Accordi di ristrutturazione dei debiti

Abbiamo visto che lo stato di crisi o di insolvenza possono spingere il debitore verso il concordato preventivo o anche verso il fallimento;

Si tratta di procedure di natura giudiziale, che prescindono da eventuali accordi già stipulati tra imprenditore e suoi creditori; nulla vieta che l'imprenditore possa stipulare degli accordi con i suoi creditori, ma questi rimarrebbero puri atti di diritto privato, e non avrebbero altri effetti sugli altri creditori, nemmeno di natura temporanea.

Con l'accordo di ristrutturazione dei debiti l'imprenditore ha già stipulato un accordo con i creditori, solo che sottopone tale accordo alla omologazione da parte del tribunale, in modo da ottenere gli effetti previsti dalla legge;
analizziamo la procedura che deve seguire l'imprenditore per poter giungere all'accordo.

In primo luogo l'imprenditore in stato di crisi deve depositare presso la cancelleria del tribunale un ricorso contenente la documentazione prevista dall'art. 161, cioè la documentazione richiesta in caso di concordato preventivo. In questo ricorso l'imprenditore chiede l'omologazione dell'accordo stipulato con almeno il 60 per cento dei crediti  insieme ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.  Nella richiesta l'imprenditore deve anche indicare i termini per eseguire i pagamenti che sono (art. 161 bis comma 1 come modificato dal d.l. 83\2012):
a) entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

L'accordo raggiunto dall'imprenditore è anche pubblicato nel registro delle imprese, e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
La pubblicazione dell'accordo produce due importanti effetti: 

1) Dalla data della pubblicazione  e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data, non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione, salvo siano stati concordati. Vi è anche sospensione della prescrizione e impedimento delle decadenze in modo analogo a quanto accade in seguito alla presentazione del ricorso per il concordato preventivo ( art. 168 l.f. comma 2).

2) Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione innanzi al tribunale. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale si può reclamare innanzi alla corte d'appello entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Come si vede per ottenere la sospensione delle azioni giudiziarie, sarà necessario presentare domanda di omologazione dell'accordo già raggiunto con i creditori. Tuttavia il divieto di azioni esecutive o cautelari può essere chiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative, quando attesti che tali trattative sono in corso i creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti.
L'imprenditore dovrà quindi depositare presso il tribunale competente (art. 9 l.f.) la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare  l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
L'istanza di sospensione è poi pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, e del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
Successivamente il tribunale, dopo che l'imprenditore avrà depositato  tutta la documentazione e verificatane la completezza, fissa con decreto l’udienza entro il termine di 30 giorni dal deposito dell’istanza presentata dall'imprenditore.  La documentazione sarà poi comunicata anche la documentazione presentata dall'imprenditore.
Si terrà quindi l'udienza e il tribunale dovrà verificare  la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di almeno il 60% dei crediti, e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
Se vi sono tali condizioni,  dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati. Lo stesso tribunale assegna poi il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto è reclamabile innanzi alla corte d'appello.

Potrebbe poi accadere che l'imprenditore vuole chiudere, prima dell'accordo con i suoi creditori, anche le sue pendenze con il fisco; in tal caso, stando all'art. 182 ter l.f. comma 6, può presentare proposta di transazione fiscale durante le trattative che precedono l'accordo.

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