Beni di natura personale 

l' art. 45 l.f. elenca i beni non compresi nel fallimento Vediamoli nella tabella:

beni non compresi nel fallimento
i beni ed i diritti di natura strettamente personale
gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia
i frutti derivati dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare
le cose impignorabili ( v. art. 514 c.p.c.)

Può accadere, tuttavia, che al fallito vengano comunque a mancare i mezzi di sussistenza. In tal caso il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se nominato, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia (art. 47 l.f.).

Il fallito non può perdere il diritto di abitare nella casa di sua proprietà, nei limiti delle necessità sue e della e della sua della sua famiglia, fino alla liquidazione delle attività.

 

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