Forma della procura, capacità e stati soggettivi nella rappresentanza

 

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Video, forma della procura

La procura può essere conferita senza l'osservanza di forme particolari, anche tacitamente, cioè attraverso fatti concludenti.
Se però il rappresentante deve concludere un contratto dove è richiesta una determinata forma, anche la procura dovrà avere la forma prevista per quel contratto; una procura conferita per acquistare un immobile dovrà, quindi, essere redatta per iscritto.

La procura, inoltre, può essere conferita per uno o determinati affari (procura speciale) oppure per tutti gli affari del rappresentato (procura generale) .

In merito alla capacità nella rappresentanza, e quindi anche nella rappresentanza volontaria, distinguiamo:

rappresentante è sufficiente la semplice capacità d'intendere e di volere (art. 1389 c.c.)
rappresentato deve avere la capacità di agire

Non deve meravigliare che per conferire la procura sia necessaria la capacità di agire, mentre per lo svolgimento dell'incarico possa bastare la semplice capacità di intendere e volere, e ciò perché il rappresentato, pienamente capace, potrebbe ritenere che un soggetto con la semplice capacità d'intendere e volere, magari un diciassettenne, possa al meglio curare i suoi interessi;
d'altro canto rendere valido un negozio posto in essere da un incapace (ricordiamo infatti che nella rappresentanza è di regola determinante la volontà del rappresentante), è certamente una eccezione alla regola generale sulla invalidità di negozi posti in essere da soggetti privi della capacità di agire.
Certo è che l'art. 1389 c.c. dispone che il rappresentate incapace deve essere capace di intendere e volere in relazione "alla natura e al contenuto del contratto stesso", introducendo così, un ulteriore accertamento relativo alla validità del contratto, che rende sicuramente più precaria la posizione del rappresentato, che, dal punto di vista pratico, farebbe meglio ad astenersi dallo scegliere come rappresentante un soggetto incapace di agire. 
Questa chiacchierata ci è stata comunque utile per chiarirci le idee, su un punto: è la volontà del rappresentate da prendere in considerazione, e non quella del rappresentato, e per questi motivi è stabilito che

nel caso di vizi della volontà Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante e non quella del rappresentato
nel caso di stati soggettivi rilevanti si ha riguardo alla persona del rappresentante

È vero, quindi, che bisogna guardare alla volontà del rappresentante e non a quella del rappresentato, ma, chiediamoci:
cosa accade se il rappresentato ha predeterminato alcuni degli elementi del contratto ed è caduto in errore su uno di questi? Il suo errore sarà rilevante ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentato? E se era in buona fede su questi elementi, il suo stato soggettivo sarà rilevante?
È chiaro che in questi casi  anche la situazione del rappresentato è rilevante , ed è per questo motivo che gli articoli 1390 e 1391 c.c. dispongono che:

nel caso di elementi predeterminati dal rappresentato si ha riguardo alla volontà ed agli stati soggettivi del rappresentato e non del rappresentante

Ma il discorso non finisce qui; facciamo il caso che il rappresentato, intendendo acquistare dei beni mobili di provenienza furtiva ed essendo, quindi, in mala fede, dia l'incarico all'ignaro rappresentante.
Seguendo le regole esposte l'acquisito effettuato dal rappresentate sarebbe valido, visto il suo stato di buona fede. Ma tale conclusione è palesemente inaccettabile in quanto la mala fede non riceve mai protezione nel nostro ordinamento giuridico ed è per questo che l'articolo 1391 comma  dispone che:

In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante

  1. revoca modifica ed estinzione della procura;
  2. rappresentanza senza poteri e ratifica;
  3. il conflitto di interessi;
  4. la rappresentanza nel settore commerciale.

 

Giurisprudenza

Un caso particolare, la diffida ad adempiere intimata da un procuratore, è necessario da parte del procuratore allegare anche la procura scritta?

Cass. civ. Sez. II Ord., 07-05-2018, n. 10860 (rv. 648030-01)

In tema di diffida ad adempiere intimata da un procuratore, la necessità che la relativa procura abbia forma scritta agli effetti risolutivi di cui all'art. 1454 c.c. non implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente che tale procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, salvo il diritto dell'intimato a farsene rilasciare copia ai sensi dell'art. 1393 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/08/2013) FONTI  CED Cassazione, 2018 

La forma della procura per relationem.

 Cass. civ. Sez. III, 15-12-2015, n. 25212
In materia d’intermediazione finanziaria, così come i contratti-quadro, relativi alla prestazione dei servizi d'investimento, debbono rivestire la forma scritta a pena di nullità, secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, analoga forma deve presentare la procura con cui l'investitore conferisce ad un terzo il potere di agire in suo nome e in sua vece con l'intermediario, trattandosi di negozio incidente su requisiti essenziali del contratto a forma vincolata, a pena di nullità posta a protezione dell'investitore. (Rigetta, App. Bologna, 11/04/2012) FONTI CED Cassazione, 2015

Il caso della forma per la procura per intimare una diffida ad adempiere.

Cass. civ. Sez. Unite, 15-06-2010, n. 14292
La procura per intimare una diffida ad adempiere deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dalla forma del contratto per il quale è stata emessa e che dovrebbe essere in ipotesi risolto.
FONTI Foro It., 2010, 10, 1, 2688 

Sulla forma della procura e del mandato.

Cass. civ. Sez. III, 02-09-2013, n. 20051
In tema di mandato all'acquisito di beni immobili, la forma scritta, ex artt. 1350, 1351, 1392 e 1706 c.c., è richiesta per la procura conferita dal mandante al mandatario, per il contratto, preliminare o definitivo, concluso dal mandatario a nome del mandante o proprio e, in tale seconda ipotesi, per il conseguente atto volto a ritrasferire il bene al mandante, la mancanza del quale può essere supplita dall'esecuzione forzata in forma specifica. La forma scritta, invece, non può considerarsi prescritta anche per il contratto di mandato in sé, poiché deriva da tale circostanza unicamente l'obbligazione, tra mandante e mandatario, di eseguire il mandato, la cui mancata conforme esecuzione lo espone unicamente a responsabilità per danni. Per converso, una volta che il mandatario abbia effettuato l'acquisto, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di ritrasferire il bene al mandante può trovare fondamento nell'atto unilaterale, redatto anche successivamente a detto acquisto, con cui il mandatario riconosca il suo obbligo di farlo, quante volte l'atto contenga l'indicazione del bene, del prezzo e della causa del contratto, o che tali elementi consenta di individuare anche per relationem. FONTI Corriere Giur., 2013, 12.

Sul contratto concluso dal rappresentante per un rappresentato incapace.

Cass. civ. Sez. II, 09-03-2012, n. 3787
Il contratto stipulato dal rappresentante, in forza di procura a vendere che sia stata annullata per incapacità d'intendere e di volere del rappresentato, ai sensi dell'art. 428, primo comma, cod. civ. , deve ritenersi concluso da rappresentante senza potere, rimanendo estraneo alla disposizione di cui all'art. 1389 cod. civ. , la quale disciplina la diversa ipotesi del contratto stipulato dal rappresentante in forza di procura validamente conferitagli dal rappresentato. (Rigetta, App. Palermo, 22/02/2007) FONTI  CED Cassazione, 2012 


 

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