L'art. 161 l.f. illustra il contenuto della domanda di concordato e il modo della sua proposizione.
La domanda si propone con ricorso, che deve essere sottoscritto dal debitore
e comunicato al pubblico ministero. Se si tratta di una società sarà un po' più
complesso individuare i soggetti che devono sottoscrivere il ricorso, ed
infatti:
1. nelle società di persone, sono i soci che rappresentano la maggioranza
assoluta del capitale;
2.nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata, nonché nelle società cooperative, il piano deve essere sottoscritto
dagli amministratori.
La competenza per materia e per territorio spetta al tribunale del luogo dove
c'è la sede principale dell'impresa; il foro competente non cambia anche se la
sede principale è stata trasferita in altro luogo, ma solo se il debitore
deposita il ricorso nell'anno dal trasferimento della sede; se invece è
trascorso più di un anno dal trasferimento, il ricorso andrà depositato nella
cancelleria del tribunale del luogo dove si trova la nuova sede.
Nel ricorso il debitore dovrà ovviamente chiedere l'ammissione alla procedura, dovrà illustrare il piano attraverso cui intende superare la situazione di crisi o di insolvenza, la sua stessa situazione di crisi o di insolvenza.
Oltre a ciò deve allegare al ricorso una serie di importanti documenti,
vediamoli.
| documenti da presentare insieme al ricorso |
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Particolarmente importante è la relazione che presenta il
professionista; da un lato deve attestare la veridicità dei dati aziendali,
rifacendosi, di regola alle scritture contabili e ai bilanci dell'impresa del
debitore, e dall'atro deve attestare la fattibilità del piano presentato dal
debitore.
È chiaro che la relazione non può limitarsi a riprodurre il
piano del debitore, ma esprimere un giudizio prognostico (positivo) sullo
stesso. Insomma il professionista deve chiarire se il piano è logico, coerente,
realistico, conveniente per i creditori, e se in base a queste
caratteristiche, i creditori potranno accettarlo. Bisogna precisare, però, che
la convenienza del piano non verrà valutata dal tribunale, ma direttamente dai
creditori. Una relazione insufficiente,
incompleta, semplicemente ripetitiva del piano del debitore, potrebbe portare al
rigetto del ricorso.
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