Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Il fallimento è dichiarato, di regola, nei confronti di un imprenditore che svolge la sua attività. Inevitabilmente vi saranno dei rapporti con altri soggetti (ad es. fornitori) ancora in corso al momento della dichiarazione di fallimento.

Quale sarà la sorte di questi rapporti?

In primo luogo bisogna precisare che ci troviamo di fronte a rapporti non ancora del tutto eseguiti o ineseguiti.
Se, infatti, i rapporti fossero stati completamente eseguiti il curatore potrebbe pretendere il pagamento per una prestazione già effettuata dal fallito.
Se invece è la parte "in bonis" ad aver eseguito la prestazione, dovrà insinuarsi nel fallimento presentando domanda di ammissione al passivo

La disciplina dei contratti in corso di esecuzione è dettata dall'art. 72 l.f. così come modificato dal d.l. 83\2012 convertito con l. 134\2012.

In generale, e salve le eccezioni relative ai vari contratti, l'esecuzione dei contratti rimane sospesa, almeno fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, oppure decide, sempre nelle stesse forme di sciogliersi dal medesimo.
Può accadere, però, che il trasferimento del diritto sia già avvenuto (contratti consensuali) dovendo eseguirsi solo la prestazione; in tal caso il contratto conserva la sua efficacia e la prestazione dovrà essere eseguita.

Di certo, però, la parte non fallita (che si è vista sospendere il contratto) non può aspettare all'infinito le decisioni degli organi del fallimento, ed è per questi motivi che tale contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto, anche in relazione a un contratto preliminare.
Se il contratto, vuoi perché trascorrono i 60 gg. senza risposta, vuoi perché vi è stata dichiarazione esplicita del curatore, è sciolto, la parte "in bonis" può insinuarsi nel passivo fallimentare per la parte eventualmente dovutale, ma non le spetta alcun risarcimento del danno.
Può darsi ancora che il contraente in bonis abbia proposto, prima del fallimento, azione di risoluzione del rapporto che aveva con l'imprenditore inadempiente.
In tal caso l'azione avrà efficacia nei confronti del curatore, e la parte in bonis, se vuole proseguire nella sua azione al fine di ottenere la restituzione di un bene o di una somma di denaro o infine, il risarcimento del danno,  potrà, proporre domanda ex art. 103 l.f.
Può darsi che un contraente per tutelarsi inserisca come autonoma causa di risoluzione del contratto il fallimento della controparte, ma tale clausola è inefficace secondo quinto  comma 5 dell'art. 72.

Dopo aver visto in generale cosa accade, consideriamo le vicende di alcuni contratti espressamente considerate dalla legge fallimentare, ricordando che tali discipline prevalgono sulla disciplina generale che abbiamo appena visto.

contratto preliminare
è sospeso come tutti gli altri contratti in merito alla stipula del definitivo, ma non vi sarà sospensione se è stato trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente (art. 72 uc. modificato dalla l. 134\2012)
negli altri casi, se il contratto preliminare è stato trascritto ex art. 2645bis c.c. ha diritto a far valere il proprio credito con domanda di ammissione al passivo, ma tale credito è considerato privilegiato (privilegio speciale ex art. 2775 bis)
se si tratta di contratti preliminari stipulati in relazione ad un immobile da costruite, (sottoposti ad una particolare disciplina di tutela ex d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 a favore dell'acquirente) , si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto

 

fallimento e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
(art. 2447 bis c.c. lettera b) 
il contratto di finanziamento è sciolto quando il fallimento impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione; in caso contrario il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi
se il curatore decide di non subentrare nel contratto, il finanziatore dell'affare può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi, trattenendo i proventi dell'affare e insinuandosi al passivo per l'eventuale credito residuo

Consideriamo, ora la sorte di altri contratti.


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