Sentenza dichiarativa di fallimento

definizione è il provvedimento giurisdizionale pronunciato in camera di consiglio con il quale in tribunale, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti, dichiara il fallimento dell'imprenditore. Produce particolari effetti previsti dalla legge ed è sottoposto a speciali regole in merito alla pubblicità ed impugnazione 

Dopo la pronuncia, la sentenza è depositata in cancelleria; si ritiene che da quel momento comincino a decorrere gli effetti della sentenza, vediamone il contenuto:

contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento
nomina il giudice delegato 
nomina il curatore
ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14 l.f. (richiesta da parte del debitore)
stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dal deposito della sentenza, ovvero 180 giorni in caso di particolare complessità della procedura
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di 30 gg. prima dell'udienza dove vi sarà l'adunanza dei creditori per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione

Gli effetti della sentenza si producono dalla data della sua pubblicazione (e cioè dalla mezzanotte del giorno del deposito in cancelleria ex art. 133 comma 1 c.p.c.).
Per i terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Per la precisione l'art. 17 l.f. , richiamato dall'art. 16, dispone che la sentenza è annotata presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo dove la procedura fallimentare è stata aperta.
Dalla lettura dell'art. 16 l.f. notiamo che gli effetti della sentenza non si producono tutti nello stesso momento;
per le parti dell'istruttoria prefallimentare dal giorno del deposito in cancelleria, per tutti gli altri, dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Bisogna osservare, però, che sarebbe paradossale credere che per il creditore procedente gli effetti della sentenza decorrano dal giorno del suo deposito, e per tutti gli altri creditori (indubbiamente "terzi" rispetto alla procedura) dal giorno della iscrizione-annotazione nel registro delle imprese; bisogna quindi concludere che gli effetti che si producono dal giorno  della pubblicazione riguardano solo il fallito (come lo spossessamento e le incapacità personali), mentre per tutti i creditori  gli effetti decorrono dalla iscrizione al registro delle imprese. In ogni caso l'aver condizionato l'efficacia della sentenza (per i terzi)  all'iscrizione nel registro delle imprese comporta l'applicazione della regola generale prevista dall'art. 2193 c.c. , e cioè la presunzione assoluta di conoscenza che comporta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Ricordiamo, poi, che a norma dell'art. 90 l.f. dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento.
Tale fascicolo è a disposizione membri comitato dei creditori e anche del  fallito che potranno prenderne visione. Gli altri creditori e i terzi potranno prendere visione del fascicolo e estrarne copia solo su autorizzazione del giudice delegato, qualora ravvisi in loro uno specifico ed attuale interesse.

La fase di pubblicità della sentenza non si esaurisce con la pubblicazione e l'iscrizione nel registro delle imprese, ma sono necessarie altre attività informative che si traducono in comunicazioni e notificazioni che servono a far decorrere termini processuali e a fini di pubblicità notizia. Vediamo questa seconda ipotesi, ricordando anche la prima a cui abbiamo appena fatto riferimento.

pubblicità della sentenza  
entro il giorno successivo al deposito, la sentenza è notificata a cura del cancelliere personalmente al debitore (art. 137 c.p.c.) eventualmente presso il domicilio eletto
comunicata tramite estratto a mezzo di biglietto di cancelleria o in via telematica a:  
1.Pubblico ministero 2.Curatore;3.Creditore richiedente entro il giorno successivo dalla data del deposito
la sentenza è annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta; la comunicazione al registro delle imprese è effettuata dal cancelliere in via telematica

Per la pubblicità della sentenza era anche necessario pubblicarne un estratto nei fogli degli annunzi legali della provincia; tali fogli, però, sono stati aboliti dall'art. 31 L 24\11\2000 n. 340.

Contro la sentenza che dichiara il fallimento era possibile proporre opposizione innanzi allo stesso tribunale che l'aveva pronunciata; tale istituto, però, poteva non garantire il diritto alla difesa, e si è quindi scelta la strada dell'appello. Di conseguenza si potrà impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento tramite reclamo alla corte d'appello.

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