Fideiussione
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nozione |
sorge di regola da un
contratto
attraverso cui un terzo si obbliga
personalmente con il creditore |
Come si vede dalla nozione, con il contratto di fideiussione un terzo
aggiunge la sua responsabilità a quella del debitore garantendo l'adempimento
della obbligazione; in tal modo la posizione del creditore si rafforza perché
avrà, in pratica, due debitori al posto di uno.
Da questo punto di vista la fideiussione è molto simile all'accollo, ma se ne
differenzia per la diversa struttura, perché nell'accollo l'accordo intercorre
tra debitore e terzo che si accolla il debito, mentre nella fideiussione si ha accordo tra terzo
che intende garantire il credito e
creditore.
Anche dal punto di vista funzionale la fideiussione si differenzia dall'accollo; in questo caso accade che la garanzia è di regola costituita contemporaneamente al debito proprio per spingere il creditore a far nascere un rapporto obbligatorio con il debitore, mentre l'accollo di solito si costituisce dopo la nascita dell'obbligazione.
Vediamo ora nella sottostante tabella la struttura della fideiussione.
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natura giuridica |
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Abbiamo detto che la fideiussione fa nascere una obbligazione accessoria rispetto alla principale; questa caratteristica si riflette in modo determinante sulla sua disciplina che analizziamo nella sottostante tabella
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disciplina |
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Particolari sono le ipotesi di estinzione della garanzia; accanto, infatti, a
quella tipica consistente nella estinzione dell'obbligazione principale, vi sono
le ipotesi previste dagli artt. 1955 e ss.
Nell'articolo 1955, ad esempio, si prevede l'estinzione della fideiussione
quando il creditore con il suo comportamento impedisce la surrogazione del
fideiussore nei diritti di prelazione che lo stesso creditore vantava nei
confronti del debitore.
Accenniamo, infine, alle fideiussioni omnibus nella sottostante tabella;
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fideiussioni omnibus |
si tratta di una garanzia che un terzo si assume nei confronti di una banca con la quale si impegna a garantire tutte le obbligazioni anche future che il debitore assumerà nei confronti dell'istituto di credito |
La figura della fideiussione omnibus ha sollevato molte discussioni in
dottrina e giurisprudenza circa la sua validità a causa della indeterminatezza
dell' impegno assunto dal garante; la legge 154\92, però, modificando l'art.
1938 c.c. e l'art.
1956 c.c. ha indirettamente sancito la validità di questo tipo di obbligazione, a condizione
che per le obbligazioni future sia previsto l'importo massimo garantito.
Di conseguenza, essendo ora ammissibili fideiussioni per debiti non ancora
sorti, è venuto meno quel requisito della inderminatezza che poteva rendere
nulle le fideiussioni omnibus; è anche vero, che tali garanzie sono valide solo
se è previsto l'importo massimo garantito, e ciò a tutela del
garante-fideiussore;
resta da vedere, però, se questo importo massimo garantito sia in realtà di tale
entità da risultare nei fatti non obbiettivamente raggiungibile dal fideiussore
nel momento in cui ha assunto la garanzia.
Se la legge ha preteso un importo massimo garantito, evidentemente è stato per
porre un limite alla validità di dette garanzie per debiti futuri, e
stabilire un limite massimo garantito altissimo, significa nei fatti porre nel
nulla la limitazione legislativa. Di conseguenza anche in questo caso si
potrebbe ritenere nulla la fideiussione per violazione dell'art. 1938, come se
il limite non fosse stato posto.
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