Ente che può costituirsi come SE
Nel territorio della
Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni
europea, con personalità giuridica, in cui ciascun azionista risponde soltanto
nei limiti del capitale sottoscritto, che non può essere complessivamente
inferiore a 120.000 euro, sempreché la legge di uno Stato membro prescriva la
sottoscrizione di un capitale più elevato per le società che esercitano
determinati tipi di attività.
Ma quali sono gli enti che possono diventare una società europea?
L’art. 2 del regolamento ne indica diversi tipi e modalità di costituzione,
vediamole:
Fusione: le società per azioni indicate nell'allegato I, del regolamento n. 2157/2001 costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE mediante fusione se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri differenti. Ad esempio si possono fondere una s.p.a. italiana e una société anonyme francese. Si tratta, quindi, di una costituzione mediante fusione le cui modalità sono indicate dagli articoli 17- 31 del regolamento |
Costituzione
di una holding: le società a responsabilità limitata e la società
per azioni indicate nell'allegato II al regolamento (ad es. società per
azioni o società a responsabilità limitata italiane e una die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung tedesca), possono costituire una
SE holding con le modalità indicate agli artt.
32-34 del regolamento ma
solo quando: |
Società
Affiliata: le società per azioni e le società a responsabilità
limitata costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e
aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità,
possono costituire, sottoscrivendone le azioni, una SE affiliata se
almeno due di esse: |
Trasformazione: una società per azioni costituita conformemente alla legge di uno Stato membro e avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, può trasformarsi in una SE alle condizioni previste dall’art. 36 se ha da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro. |
Costituzione da parte di una SE già esistente: una società europea già esistente, può costituire altre SE affiliate (art. 3 comma 2). |
Questi i diversi modi in
cui può nascere una SE, ma una volta costituita a quale legislazione sarà
sottoposta? Quale il suo regime giuridico?
Ci risponde l’art. 3 del regolamento secondo il quale la SE è considerata una
società per azioni soggetta alla legge dello Stato membro in cui essa ha la sede
sociale. Ciò non vuol dire che la SE non possa
trasferire la sua sede in un altro Stato membro. Tale eventualità è infatti prevista
dall’art. 8 del regolamento, e con le modalità da
esso previste. Ma torniamo alla disciplina applicabile alla SE. Abbiamo visto
che si tratta di una società per azioni sottoposta alla legge dello Sato dove ha
la sede sociale, ma la struttura della SE non sarà quella della
corrispondente società per azioni di uno Stato membro; la struttura della SE,
infatti, è dettata da quattro fonti principali (art. 9), vediamole nella tabella
qui sotto.
Fonti normative della SE |
1. il regolamento n. 2157/2001 e per quanto non espressamente disposto da questo: |
2. dalle disposizioni dello statuto della SE o se questo non dispone in proposito in relazione a oggetti non disciplinati nemmeno dal regolamento o che questo regola solo in parte |
3. a) dalle
disposizioni di legge adottate dagli Stati membri in applicazione di
misure comunitarie concernenti specificamente le SE; |
Una situazione
abbastanza complicata, come si vede, che darà filo da torcere agli interpreti
nazionali della SE, e come se la situazione non fosse già abbastanza caotica, è
stabilito che se la SE svolge un’attività, come quella bancaria, disciplinata da
disposizioni specifiche delle normative nazionali, queste ultime sono
integralmente applicate alla SE.
Per le forme di pubblicità della SE, si seguiranno quelle dello Stato membro
dove ha sede, e ciò vuol dire che la SE con sede in Italia dovrà iscriversi nel
registro delle imprese, sezione ordinaria, ma con un ulteriore obbligo
pubblicitario: per l’iscrizione e la cancellazione della SE sarà necessaria una
comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità (art. 14); in ogni caso con l’iscrizione nel registro delle imprese,
per l’Italia, la SE acquista la personalità giuridica, ma il registro rifiuterà
l’iscrizione se la SE non prevede il coinvolgimento dei lavoratori nella
gestione dell'articolo 4 della direttiva 2001/86/CE ovvero soltanto previa
decisione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 di detta direttiva, oppure se,
trascorso il periodo previsto per i negoziati ai sensi dell'articolo 5 di detta
direttiva, non è stato concluso un accordo (art. 12).
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