Gli effetti del fallimento per i creditori

Il fallimento produce effetti particolari non solo per il debitore, ma anche per i creditori che perdono il potere di agire direttamente contro il debitore, dovendo, per così dire, forzosamente cedere il loro potere agli organi fallimentari.
Scopo principale del fallimento è, infatti, quello di consentire la ripartizione del patrimonio del debitore tra tutti i creditori in ragione dell'entità dei loro crediti e delle garanzie che li assistono.
Le ragioni sostanziali di tale ripartizione le troviamo in generale nell'art. 2740 c.c. ( in relazione alla garanzia per l'adempimento delle obbligazioni) e nell'art. 2741 c.c. che stabilisce in generale la regola della par condicio tra i creditori di uno stesso debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione.

Vediamo, quindi, chi sono i creditori ammessi a partecipare a questa ripartizione che definiremo, da ora in poi "creditori concorsuali" secondo quanto dispone il primo comma dell'art. 52 l.f. secondo cui il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

creditori concorsuali sono tutti quelli che erano creditori fino al momento della dichiarazione di fallimento

Per sapere chi sono i creditori concorsuali, è quindi necessario verificare quando sia sorto il titolo del credito ( il contratto o altro titolo costitutivo dell'obbligazione), se cioè tale titolo sia sorto prima o dopo la dichiarazione di fallimento; questo vale anche nel caso di crediti sottoposti a sospensiva, e ciò perché il titolo costitutivo sorge nel momento della stipula, ad es., del contratto, solo che tale titolo è inefficace fino all'eventuale verificarsi della condizione; avveratasi la condizione, questa avrà efficacia retroattiva (retroattività reale).
I creditori concorsuali, quindi, hanno, quindi, il diritto di insinuarsi nel fallimento, previa verifica della loro posizione.
Vediamo, ora, specificamente quali  creditori hanno il diritto di partecipare al concorso:

creditori concorsuali
creditori i cui crediti sono scaduti prima o alla data della dichiarazione di fallimento 
creditori i cui crediti non siano ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento
creditori i cui crediti erano sottoposti a condizione sospensiva alla data dichiarazione di fallimento (creditori condizionali)

Come è facile intuire, non sono creditori concorsuali coloro che sono divenuti tali dopo la dichiarazione di fallimento. Questi ultimi possono solo sperare che, dopo la chiusura del fallimento, il fallito abbia conservato parte del suo patrimonio sul quale potranno soddisfarsi.

Quello che appare dalla disciplina del fallimento è che i creditori concorsuali possono insinuarsi nel fallimento, proprio perché antecedenti alla dichiarazione di fallimento; i creditori il cui titolo è sorto dopo la dichiarazione di fallimento non hanno tale possibilità.
Può accadere, tuttavia, che dopo la dichiarazione di fallimento vi siano dei nuovi creditori le cui pretese non fanno direttamente riferimento al fallito, ma direttamente alle esigenze della procedura.

Abbiamo allora una situazione particolare per la quale tali creditori non possono partecipare al concorso perché devono essere pagati prima dei creditori concorsuali e per intero, abbiamo quindi dei crediti prededucibili, i cui titolari sono detti anche creditori della massa.
Si capisce la ragione logica per cui tali crediti devono essere soddisfatti per intero; se, infatti, questi creditori dovessero entrare in concorrenza con quelli concorsuali, non presterebbero la loro opera a favore del fallimento.

L'art. di riferimento è il 111 l.f., che stabilisce quali sono tali crediti e così li identifica:
 

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento

Un caso significativo, riguarda il provvedimento del tribunale che autorizza l'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito ( art. 114 l.f.); tali creditori non partecipano al concorso perché hanno il diritto di essere soddisfatti per l'intero credito alle scadenze stabilite e prima degli altri creditori concorsuali. 
Si comprende, quindi, perché la legge vuole, per l'esercizio provvisorio, il parere vincolante del comitato dei creditori.
Vi sono anche altre ipotesi in cui si può parlare di crediti prededucibili, come nel caso in cui il curatore subentri nei rapporti ad esecuzione continuata o periodica che erano di spettanza del fallito, (art. 74 l.f.),  o ancora i crediti per gli onorari degli avvocati chiamati dal curatore per tutelare i diritti patrimoniali del fallito.
Abbiamo detto che tali crediti sono prededucibili e, di regola, vanno soddisfatti per l'intero, ed infatti l'art. 111 l.f. li pone al primo posto nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dall'attivo.
L'art. 111 bis l.f., poi, dispone le modalità di accertamento e pagamento di tali crediti prededucibili; ricordiamo che sono considerati accertati i crediti non contestati in sede di esercizio provvisorio dell'impresa, ed ancora i crediti che spettano a coloro la cui opera è stata richiesta dal curatore nell'interesse del fallimento.
È però evidente che se l'attivo è insufficiente anche per pagare tali crediti, la distribuzione avverrà secondo le regole della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Vediamo ora gli atri effetti del fallimento per creditori cliccando sugli argomenti sottostanti:
1. La par condicio creditorum;
2.
Gli interessi sui crediti pecuniari;
3.
Divieto di azioni esecutive individuali;
4.
Coobbligati solidali;

Torna al sommario delle procedure concorsuali