Il concordato preventivo - la terza fase; omologazione;

La terza fase della procedura di concordato preventivo consiste nella sua omologazione da parte del tribunale.

Il tribunale non compie una verifica sostanziale sul concordato, ma solo una verifica formale, sempreché non siano state proposte opposizioni.
In quest'ultimo caso il tribunale dovrà verificare, secondo la richiesta dell'opponente, le regolarità dei presupposti del concordato; potrebbe accadere, però, che si contesti l'ammontare o la stessa esistenza di un credito, tanto da mettere in dubbio le maggioranze raggiunte; in tal caso il tribunale dovrà anche accertare i crediti stessi, ma anche in questo caso la verifica, che non ha certamente natura formale, è pur sempre funzionale alla  verifica della regolarità formale del concordato, e quindi, non dovrebbe avere alcuna efficacia di giudicato, trattandosi di decisione incideter tantum, che si inserisce nel più vasto giudizio di omologazione.
Ovviamente ha un senso parlare della omologazione solo nel caso in cuoi si siano raggiunte le maggioranze richieste, diversamente, cioè quando le maggioranze non sono state raggiunte (art. 179 l.f.), il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che, a norma dell'art. 162 comma 2, dichiara inammissibile il concordato.

Vediamo ora nella tabella la procedura di omologazione.

A commento dello schema, dobbiamo fare alcune osservazioni.

Abbiamo visto che essendo state proposte opposizioni, il tribunale non può omologare il concordato, senza averle prima esaminate e decise; può accadere, tuttavia, che un creditore appartenente a una classe dissenziente, contesti la convenienza (per lui) della proposta; il tribunale, però, verifica che le alternative praticabili, rispetto alla proposta di concordato, non riuscirebbero a soddisfare in misura maggiore il creditore opponente; in questo caso il tribunale procede lo stesso alla omologazione, nonostante l'opposizione.

Può ancora accadere che il concordato sia stato chiesto da un società, con soci illimitatamente responsabili; in tal caso l'omologazione ha efficacia anche nei loro riguardi.

Se vi sono creditori che non possono trattenere le somme  loro destinate, perché i loro crediti sono contestati, condizionali o irreperibili; in tal caso tali somme sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa anche le condizioni e le modalità per lo svincolo.
Con l'omologazione si chiude la procedura di concordato, e diventa obbligatorio per tutti  i creditori, anche quelli antecedenti al decreto di apertura di concordato ex art. 163 l.f.
Se, però, vi erano dei  coobbligati, o fideiussori del debitore o, ancora, obbligati in via di regresso, i creditori conservano, nonostante il concordato, le azioni previste dalla legge (art. 184 l.f.).

Il tribunale può omologare, o meno, il concordato.
Se respinge la richiesta di omologazione provvede con decreto, ma non dichiara anche il fallimento del debitore, a meno che tale richiesta sia stata avanzata da un creditore o dal pubblico ministero. In tal caso, verificati i presupposti, pronuncia, contestualmente  al decreto, sentenza di fallimento del debitore.

Omologato il concordato, sarà necessario eseguirlo; tale esecuzione avviene sotto il controllo del commissario giudiziale, che  ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Il commissario giudiziale deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

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