Concordato preventivo - la seconda fase

 

La seconda fase del concordato preventivo riguarda la decisione dei creditori sulla proposta. Anche questa fase ricorda quella relativa all'accertamento del passivo nel fallimento, ma dopo l'individuazione dei crediti, la fase successiva sarà quella della votazione.
Cerchiamo, allora, di schematizzare questa seconda fase.

 Analizziamo, ora, le fasi salienti della procedura indicata in tabella.

In primo luogo vediamo cosa accade all'udienza dedicata all'adunanza dei creditori. Qui si svolge la discussione tra debitore e i creditori, e partiamo dal considerare chi sono coloro che possono partecipare all'udienza e con quali modalità.

soggetti legittimati a partecipare all'udienza
il commissario giudiziale che dovrà presentare la sua relazione sulla proposta e le proposte definitive del debitore
ogni creditore può intervenire e può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione
il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale
possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso

All'udienza ex art. 175 l.f. si discute della proposta, e i creditori potranno illustrare, le ragioni per le quali la proposta non deve essere accettata. Ogni creditore, poi, può anche contestare altri creditori concorrenti. Se vi sono tali contestazioni il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati, ma ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze. L'ammissione, però, ha carattere provvisorio, perché non pregiudica le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti contestati (art. 176 l.f.). Ovviamente il debitore può rispondere alle osservazione dei creditori e contestare i crediti.

Si passa poi alle operazioni voto, e fino a che non si iniziano tali operazioni, il debitore, può ancora modificare la proposta, cosa che non sarà più possibile dopo che le operazioni di voto sono iniziate. Occupiamoci ora delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato.

maggioranze per l'approvazione del concordato
maggioranza dei crediti ammessi al voto; la maggioranza è calcolata sul valore dei crediti e non sul numero dei creditori
dove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica anche nel maggior numero di classi. In questo caso saranno quindi necessarie due maggioranze, quella dei crediti e quella delle classi di creditori

Ci sono dei soggetti che possono non avere diritto al voto, o ne sono senz'altro esclusi.

Vediamo i casi.

non hanno diritto al voto e sono esclusi dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato
non hanno diritto al voto I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche se la garanzia sia contestata, quando la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, a meno che non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

 I creditori privilegiati, quindi, possono quindi essere divisi anche in classi (v. art. 160 l.f.), come gli altri creditori, ma l'aspetto più interessante riguarda il loro rapporto con il voto nel concordato e con le loro garanzie. Può accadere infatti che:
1. la proposta prevede il loro integrale pagamento: non possono votare.
2. i creditori privilegiati rinunciano espressamente alle garanzie, in tutto o in parte: possono votare. Per la parte residua del credito non coperta da garanzie sono equiparati  ai chirografari.
3. la proposta non prevede la loro integrale soddisfazione ex art. 160; per la rimanente parte del credito sono equiparati ai creditori chirografari.

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