Bancarotta fraudolenta

Bancarotta fraudolenta (art.216 l.f.) elemento psicologico: dolo
soggetto attivo e fatto tipico
ne è soggetto l'imprenditore dichiarato fallito che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti
ne è soggetto l'imprenditore dichiarato fallito che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
pena  reclusione da tre a dieci anni. Pena accessoria incapacità per 10 anni ad esercitare  e dirigere imprese commerciali
ipotesi di reato  imprenditore fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione
pena principale reclusione da uno a cinque anni. Pena accessoria incapacità per 10 anni ad esercitare  e dirigere imprese commerciali, salvo l'applicazione delle altre pene accessorie previste dal codice penale (artt. 28-37)
pene accessorie  la condanna per uno dei fatti previsti comporta l'incapacità per 10 anni ad esercitare  e dirigere imprese commerciali, salvo l'applicazione delle altre pene accessorie previste dal codice penale (artt. 28-37)
aggravanti
danno patrimoniale cagionato di rilevante gravità: la pena è aumentata sino alla metà;
il colpevole la commesso più fatti tra quelli previsti : pena aumentata fino a 1\3
il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale: pena aumentata fino a 1\3
attenuanti danno patrimoniale cagionato di speciale tenuità: pena ridotta sino ad un terzo

Veniamo, infine, all'ultimo reato previsto dalla legge fallimentare, il ricorso abusivo al credito che potrai vedere cliccando sul libro

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