Espropriazione  di  beni  oggetto  di  vincoli  di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

 
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Il d.l. 83\2015 convertito con l. 132\2015  ha introdotto nel codice civile un nuovo articolo, e cioè l’art. 2929 bis, un articolo che è durato poco nella sua forma originaria, perché la legge 30 giungo 2016 n. 119 lo ha  modificato; vediamo allora il nuovo testo dell’art. 2929 bis

Art. 2929-bis  (Espropriazione  di  beni  oggetto  di  vincoli  di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito).

1. Il  creditore che sia pregiudicato da un atto  del  debitore,  di  costituzione  di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri,  compiuto  a  titolo gratuito successivamente al  sorgere  del  credito,  può  procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza  dichiarativa  di  inefficacia,  se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla  data  in  cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente  comma si applica anche al creditore anteriore  che,  entro  un  anno  dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
2.Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è  preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
3. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
4. L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento..

L’azione revocatoria è uno strumento utile per la soddisfazione del creditore, ma si scontra con difficoltà processuali di non poco conto, specie in merito alla prova.

Di tali difficoltà si è reso conto il legislatore che ha introdotto il nuovo art. 2929 bis, attribuendo molti più poteri al creditore, che, grazie a questo articolo, acquista una posizione di indubbio vantaggio nei confronti del debitore e dei suoi aventi causa in relazione a atti a titolo gratuito del debitore.

Il creditore, infatti una volta munitosi di titolo esecutivo, può agire in via esecutiva sui beni immobili o mobili registrati del suo debitore quando su questi sia stato costituito a titolo gratuito un vincolo di indisponibilità oppure siano stati alienati, sul presupposto del pregiudizio che tali atti hanno apportato alle ragioni del creditore anche quando non abbia ottenuto una sentenza che dichiari l’inefficacia di tali atti, anche quando, cioè, non abbia agito in revocatoria.

L’art. 2929 bis può quindi concettualmente essere  in rapporto con l’azione revocatoria, ma si pone come caso a sé, come una nuova fattispecie che dà vita a un’azione esecutiva, con particolari presupposti e con eventuali aspetti di cognizione, tanto è vero che questo articolo non è posto dopo gli articoli dedicati all’azione revocatoria, ma tra gli articoli che il codice civile dedica all’esecuzione forzata.

Cominciamo con il creditore che è può promuovere questo processo esecutivo.

Questo creditore non è di regola un creditore privilegiato, e l’unica garanzia che possiede per l’adempimento dell’obbligazione del debitore è quella generica dell’art. 2740 c.c.

Il debitore, però, dopo che sia sorto il credito costituisce gratuitamente un vincolo di indisponibilità sui suoi beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri (pensiamo a un fondo patrimoniale, ma anche una servitù) o un atto di alienazione a titolo gratuito, come potrebbe essere una donazione.

Si tratta di atti a titolo gratuito ed è evidente il pregiudizio alle ragioni del creditore.

La legge partendo dai presupposto che l’atto sia pregiudizievole, consente che il creditore munito di titolo esecutivo possa far pignorare il bene alienato o oggetto di vincolo d’indisponibilità a condizione che trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
Se l’atto pregiudizievole ha prodotto come conseguenza il trasferimento del bene a un terzo, il creditore dovrà agire nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario e ( importante precisazione) è preferito nella distribuzione della somma ricavata ai creditori personali di tale terzo. Si crea quindi a favore del creditore una causa legittima di prelazione ma di natura processuale.

Se poi l’atto pregiudizievole consiste in una costituzione di servitù, di usufrutto o di abitazione ( comma 1 art. 2812 c.c.)  il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario, come se, in altre parole, questi diritti reali di godimento non fossero stati costruiti. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene, e i terzi titolari dei diritti di cui abbiamo appena parlato, sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato dalla vendita del bene, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Nel processo esecutivo, poi, potrà intervenire, secondo le regole previste dal codice di procedura civile in tema di intervento,  anche un altro creditore anteriore, cioè un creditore che era tale prima del compimento dell’atto pregiudizievole, a condizione che intervenga nel processo entro l’anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.

Abbiamo quindi come legittimato a dar vita al processo esecutivo  il creditore il cui credito sia sorto prima del compimento dell’atto pregiudizievole, e come interveniente nel processo esecutivo gli altri creditori del debitore,  tra cui si distingue anche il creditore anteriore al compimento dell’atto pregiudizievole.

Bisogna però considerare le posizioni dei controinteressati all’iniziativa del creditore che sono il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo.

Il mezzo che hanno tali soggetti per contrastare l’iniziativa del creditore è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma la causa petendi di tale opposizione è limitata, perché questi potranno agire  solo se intendono dimostrare che l’atto compiuto non era pregiudizievole per il creditore, o che il debitore non  era a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore con il suo atto.

Possono poi dimostrare la mancanza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 2929 bis (atto a titolo gratuito, l’avere agito il creditore dopo l’anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole).

Può darsi, infine, che il bene oggetto dell’atto pregiudizievole sia stato trasferito a titolo oneroso a terzi o che questi abbiano costituito, sempre a titolo oneroso, diritti su tale bene.

Qui il creditore se vuole aggredire anche questi beni dovrà necessariamente agire in revocatoria, se ne ricorrono i presupposti, e quindi  l’azione esecutiva di cui stiamo parlando non può esercitarsi in pregiudizio di tali terzi, a meno che il creditore abbia fatto trascrivere il pignoramento prima della trascrizione del diritto del terzo.

 

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