Risoluzione e annullamento del concordato

Il concordato può non raggiungere gli scopi per cui era stato proposto o perché non si riesce ad adempierlo o perché vi è stato dolo del proponente;
abbiamo quindi le due figure  della risoluzione e dell'annullamento del concordato.

Cominciamo dalla risoluzione, prevista dall'art. 137 l.f.

Come si vede la risoluzione si verifica in seguito a un inadempimento degli obblighi derivanti dal concordato, e produce la riapertura del fallimento.
È da notare, però, che per poter chiedere la risoluzione del  concordato, è necessario che non siano adempiuti regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato;
ciò comporta un maggior rigore  rispetto alla disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento, dove è previsto che la risoluzione non può essere chiesta quando l'inadempimento "ha scarsa importanza avuto riguardo per l'interesse dell'altra parte" (art. 1455 c.c.);
quindi anche un inadempimento non grave (o anche non imputabile) può essere causa della risoluzione, ma è certo che l'inadempimento in questione non deve essere una fatto episodico, ma deve manifestarsi più di una volta, tanto da far pensare ad una difficoltà o a una mancanza di volontà all'adempimento del concordato; intenderlo diversamente toglierebbe ogni significato al termine "regolarmente" usato dal legislatore.

La risoluzione, però, non può essere sempre chiesta di fronte all'inadempimento "regolare" degli obblighi del concordato o non può essere chiesta da tutti i creditori.

Abbiamo due ipotesi.

1. Secondo l'art. 137 l.f. comma 7 non si può chiedere la risoluzione quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal terzo proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore; in tal caso i creditori potranno solo aggredire il patrimonio dell'assuntore del concordato.
2. Secondo l'art. 137 l.f. comma 8 non possono chiedere la risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, nella proposta di concordato presentata ex art. 124 l.f., non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

Passiamo ora all'annullamento.

annullamento del concordato
(art. 138 l.f.)
può essere chiesto su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo (casi tassativi)

Come si vede qui non si fa riferimento all'inadempimento del concordato, ma al dolo del debitore.

Anche in questo caso la domanda (ricorso) deve essere proposta davanti al tribunale, e segue la stessa procedura prevista per la risoluzione del concordato ex art. 137 , ed anche gli effetti della sentenza di accoglimento (riapertura del fallimento) sono gli stessi di quelli prodotti dalla sentenza di risoluzione, e come quest'ultima sentenza, il provvedimento che annulla il concordato è impugnabile ex art. 18 l.f. , cioè con reclamo da proporsi alla corte di appello.

Rispetto alla risoluzione, però, l'art. 138 l.f. stabilisce termini diversi; vediamoli.

termini per l'annullamento del concordato
sei mesi dalla scoperta del dolo ma, comunque, non oltre non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato

Sia nel caso di risoluzione sia nel caso di annullamento abbiamo la riapertura del fallimento, secondo le regole ordinarie di tale procedura ex art. 121 l.f.

Anche gli effetti dell'annullamento e risoluzione sono quelli ordinari della riapertura del fallimento (v. artt. 122 e 123 l.f.), adattati, però, al fatto che il concordato può essere stato in parte eseguito.
Le azioni revocatorie possono essere riprese, e alla riapertura partecipano anche i nuovi creditori, cioè quelli diventati tali dopo il concordato, e ciò accade anche nei casi normali di riapertura;  qui, però, i "vecchi" creditori hanno un trattamento particolare;
accade, infatti, che questi creditori conservano le garanzie per le somme che sono a loro ancora dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso. Se quindi il proponente aveva offerto ai creditori garanzie per l'adempimento del concordato, questi creditori non dovranno restituirle e nemmeno devono restituire le somme che già hanno avuto.
È anche vero però, che, nel nuovo concorso che si aprirà per effetto della riapertura, con creditori antecedenti al concordato correranno per il vecchio credito, ma detratto quanto hanno già avuto dal suo parziale adempimento.

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