Video, come usare i test di procedura civile



2  Domande procedimenti cautelari


Nelle risposte, in grassetto le risposte esatte.

11. Cosa succede se nei 60 giorni il giudizio di merito non è iniziato?

 

1. In tutti i casi di provvedimenti cautelari, il mancato inizio entro 60 giorni del procedimento merito, comporterà l'inefficacia del provvedimento cautelare, salvo il caso, però, dell'articolo 700;

2. Se si tratta di ipotesi diverse dall'articolo 700, denuncia di nuova opera o di danno temuto, o di casi di provvedimenti che possono anticipare gli effetti di una sentenza di merito, il provvedimento cautelare manterrà la sua efficacia, anche se non passerà in giudicato, negli altri casi diventerà inefficace;

3. Nel caso in cui nei 60 giorni non sia iniziato il procedimento di merito, la parte più diligente con atto notificato all'altra parte riassumerà il procedimento cautelare, chiedendo al giudice di fissare una nuova data per iniziare il procedimento di merito; nel caso in cui, però, dopo la nuova data fissata dal giudice non si dia luogo a procedimento di merito, il giudice cancellerà la causa dal ruolo, e non sarà più possibile chiedere il provvedimento cautelare relativamente a quella situazione.

Risposta 11

 

 

 

12. E’ possibile che un provvedimento cautelare sia preso con decreto?

 

1. Sì è possibile, e ciò accade quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, e quindi in seguito al ricorso, il giudice decide la questione, senza sentire d'altra parte, con decreto motivato, ma che poi dovrà essere confermato modificato o revocato, nel contraddittorio con l'altra parte, con ordinanza.

2. Sì è possibile, e ciò accade quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, e quindi in seguito al ricorso il giudice decide la questione, senza sentire d'altra parte, con decreto motivato chiudendo la procedura.

3. No, anche in casi di estrema urgenza, tanto da non permettere che sia sentita l'altra parte, il giudice pronuncerà sempre ordinanza, anche quando, in seguito all’instaurazione del contraddittorio, dovrà modificare confermare o revocare il provvedimento cautelare già preso.

Risposta 12

 

13. È possibile impugnare il provvedimento cautelare?

 

1. Sì è possibile, si può sempre chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare allo stesso giudice che lo ha pronunciato, ma solo quando si verifichino mutamenti di circostanze;

2. Sì è possibile sempre impugnare il provvedimento cautelare preso dal tribunale in composizione monocratica, proponendo appello alla corte di appello entro 15 giorni dall'ordinanza che ha deciso la questione cautelare;

3. Sì è possibile, se l'ordinanza è stata presa dal tribunale monocratico, si può proporre reclamo al collegio con ricorso entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ordinanza, oppure dalla sua comunicazione se è stata presa fuori di udienza;

Risposta 13

 

 

14. Quando il mancato inizio del processo di merito, o l'estinzione dello stesso, siano condizioni per l'efficacia del provvedimento cautelare, il mancato inizio del processo di merito o l'estinzione dello stesso, provocano l'automatica inefficacia del provvedimento cautelare?

 

1. No, sarà necessario seguire una procedura davanti al giudice che emise il provvedimento cautelare, se non sorgono contestazioni, il provvedimento cautelare perderà efficacia, ma se sorgono contestazioni, il giudice deciderà circa l'efficacia del provvedimento cautelare con sentenza provvisoriamente esecutiva;

2. Sì, il mancato inizio del processo di merito o la sua estinzione comporterà l'inefficacia automatica del provvedimento cautelare;

3. No, sarà necessario seguire una procedura, e infatti entro 15 giorni dalla scadenza dei termini per iniziare il procedimento cautelare, oppure entro 15 giorni dall'ordinanza di dichiarazione dell'estinzione del processo, la parte interessata, con reclamo al collegio, dovrà chiedere che sia dichiarata l'inefficacia del provvedimento cautelare.

Risposta 14

 

15. Nel caso in cui l'istanza cautelare sia stata rigettata, per insussistenza dei presupposti di fumus boni iuris o del periculum in mora, è possibile riproporre istanza di provvedimento cautelare per gli stessi fatti?

 

1. Sì, ma solo se si adducano dei mutamenti di circostanze, oppure si fanno valere nuove situazioni di fatto di diritto;

2. No, l'unico modo per procedere di fronte a un rigetto della richiesta di provvedimento cautelare, è quello di proporre reclamo;

3. No, una volta rigettata la richiesta, su questa si è formato il giudicato, e quindi non è possibile alcun tipo di riproposizione o impugnazione.

Risposta 15

 

16. È possibile chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare? E se sì, davanti a chi?

 

1. È possibile chiedere tale revoca è tale modifica, quando si allegano fatti anteriori alla concessione del provvedimento cautelare, di cui si è acquisita la conoscenza solo successivamente al provvedimento, oppure quando avvengano mutamenti di circostanze, rispetto al momento in cui è stato concesso il provvedimento; la richiesta è proposta al giudice istruttore della causa di merito, anche quando il provvedimento sia stato concesso prima dell'inizio della causa di merito, ma se il giudizio di merito non è stato ancora iniziato, la domanda di revoca o di modifica la proposta allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, e ugualmente accade quando il giudizio di merito sì è estinto;

2. È possibile chiedere tale revoca e tale modifica, quando si allegano fatti anteriori alla concessione del provvedimento cautelare, di cui si è acquisita la conoscenza solo successivamente al provvedimento, oppure quando vengano mutamenti di circostanze, rispetto al momento in cui è stato concesso il provvedimento, la richiesta è proposta, in tutti i casi, al giudice istruttore della causa di merito, ma se il processo si è estinto, la richiesta va presentata con reclamo al collegio;

3. Non è mai possibile chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare già emesso, visto che l'unica possibilità concessa dal codice di procedura civile e quella dell’impugnazione attraverso reclamo davanti al collegio.

Risposta 16

 

17. Come si attua il provvedimento cautelare?

 

1. Si seguiranno le forme previste per l'espropriazione, se il provvedimento ha ad oggetto somme di danaro o cose mobili fungibili, quelle previste per l'esecuzione in forma specifica, se a oggetto beni immobili, oppure obblighi di fare o di non fare;

2. Se il provvedimento ha a oggetto somme di danaro, l'attuazione sarà effettuata attraverso le forme del pignoramento, se compatibili, mentre gli altri casi il giudice determinerà le modalità di attuazione del provvedimento cautelare;

3. A seconda del tipo di provvedimento emesso dal giudice, la legge prevede una specifica procedura per la sua attuazione, da seguire in caso per caso.

 

Risposta 17

 

18. Qual è la differenza fondamentale tra il sequestro giudiziario e il sequestro conservativo?

 

1. Il sequestro giudiziario è disposto dal giudice quando il ricorrente abbia timore di perdere la garanzia dei beni oggetto di un credito, mentre il sequestro conservativo e chiesto al giudice quando il ricorrente tema che il bene in possesso o in proprietà dell'altra parte, possa essere deteriorato o distrutto;

2. Sono molto diversi fra di loro, anche nella procedura; fermo restando la generale possibilità di applicare il rito cautelare uniforme, nel sequestro conservativo abbiamo un creditore che ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, mentre nel sequestro giudiziario abbiamo l'esistenza di una controversia sulla proprietà o in possesso, che comporta, come conseguenza, l'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione dei beni controversi;

3. Non vi sono differenze fondamentali tra sequestro giudiziario e sequestro conservativo, in quanto entrambi tendono a conservare i beni sottraendoli a chi li detiene, solo che il sequestro giudiziario è chiesto al tribunale in composizione collegiale, mentre il sequestro conservativo e chiesto al tribunale in composizione monocratica.

Risposta 18

 

19. In quali casi è possibile la denuncia di danno temuto?

 

1. È possibile chiedere questo provvedimento cautelare, quando il comportamento del proprietario o del possessore del bene faccia ritenere la probabile esistenza di un reato; in tal caso, condizione di procedibilità della richiesta, è la presentazione di una denuncia innanzi alle autorità di polizia;

2. È possibile chiedere tale provvedimento cautelare, quando il creditore tema di perdere la garanzia del proprio credito, per le attività fraudolente del suo debitore;

3. È possibile chiedere tale provvedimento cautelare quando si vuole neutralizzare una situazione di pericolo dalla quale potrebbe scaturire un danno grave e prossimo, come ad esempio un muro che sta per crollare su una casa;

Risposta 19

 

 

20. In che termini si può chiedere il provvedimento di denuncia di nuova opera?

 

1. Fin quando l'opera è in corso è sempre possibile agire con la denuncia di nuova opera;

 2. Il termine è di un anno dall'inizio dell'opera, purché questa non sia terminata;

3. È possibile chiedere tale provvedimento cautelare entro un anno dalla cessazione dell'opera.

Risposta 20