7  Domande cognizione

Nelle risposte, in grassetto le risposte esatte.

61. Quando deve costituirsi il convenuto in tribunale?

 

1. Il convenuto deve costituirsi almeno 20 giorni prima della data della prima udienza;

2. Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima della data della prima udienza;

3. Il convenuto può costituirsi anche direttamente alla prima udienza, senza incorrere in decadenze.

 

 

 

62. Se il convenuto non si costituisce nei termini stabiliti dalla legge quali saranno le conseguenze?

 

1. Il convenuto non andrà incontro ad alcuna decadenza.

2. Il convenuto andrà incontro ad una serie di decadenze, non potrà più eccepire l'incompetenza del giudice, spiegare domanda riconvenzionale, chiamare un terzo in causa, chiedere un accertamento incidentale;

3. Il convenuto andrà incontro ad una serie di decadenze, non potrà più eccepire l'incompetenza del giudice, spiegare domanda riconvenzionale, chiamare un terzo in causa, e non potrà sollevare tutte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio ;

4. Il convenuto andrà incontro a una serie di decadenze, non potrà più eccepire l'incompetenza del giudice, spiegare domanda riconvenzionale, chiamare un terzo in causa, chiedere un accertamento incidentale, e non potrà sollevare tutte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio;

 

 

63. Che succede se le parti costituite non si presentano alla prima udienza?

 

1. Il giudice verificata l'assenza delle parti, disporrà la cancellazione della causa dal ruolo, ma il processo potrà essere riassunto entro tre mesi dalla data di cancellazione dalla parte più diligente;

2. Il giudice fisserà la data di una nuova udienza, di cui sarà data comunicazione alle parti; se nemmeno in questa udienza le parti si presenteranno la causa sarà cancellata dal ruolo e il processo si estinguerà;

3. Il giudice verificata la mancata comparizione delle parti fisserà la data di una nuova udienza, di cui sarà data comunicazione alle parti. Se nemmeno in questa udienza le parti compariranno, ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo, ma il processo potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dalla data della cancellazione; in mancanza si avrà l'estinzione del processo.

 

 

 

64. Si può ordinare l’accompagnamento coattivo del convenuto che non si costituisce e non si presenta in udienza?

 

1. Sì, si agisce in analogia a quanto previsto per la mancata comparizione del testimone;

2. No, ma l’accompagnamento può essere disposto dal presidente del tribunale su ricorso dell’attore costituito;

3. No, il convenuto può scegliere se costituirsi e comparire.

 

 

 

 

65. Che cosa dovrà verificare il giudice in via preliminare nella prima udienza di comparizione trattazione?

 

1. Dovrà verificare la regolarità del contraddittorio, nel caso in cui non fosse regolare prendere i provvedimenti previsti dall'articolo 183 primo comma;

2. Dovrà verificare se le parti vogliono addivenire ad una conciliazione, e nel caso fissare la data di udienza dove avverrà materialmente il tentativo di conciliazione;

3. Dovrà verificare se entrambe le parti si sono costituite regolarmente, e nel caso in cui veda che una parte non si è costituita regolarmente, fisserà la data di un'altra udienza, della quale sarà data comunicazione alla parte non costituita.

 

 

 

66. Le parti possono precisare e modificare le domande ed eccezioni già proposte?

 

1. No, trattandosi di prima udienza bisognerà strettamente attenersi a quello che si è affermato nella citazione e nella comparsa di risposta, salvo però il diritto al contraddittorio che deve essere comunque garantito nella prima udienza.

2. Sì, le parti possono farlo, ma mentre la precisazione è libera, la modificazione può essere effettuata solo con l'autorizzazione del giudice;

3. Sì, le parti possono farlo e senza autorizzazione del giudice.

 

 

 

67. Cosa può fare l'attore della prima udienza di comparizione e trattazione?

 

1. Può precisare e modificare le domande ed eccezioni già proposte, chiamare un terzo in causa ma solo su autorizzazione del giudice, indicare nuovi mezzi di prova, replicare alle eccezioni del convenuto.

2. Può precisare e modificare le domande ed eccezioni già proposte, chiamare liberamente un terzo in causa, indicare nuovi mezzi di prova, replicare alle eccezioni del convenuto.

3. Può precisare e modificare le domande ed eccezioni già proposte, chiamare un terzo in causa ma solo su autorizzazione del giudice, replicare alle eccezioni del convenuto.

 

 

 

68.Il giudice è sempre obbligato ad accogliere la richiesta delle parti per la trattazione scritta?

 

1. No, il giudice non è obbligato ad accogliere la richiesta la trattazione scritta, ma valuterà discrezionalmente se l'andamento della prima udienza svoltasi oralmente sia stata sufficiente o meno per trattare la causa.

2. Sì, ma sempre che ci sia una richiesta congiunta di entrambe le parti;

3. Sì, anche se una parte sola chiede la trattazione scritta, il giudice dovrà necessariamente fissare i termini per il suo svolgimento;

 

 

 

 

69. Fino a che momento le parti potranno indicare nuovi mezzi di prova?

 

1. Se è stata richiesta la trattazione scritta, non si potranno indicare nuovi mezzi di prova, che però potranno essere indicati nella prima udienza svoltasi oralmente.

2. Se è stata richiesta la trattazione scritta, potranno ancora indicare mezzi di prova nei termini indicati dall'articolo 183 in merito alla trattazione scritta;

3. Sia l'attore che il convenuto potranno avvalersi solo delle prove che rispettivamente hanno indicato nella citazione e nella comparsa di risposta; nuove prove potranno essere indicate fino alla prima udienza solo ed esclusivamente come prova contraria alle prove già dedotte dalla controparte, oppure ammesse d'ufficio dal giudice.

 

 

 

70. In merito al termine per l'indicazione di nuovi mezzi di prova, c'è differenza fra prove precostituite e prove costituende?

 

1. No, non c'è differenza i termini per la richiesta di ammissione delle prove costituente, oppure per il deposito delle prove precostituite sono gli stessi;

2. Mentre le prove costituende potranno essere indicate solo fino alla prima udienza o nella sua appendice scritta, le prove precostituite, risolvendosi in un semplice deposito di atti della cancelleria, potranno essere sempre consentite, con il limite però dell'udienza per la precisazione delle conclusioni;

2. Sì, c'è differenza di termini, perché le prove precostituite potranno essere depositate fino alla prima udienza, mentre la richiesta di ammissione di prove costituende potrà avvenire anche nella fase della trattazione scritta.