in caso di interruzione verificatasi dopo la data di costituzione, ma nei confronti di una parte che poi non si è costituita?

1. Il processo s’interromperà automaticamente dalla data dell'evento interruttivo, ma il giudice dovrà comunque dichiarare l'avvenuta interruzione con apposito provvedimento;

2. L’interruzione si verifica quando l'ufficiale giudiziario certifica il fatto interruttivo nella relazione di notificazione ex articolo 292, oppure quando il fatto è documentato dall'altra parte costituita;

3. L'interruzione si verificherà solo quando lo dichiarerà in giudizio l'avvocato della parte non costituitasi.

 

 

179. Da che momento decorrerà il termine per la ripresa del processo interrotto?

1. Il termine di tre mesi decorre dal momento dell'evento interruttivo.

2. Il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui le parti hanno avuto conoscenza dell'evento interruttivo;

3. Il termine decorre dal giorno in cui il giudice ha dichiarato l'interruzione in udienza.

4. Il termine di tre mesi decorre dal giorno in cui le parti hanno avuto conoscenza dell'evento interruttivo;

 

 

180. La parte colpita dall'evento interruttivo, può evitare l'interruzione del processo?

1. Sì, può farlo costituendosi direttamente nell’udienza la cui data era stata già fissata ed evitando così l'interruzione;

2. No, non può farlo, anche se intende costituirsi nell'udienza, la cui data era stata già fissata; per evitare l'interruzione, dovrà comunque presentare un'apposita istanza al giudice per la fissazione della data di udienza;

3. Sì, potrà evitare l'interruzione sostenendo che nonostante l'evento interruttivo, il contraddittorio non è stato per lei comunque alterato.