Abbiamo visto che lo stato di crisi o di insolvenza possono spingere il debitore verso il concordato preventivo o anche verso il fallimento;
Si tratta di procedure di natura giudiziale, che prescindono da eventuali accordi già stipulati tra imprenditore e suoi creditori; nulla vieta che l'imprenditore possa stipulare degli accordi con i suoi creditori, ma questi rimarrebbero puri atti di diritto privato, e non avrebbero altri effetti sugli altri creditori, nemmeno di natura temporanea.
Con l'accordo di ristrutturazione dei debiti l'imprenditore ha già stipulato un accordo con i creditori, solo che sottopone tale accordo alla omologazione da parte del tribunale, in modo da ottenere gli effetti previsti dalla legge; analizziamo, allora, la procedura che deve seguire l'imprenditore e, successivamente, commentiamo lo schema.
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Iniziamo dal primo elemento dello schema, lo stato di crisi;
quello che l'art. 182 bis vuole mettere il luce, non citando anche lo stato di
insolvenza che invece troviamo nel concordato preventivo, è che l'esistenza
dello stato di insolvenza impedisce l'omologazione, e quindi, la validità
dell'accordo.
In merito alla domanda, notiamo che l'imprenditore deve aver raggiunto un
accordo con almeno il 60% dei crediti (e non dei creditori), per poter chiedere
l'omologazione; ciò vuol dire che il legislatore ha voluto che il debitore
riesca a risolvere i sui problemi con i suoi creditori (che rappresentano la
maggior parte dei suoi crediti), mentre per gli altri, estranei all'accordo,
pensa di riuscire a soddisfarli regolarmente; ciò è confermato dal fatto
che mentre l'accordo stipulato con i suoi creditori può essere per un qualsiasi
importo, gli altri creditori devono essere comunque "regolarmente" pagati, e di
tale possibilità deve essere fatta espressa menzione , non tanto nell'accordo
stesso, ma nella relazione che deve accompagnare la richiesta di omologazione e
che deve essere anch'essa depositata in tribunale.
Potrebbe poi accadere che l'imprenditore vuole chiudere, prima dell'accordo con
i suoi creditori, anche le sue pendenze con il fisco; in tal caso, stando all'art.
182 ter l.f. comma 6, può presentare proposta di transazione fiscale durante
le trattative che precedono l'accordo.
Una particolarità riguarda questa procedura, e cioè l'importanza della
pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese. Notiamo che la legge non
specifica quando deve avvenire tale pubblicazione, ma dovrebbe essere molto
vicina nel tempo rispetto al deposito nella cancelleria del tribunale
dell'accordo.
La pubblicazione dell'accordo nel registro produce tre importanti effetti:
Veniamo, ora, al punto cruciale del problema, e domandiamoci, cioè, cosa ci guadagnano creditori e debitore a stipulare un atto del genere.
Il debitore cerca di mettere fine al suo stato di crisi, riuscendo a spuntare condizioni migliori dai sui creditori, e bloccando le azioni esecutive e cautelari( anche se per soli 60 gg.) degli altri creditori.
I creditori stipulanti, invece, ricevono l'indubbio vantaggio di non vedere sottoposti a revocatoria gli atti compiuti in seguito all'accordo, ed infatti l'art. 67 l.f. comma 3 lettera e) espressamente dispone che non sono sottoposti a revocatoria (tra gli altri):
| gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis |
L'accordo del 182 bis, di cui parla l'art. 67 è proprio l'accordo, omologato, di ristrutturazione dei debiti. Da ciò s'intende che anche con l'omologazione è pur sempre possibile il fallimento dell'imprenditore, ma i creditori stipulanti saranno sicuri di non dover restituire, con la revocatoria, quello che hanno avuto.
L'accordo potrebbe poi non essere rispettato dal debitore, e in tal caso i creditori potranno agire con i normali rimedi contrattuali per tutelare i propri diritti, potendo giungere anche alla risoluzione dell'accordo; in tal caso, però, dovrebbero essere comunque fatti salvi, rispetto alla revocatoria, gli atti, i pagamenti e le garanzie ricevute in seguito all'accordo, anche se l'efficacia retroattiva della risoluzione potrebbe non far condividere la tesi ora esposta.
Chiudiamo l'argomento ricordando che questi accordi non vanno confusi con i piani di risanamento previsti dall'art. 67 comma 3 lettera d); secondo questo articolo, infatti, sono esclusi dall'azione revocatoria:
| gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile |
In questo caso non si fa riferimento né a percentuali di crediti, né a omologazione da parte del tribunale; l'unica cosa davvero necessaria è che vi sia la relazione del solito professionista che attesti la ragionevolezza del pian0; ciò non vuol dire che basta la relazione per ottenere l'esenzione dalla revocatoria, perché in caso di fallimento il tribunale potrebbe pensarla diversamente, e non concedere l'esenzione dalla revocatoria, cosa che non accadrebbe con l'accordo di ristrutturazione omologato.
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