Gli effetti della liquidazione coatta amministrativa

 Gli effetti della liquidazione coatta amministrativa sono diversi a seconda che sia stato accertato, o meno, lo stato di insolvenza dal tribunale.

Si parla, infatti, di effetti generali della liquidazione coatta amministrativa (artt. 200 e 201 l.f.), e gli effetti provocati dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (art. 203 l.f.); bisogna poi distinguere il caso in cui si tratti di impresa o di società;

In generale quando un'impresa è posta in liquidazione coatta si verificano effetti simili a quelli del fallimento, e ciò per gli espressi  richiami contenuti negli articolo 200  e 201 l.f. ; vediamoli:

effetti della liquidazione coatta amministrativa dove non sia stata accertata anche l'insolvenza
spossessamento del debitore (art. 42 l.f.)
per le controversie in corso relativi a diritti patrimoniali sta in giudizio il commissario liquidatore
inefficacia degli atti compiuti dal debitore il provvedimento di liquidazione coatta (art. 44 l.f.)
inefficacia delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, compiute dopo la data del provvedimento di liquidazione (art. 45 l.f.)
individuazione dei beni non compresi nella liquidazione (art. 46 l.f.)
possibilità di fornire gli alimenti al debitore quando gli vengono a mancare i mezzi di sussistenza (art. 47 l.f.)
vi è il divieto di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori (titolo II capo III sez II art. 51 l.f.)
si apre il concorso dei creditori secondo le regole previste per il fallimento (titolo II capo III sez II artt. 52 -63  l.f.)
si hanno gli stessi effetti del fallimento relativamente ai rapporti giuridici pendenti (titolo II capo III sez IV artt. 72 -83 l.f.)
vi è esercizio dell'azione revocatoria ordinaria da parte del commissario liquidatore (art. 66 l.f.)
se la liquidazione riguarda una società cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione

Ci sono alcune considerazioni da fare in merito a quanto esposto in tabella;
in primo luogo si capisce che il richiamo agli articoli relativi al fallimento è a volte eccessivo, perché a essere sottoposte a liquidazione coatta sono spesso grandi società o enti, e il richiamo ai beni di natura personale non sottoposti alla liquidazione o agli alimenti suona un po' strano; d'altro canto che la persona fisica non sia presa molto in considerazione dalla normativa sulla liquidazione coatta è dimostrato dal fatto che non si fa alcun riferimento agli effetti del fallimento che riguardano la corrispondenza del fallito.

Più interessante è la questione relativa all'ingresso del commissario liquidatore nelle cause pendenti ex art. 200 comma 2; qui, infatti, non si prevede anche l'interruzione dei processi, come invece accade nel fallimento, perché non si è richiamato l'art. 43 l.f. che all'ultimo comma prevede questo caso; sembra una vera e propria dimenticanza, ma in realtà si è preferito lasciare alle leggi speciali la scelta tra non interrompere i processi in corso oppure prevedere un esplicito caso di interruzione.

Vi è ancora da riflettere in relazione alla cessazione degli organi delle società coinvolte; in realtà più che di cessazione, sembra più opportuno parlare di sospensione delle cariche delle società per tutta la durata della procedura.

In continuo rinvio alla normativa sul fallimento, ha costretto il legislatore a precisare le "sostituzioni di funzioni" tra organi del fallimento e organi della liquidazione coatta; ci illumina in proposito l'art. 201 comma 2 l.f. secondo il quale:

tribunale fallimentare e giudice delegato ---> le loro funzioni sono svolte dalla autorità che vigila sulla liquidazione
curatore e comitato dei creditori ---> le loro funzioni sono svolte dal commissario liquidatore

Visti gli effetti della liquidazione coatta, vediamo anche gli ulteriori effetti che si producono quando è anche dichiarata l'insolvenza dell'ente.

ulteriori effetti della liquidazione coatta amministrativa quando sia stata accertata anche l'insolvenza

si applica l'intera disciplina prevista in caso di revocatoria fallimentare (titolo II, capo III, sez III artt. 64 -72 l.f.); l'azione è esercitata dal commissario liquidatore

In merito alla revocatoria ordinaria sorge il problema del computo dei termini relativi all'esercizio dell'azione; come è noto, infatti, i termini per la revocatoria nel caso di fallimento, sono calcolati a ritroso dalla sentenza di fallimento; nei casi di liquidazione, però, i provvedimenti sono due, quello della autorità che dispone la liquidazione e la successiva sentenza del tribunale che dichiara l'insolvenza. La giurisprudenza è orientata per calcolare il termine dalla data del provvedimento di liquidazione.

Chiudiamo il discorso parlando degli effetti della liquidazione coatta amministrativa nei confronti delle società, effetti che si aggiungono a quelli previsti per le imprese.

effetti della liquidazione coatta sulle società
cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione
la liquidazione non si estende in nessun caso ai soci illimitatamente responsabili, ma il commissario liquidatore può chiedere loro il versamento delle somme che ritiene necessarie per l'estinzione delle passività
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili è possibile agire con la revocatoria fallimentare per gli atti compiuti prima della liquidazione
se la società è a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, anche se non sia scaduto il termine per il pagamento


Torna al sommario delle procedure concorsuali