Fallimento

definizione è un processo espropriativo speciale il cui fine è quello di ripartire il patrimonio di un imprenditore che svolge attività commerciale in stato d'insolvenza tra tutti i suoi creditori e a parità di condizioni 

Dalla definizione scorgiamo gli aspetti fondamentali del fallimento;
Si tratta di un vero e proprio processo di natura sostanzialmente esecutiva, ma speciale poiché è attuato solo nei riguardi di particolari soggetti (gli imprenditori e le società commerciali) ed in presenza di specifiche condizioni previste dalla legge fallimentare.
La procedura fallimentare e le altre procedure concorsuali sono previste nel r.d. 16 marzo 1942 n.267; tale decreto è stato poi profondamente modificato dal D. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, a sua volta modificato dal D. lgs. 12 settembre 2007 n. 169. ed è di questo regio decreto, cioè della sola c.d. legge fallimentare, di cui ci occuperemo nel seguito dell'opera.
A ben guardare, il legislatore avrebbe potuto anche fare a meno della procedura fallimentare, perché già esistono le norme sul processo esecutivo; in realtà il processo esecutivo ordinario non tutela sufficientemente tutti i creditori, in quanto sono messi in grado di partecipare solo quelli che in qualche modo, magari fortunoso, ne hanno avuto notizia, mentre nella procedura fallimentare si cerca di far partecipare al processo tutti i creditori. Vediamo, quindi, le differenze più significative tra la procedura fallimentare e quella espropriativa ordinaria:

fallimento

processo esecutivo

si realizza in maniera piena la partecipazione dei creditori  in quanto gli organi del fallimento cercano di individuare tutti i creditori dell'imprenditore fallito per metterli in condizione di  partecipare alla liquidazione del suo patrimonio la partecipazione dei creditori  è realizzata in maniera parziale perché partecipano al processo solo quei creditori che lo hanno iniziato e quelli intervenuti. Non c'è un'attività del giudice per avvisare tutti i creditori del processo
è un processo speciale  è un processo ordinario 
vi è un'attività notevole degli organi del fallimento hanno un ruolo maggiore i creditori
comporta per il fallito delle incapacità legali  non comporta per il debitore particolari d'incapacità

Ciò detto, vediamo in generale come si svolge la procedura fallimentare;
si tratta di un primo schema sintetico per far comprendere in generale come si svolge al procedura fallimentare; ovviamente nelle successive esposizioni saranno analizzate in maniera compiuta tutte le singole fasi del fallimento propriamente detto e di tutte le altre procedure contenute nella legge fallimentare che da ora in poi identificheremo con l'abbreviazione l.f.

Queste sono quindi le fasi essenziali della procedura fallimentare, ma vedremo, poi, come spesso si altera questo schema lineare della procedura, e ciò per diversi motivi, dando luogo, in realtà, a una serie di sotto procedure; ne parleremo nel corso dell'opera, ma, comunque, lo schema fondamentale del fallimento rimane quello indicato in tabella.


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