La seconda fase del concordato preventivo riguarda la decisione dei creditori
sulla proposta. Anche questa fase ricorda quella relativa all'accertamento del
passivo nel fallimento, ma dopo l'individuazione dei crediti, la fase successiva
sarà quella della votazione.
Cerchiamo, allora, di schematizzare questa seconda fase.
![]() |
Analizziamo, ora, le fasi salienti della procedura indicata in tabella.
In primo luogo vediamo cosa accade all'udienza dedicata all'adunanza dei creditori. Qui si svolge la discussione tra debitore e i creditori, e partiamo dal considerare chi sono coloro che possono partecipare all'udienza e con quali modalità.
| soggetti legittimati a partecipare all'udienza |
|
All'udienza ex art. 175 l.f. si discute della proposta, e i creditori potranno illustrare, le ragioni per le quali la proposta non deve essere accettata. Ogni creditore, poi, può anche contestare altri creditori concorrenti. Se vi sono tali contestazioni il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati, ma ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze. L'ammissione, però, ha carattere provvisorio, perché non pregiudica le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti contestati (art. 176 l.f.). Ovviamente il debitore può rispondere alle osservazione dei creditori e contestare i crediti.
Si passa poi alle operazioni voto, e fino a che non si iniziano tali operazioni, il debitore, può ancora modificare la proposta, cosa che non sarà più possibile dopo che le operazioni di voto sono iniziate. Occupiamoci ora delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato.
| maggioranze per l'approvazione del concordato |
|
Ci sono dei soggetti che possono non avere diritto al voto, o ne sono senz'altro esclusi.
Vediamo i casi.
| non hanno diritto al voto e sono esclusi dal computo delle maggioranze | il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato |
| non hanno diritto al voto | I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche se la garanzia sia contestata, quando la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, a meno che non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. |
I creditori privilegiati, quindi, possono quindi essere divisi anche in
classi (v. art. 160 l.f.), come gli altri creditori, ma l'aspetto più
interessante riguarda il loro rapporto con il voto nel concordato e con le loro
garanzie. Può accadere infatti che:
1. la proposta prevede il loro integrale pagamento: non possono votare.
2. i creditori privilegiati rinunciano espressamente alle garanzie, in tutto o
in parte: possono votare. Per la parte residua del credito non coperta da
garanzie sono equiparati ai chirografari.
3. la proposta non prevede la loro integrale soddisfazione ex art. 160; per la
rimanente parte del credito sono equiparati ai creditori chirografari.
|
|