Fondo patrimoniale

nozione

con il fondo patrimoniale i coniugi vincolano determinati beni per i bisogni della famiglia.
Tali beni sono assoggettati a un particolare regime di amministrazione e possono essere espropriati dai creditori solo alla presenza di particolari condizioni

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L'istituto del fondo patrimoniale è stato introdotto nel codice civile per permettere alla famiglia di contare su un substrato patrimoniale in grado di garantire i bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale non sostituisce il regime di comunione legale e convenzionale,
ma serve semplicemente a creare un vincolo su beni appartenenti ad uno o ad entrambi i coniugi

Vediamone le caratteristiche fondamentali.

costituzione il fondo può essere costituito da uno o entrambi i coniugi per atto pubblico o da un terzo per testamento (art. 167 c.c.). Solo con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, il fondo patrimoniale sarà opponibile ai terzi (art. 162 c.c.)
oggetto il fondo può avere ad oggetto solo determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri oppure titoli di credito
proprietà ed amministrazione dei beni del fondo la proprietà spetta ad entrambi i coniugi, se non diversamente stabilito, mentre l'amministrazione è regolata dalle norme sulla comunione legale (art. 168 c.c.)
alienazione dei beni fondo non possono essere alienati ipotecati o dati in pegno senza consenso di entrambi i coniugi e, se esistono figli minori, sarà anche necessaria l'autorizzazione del tribunale (art. 169 c.c.)
limiti all'espropriabilità dei beni del fondo il fondo patrimoniale ha lo scopo di garantire i bisogni della famiglia ed è per questo motivo che solo i creditori a conoscenza del fatto che i debiti erano stati contratti per i bisogni della famiglia potranno agire in esecuzione sui beni del fondo (art. 170 c.c.)
cessazione la destinazione del fondo cessa con l'annullamento del matrimonio o con il divorzio (art. 171 c.c.)
 
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