La domanda di concordato

 L'art. 161 l.f. illustra il contenuto della domanda di concordato e il modo della sua proposizione.

La domanda si propone con ricorso, che deve essere sottoscritto dal debitore e comunicato al pubblico ministero. Se si tratta di una società sarà un po' più complesso individuare i soggetti che devono sottoscrivere il ricorso, ed infatti:
1. nelle società di persone, sono i soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
2.nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, il piano deve essere sottoscritto dagli amministratori.

La competenza per materia e per territorio spetta al tribunale del luogo dove c'è la sede principale dell'impresa; il foro competente non cambia anche se la sede principale è stata trasferita in altro luogo, ma solo se il debitore deposita il ricorso nell'anno dal trasferimento della sede; se invece è trascorso più di un anno dal trasferimento, il ricorso andrà depositato nella cancelleria del tribunale del luogo dove si trova la nuova sede.

Nel ricorso il debitore dovrà ovviamente chiedere l'ammissione alla procedura, dovrà illustrare il piano attraverso cui intende superare la situazione di crisi o di insolvenza, la sua stessa situazione di crisi o di insolvenza.

Oltre a ciò deve allegare al ricorso una serie di importanti documenti, vediamoli.

documenti da presentare insieme al ricorso
una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa
uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili
una relazione di un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano presentato dal debitore

 Particolarmente importante è la relazione che presenta il professionista; da un lato deve attestare la veridicità dei dati aziendali, rifacendosi, di regola alle scritture contabili e ai bilanci dell'impresa del debitore, e dall'atro deve attestare la fattibilità del piano presentato dal debitore.
È chiaro che la relazione non può limitarsi a riprodurre il piano del debitore, ma esprimere un giudizio prognostico (positivo) sullo stesso. Insomma il professionista deve chiarire se il piano è logico, coerente, realistico, conveniente per i creditori, e se in base  a queste caratteristiche, i creditori potranno accettarlo. Bisogna precisare, però, che la convenienza del piano non verrà valutata dal tribunale, ma direttamente dai creditori. Una relazione insufficiente, incompleta, semplicemente ripetitiva del piano del debitore, potrebbe portare al rigetto del ricorso.


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