Dichiarazioni tardive di crediti

Abbiamo visto che i creditori possono presentare le domande d'ammissione al passivo nei termini stabiliti nella sentenza di fallimento.

Può accadere, tuttavia, che alcuni creditori non abbiano saputo della procedura fallimentare in tempo utile, oppure hanno visto dichiarare inammissibili le loro domande; nonostante queste situazioni, l'art. 101 l.f. dà ancora ai creditori la possibilità di essere ammessi al passivo.

Per la procedura relativa a queste domande è necessario fissare i punti di questa procedura:

domande tardive di ammissione al passivo sono quelle che si riferiscono a crediti oppure alla restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili; la domanda di propone con ricorso nelle stesse forme delle domande di ammissione tempestive
quando una domanda è considerata tardiva Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi(art. 101, comma 1 così come modificato dalla l. 221\2012)
udienza di ammissione il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni 4 mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza; è da ritenere che tali udienze siano fissaste dal giudice delegato quando dichiara esecutivo lo stato passivo
svolgimento della procedura  si svolge secondo le stesse forme previste per l'ammissione al passivo  delle domande presentate tempestivamente, e contro l'ammissione di queste domande sono possibili i procedimenti di impugnazione, opposizione e revocazione  nelle forme ordinarie
diritti dei creditori chirografari ammessi tardivamente
(art. 112 l.f.)
concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, ma concorrono anche alle ripartizioni anteriori se provano che il ritardo con cui hanno presentato le domande di ammissione dipende da causa a loro non imputabile
diritti dei creditori privilegiati ammessi tardivamente concorrono anche alle ripartizioni precedenti la loro ammissione al passivo
diritti dei titolari di diritti su beni mobili o immobili possono chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto ma solo se provano che il ritardo è dipeso da causa a loro non imputabile

Vista la disciplina delle domande tardive, è ora necessario effettuare alcune osservazioni;
in primo luogo notiamo che l'accertamento su queste domande assume carattere "ciclico" perché il giudice delegato fissa un'udienza ogni 4 mesi, salvo che motivi d'urgenza gli facciamo fissare anche un udienza prima di questo termine. 
Di conseguenza vi sarà la predisposizione, da parte del curatore, di  nuovi elenchi di creditori, e all'udienza vi sarà lo stesso contradditorio previsto  nel caso ordinario, solo che adesso si svolgerà con questi nuovi creditori; è dubbio se a queste nuove udienze possano partecipare anche i creditori precedentemente ammessi e dal tenore dell'art. 101 l.f.  comma 2 (Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza) sembra che l'avviso sia inviato dal curatore solo ai nuovi creditori, sembrando una forzatura comprendere fra coloro che  "hanno presentato la domanda" anche i creditori già ammessi; del resto è pur sempre possibile, per gli altri creditori già ammessi proporre le impugnazioni previste dall'art. 98 l.f.
È anche possibile che lo stesso creditore, già ammesso, proponga una domanda tardiva, ma dovrà trattarsi di domanda diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda già presentata.

Altro punto da sottolineare riguarda i diritti dei soggetti ammessi tardivamente; a guardar bene si tratta di due categorie di persone, quelle che sono titolari di crediti aventi natura pecuniaria (chirografari e privilegiati), e i titolari di diritti su beni mobili o immobili inclusi nel fallimento;
per i primi bisogna vedere se ci sono state o meno delle ripartizioni; se già vi sono state, questi creditori tardivi potranno partecipare solo alle ripartizioni successive alla loro ammissione al passivo, ma se riescono a provare la loro mancanza di colpa, hanno diritto anche a quelle precedenti; insomma, in questo ultimo caso, i creditori ammessi tardivamente potranno farsi restituire dagli altri creditori  già ammessi le somme che gli spettavano; la stessa regola si applica per i creditori privilegiati, indipendentemente dalla prova di una loro mancanza di colpa circa la presentazione tardiva della domanda.

Per i titolari di diritti su beni mobili o immobili acquisiti al fallimento, vi saranno maggiori problemi, perché questi devono recuperare il bene nella sua interezza, e non certo in percentuale; la vendita del bene da parte del curatore li danneggerebbe, e per questo motivo che l'art. 101 l.f. gli dà la possibilità di chiedere la  sospensione delle attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto ma solo se provano che il ritardo è dipeso da causa a loro non imputabile.
In ogni caso ad ogni udienza di verifica della domande tardive dovrebbe scaturire un nuovo stato passivo che va ad integrare quello già esistente; contro questo nuovo stato passivo saranno poi possibile le impugnazioni previste dagli articoli 98 e 99 l.f.

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