Curatore

funzione
(art. 31 l.f.)
è l'organo del fallimento cui spetta l'amministrazione del patrimonio fallimentare e che compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite

La legge fallimentare dedica tredici articoli al curatore dove descrive minuziosamente le sue funzioni e attribuendogli espressamente la qualità di pubblico ufficiale (art. 30 l.f.).
Con la riforma si è rafforzata la tesi che vede il curatore titolare di funzioni proprie, e non un rappresentante dei creditori o un sostituto del fallito.
Cominciamo a considerare la fase della nomina:

nomina
(art. 28 l.f.)

è nominato dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale (art. 27 l.f.)
deve essere scelto tra soggetti che posseggono specifici requisiti di professionalità come avvocati e dottori commercialisti ma anche studi professionali o società di professionisti o, ancora, coloro che hanno svolto con adeguate e provate capacità professionali funzione di amministrazione in s.p.a
una volta comunicatagli la nomina, deve, entro i due giorni successivi, comunicare al giudice delegato la propria accettazione, pena la sua sostituzione  effettuata dal tribunale con provvedimento di urgenza preso in camera di consiglio
non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento

Curiosamente l'art. 28 l.f. non esclude, tra coloro che non possono essere nominati curatore, lo stesso fallito; è anche vero, però, che il fallito può essere compreso tra coloro che si trovano in conflitto di interessi con il fallimento, anche se non aver indicato il fallito sembra frutto di una vera e propria svista del legislatore.

Aggiungiamo, a quanto visto nell’elenco, che il d.l. 83\2015 convertito con l. 123\2015, ha modificato l’art. 28 in più punti; in particolare si è stabilito che il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’art. 33 comma 5, e, inoltre, è stata previsto un registro nazionale presso i quali conferiscono i provvedimenti di nomina dei curatori ( art. 28 comma 4) tenuto, con modalità informatiche e accessibile al pubblico, presso il ministero della giustizia; in questo registro sono anche annotati  i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

 

Visiti i requisiti della nomina, passiamo a considerare i poteri del curatore, già visti in via generale come attività di amministrazione del patrimonio e svolgimento di attività, anche materiali, relative alla procedura.

Vediamo, ora, le attività principali del curatore.

attività principali del curatore

il curatore
entro 60 gg. dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale (art. 33 l.f.)
ogni 6 mesi successivi alla presentazione della relazione di cui sopra, redige un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione (art. 33 l.f.); questo rapporto deve essere comunicato dal curatore, in via telematica, (nelle forme e nei termini previsti dall'art. 33 comma 5 modificato dalla l. 221\2012) al comitato dei creditori, al registro delle imprese, ai singoli creditori
deve formare lo stato passivo e inviare dell'avviso ai creditori ed agli altri interessati che risultino dalle scritture contabili e da altre fonti circa l'esistenza della procedura fallimentare, e comunicare a ogni creditore dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (artt. 92 , 95 e 97  l.f.)

forma il programma di liquidazione (art. 104 ter l.f.) entro 60 gg. e non oltre 180 gg .dalla redazione dell'inventario; Il mancato rispetto del termine di 180 gg  di senza giustificato motivo è giusta  causa  di revoca del curatore, come è anche giusta causa di revoca del liquidatore il mancato rispetto dei termini previsti nel programma di liquidazione

deve indicare il termine (non superiore a due anni dal deposito della sentenza di fallimento) entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo ( art. 104 ter lett. f);

deve depositare entro 10 gg. dalla corresponsione le  somme riscosse a qualunque titolo sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore (art. 34 l.f.)

Dobbiamo ora porre attenzione ad alcuni aspetti relativi alle attività del curatore;
soffermiamoci ora  sulla relazione che deve redigere il curatore ex art. 33 l.f.  e consideriamo che sarà ben difficile che il curatore entro soli 60 gg. dalla dichiarazione di fallimento possa redigere detta relazione in maniera "particolareggiata" così come vuole l'art. 33 comma 1, soprattutto se si tratta di un fallimento complesso; è più probabile, allora, che il curatore depositi una relazione sommaria nei 60 gg. riservandosi, poi, di integrarla successivamente, anche se l'art. 33 addirittura prevede che il giudice delegato possa chiedere tale relazione, in forma sommaria, anche prima dei 60 gg. previsti.
Tale attività di relazione dovrà poi coordinarsi con con il programma di liquidazione che il curatore dovrà presentare ex art. 104 l.f. entro 60 gg. dalla redazione dell'inventario; la sovrapposizione tra le due attività può aversi anche perché nella relazione il curatore deve anche indicare "gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare", mentre nel programma di liquidazione deve indicare "le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito" (art. 104 lett. c); in ogni caso si tratta di atti con scopi e tempi diversi, ma, per le difficoltà accennate, sarà ben possibile che si svolgano in tempi ravvicinati.
Depositata la relazione in cancelleria, il giudice delegato ordina la segretazione  delle parti relative alla responsabilità penale del fallito o di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre quando possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, e alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito.

In merito alla efficacia probatoria della relazione redatta dal curatore, è da notare che si tratta di giudizi espressi dal curatore sulle cause del fallimento, ma essendo il curatore un pubblico ufficiale, per le situazioni di cui ha avuto diretta percezione, dovrebbe riconoscersi l'efficacia di prova legale sino a querela di falso di cui all'art. 2700 c.c. Stesso ragionamento vale, in merito alla efficacia probatoria in sede civile, del rapporto riepilogativo che il curatore deve presentare ogni 6 mesi.

 Soffermandoci ancora sull' all'attività del curatore è essenziale distinguere tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione.

atti di ordinaria amministrazione può svolgerli senza autorizzazione , si tratta di quegli atti che rientrano nelle sue competenze ( v. art. 31 l.f.), e il controllo su tali atti è esercitato dal comitato dei creditori (art. 41 l.f.)
atti di straordinaria amministrazione 1. riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione ---> è necessaria la  preventiva autorizzazione del comitato dei creditori;
2. se gli atti di cui al punto 1. sono di valore superiore a 50.000 euro e per le transazioni è necessario che  il curatore informi preventivamente il giudice delegato, sempre che lo stesso giudice non l'abbia già autorizzato in relazione al programma di liquidazione  (art. 104 ter comma 8).
atti processuali

per stare in giudizio il curatore deve ottenere  l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento

L'esercizio delle sue attribuzioni avviene di regola personalmente, ma può anche delegare altro soggetto a svolgere le sue funzioni, ma solo se autorizzato preventivamente dal comitato dei creditori. Vi sono, tuttavia attribuzioni che non possono essere delegate dal curatore, (art. 32 l.f.) vediamole.

attribuzioni del curatore non delegabili
il curatore non può delegare
la redazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio (art. 89 l.f.)
l'invio dell'avviso ai creditori ed agli altri interessati che risultino dalle scritture contabili e da altre fonti circa l'esistenza della procedura fallimentare (art. 92 l.f.)
la formazione del progetto di stato passivo (art. 95 l.f.)
la comunicazione a ogni creditore dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 97 l.f.)
la formazione del programma di liquidazione (art. 104 ter l.f.),
anche se in questo caso lo stesso articolo 104 ter prevede, al terzo comma, la possibilità che il curatore possa essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze relative alla procedura di liquidazione dell'attivo.

Il curatore oltre a poter delegare (quando consentito) lo svolgimento di alcune sue funzioni, può anche farsi coadiuvare, sempre su autorizzazione del comitato dei creditori, da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sempre, però, sotto la sua responsabilità.
Sempre in relazione al curatore, viene da chiedersi se il carattere personale delle sue funzioni sia da intendere anche nel senso di "unipersonale", e cioè che il tribunale debba necessariamente nominare un solo curatore. Al riguardo alcuni tribunali sono soliti nominare più curatori per fallimenti particolarmente complessi.
Al curatore è dovuto un compenso per l'attività svolta secondo le modalità previste dall'art. 39 l.f. , ma per quanto riguarda i delegati, il compenso per questi è liquidato dal giudice delegato detraendolo dal compenso del curatore, mentre per gli altri (c.d. coadiutori)  si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore; insomma per questi ultimi, i tecnici, sarà lo stesso curatore a provvedere ai loro compensi.
Se non vi è denaro a sufficienza per il compenso al curatore questo sarà anticipato dall'erario ex art. 146 d.p.r. n. 115\2002, ( e ciò in seguito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 174\2006), mentre per la determinazione del compenso l'art. 39 l.f. fa riferimento alle "  norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia", cioè al d.m. n.570\1992.
Il compenso del curatore, poiché sorto in funzione della procedura di fallimento, è considerato prededucibile ex art.111 n. l.f.

Contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori è ammesso reclamo al giudice delegato (art. 36 l.f.).
Vediamo in questo collegamento la procedura: impugnazione degli atti del curatore e del comitato dei creditori.

Il curatore può essere revocato in ogni momento su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio.
La decisione spetta al tribunale che provvede con decreto motivato, sentiti, però, il curatore e il comitato dei creditori. La decisione del tribunale è impugnabile ex art. 26 l.f. cioè secondo la procedura che trovi in questo collegamento: Impugnazione dei decreti del tribunale e del giudice delegato.
Un risultato affine alla revoca si ottiene con la sostituzione del curatore sollecitata dagli stessi creditori nell'ipotesi dell'art. 37 bis l.f. cioè dopo l'adunanza per l'esame dello stato passivo. Sulla richiesta provvede il tribunale.

Un'ultima annotazione riguarda le modalità di comunicazione delle attività del curatore (art. 31 bis introdotto dalla l. 231\2012); queste devono essere effettuate con lo strumento della posta elettronica certificata, e solo nel caso in cui i soggetti che devono ricevere la comunicazione (creditori e  titolari di diritti sui beni) non hanno l'indirizzo PEC oppure la comunicazione elettronica non è andata a buon fine, le comunicazioni del curatore saranno effettuate mediante deposito dell'atto in cancelleria. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

 

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