Il percorso che ha portato alla modifica dell'art. 10 l.f.

Il nuovo art. 10 l.f. è stato frutto di un dibattito giurisprudenziale durato negli anni. Riassumiamone i termini.

In merito al tempo della dichiarazione di fallimento si era espressa la Corte Costituzionale con sentenza del n. 319\2000 con specifico riferimento al tempo della dichiarazione di fallimento delle società e dei soci illimitatamente responsabili.
Con questa sentenza  la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16\03\1942 n. 267

nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese

Sempre nella stessa sentenza la Corte aveva altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 comma primo  del regio decreto 16\03\1942 n. 267

nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di una società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata

L'intervento della  Corte Costituzionale si rese necessario perché secondo la Cassazione un' impresa (o società) non era considerata cessata sino a quando non fossero stati liquidati tutti i suoi creditori. L'aspetto maggiormente negativo di tale impostazione risedeva nel fatto che si poteva chiedere il fallimento di imprese cancellate da anni dal registro delle imprese, con gli effetti che è facile immaginare.
Gli interventi della Corte Costituzionale, prima, e del legislatore, poi, hanno fatto cessare tale stato d'incertezza.

 

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