Invia comunicazione

Riportiamo il testo dell'art. 92, modificato dalla l. 221\2012.

Articolo 92.
Avviso ai creditori ed agli altri interessati.

Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:
1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

In merito alla comunicazione che deve inviare il curatore, osserviamo che il suo invio non vuol dire che gli interessati non dovranno poi presentare domanda di ammissione al passivo ex art. 93 l.f., da un lato, e dall'altro, che potranno presentare  la domanda ex art 93 anche i creditori che non l'hanno ricevuta.
È vero infatti che non tutti i reali destinatari della comunicazione potrebbero essere individuati dal curatore, anche consultando le scritture contabili e le altre fonti di informazione, di cui fa menzione l'art. 92 legge fallimentare; viene da chiedersi, allora, quali saranno le conseguenze della mancata o tardiva comunicazione da parte del curatore; conseguenza logica sarà quella di permettere comunque al creditore non avvisato, la presentazione della sua domanda, anche oltre il termine ultimo previsto dall'art. 101 (dai 12 a 18 mesi dall'udienza fissata per la verifica dello stato passivo); il creditore non avvisato, e ammesso tardivamente al passivo, dovrà anche partecipare alle ripartizioni già effettuate, perché è indubbio che il suo ritardo, dipende da causa a lui non imputabile ex art. 101 l.f. comma 3.

Ricordiamo che la legge di stabilità del 24\01\2012 n. 228  ha introdotto per il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

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