Giurisprudenza
Si propone appello contro una sentenza di primo grado, l’appello
interrompe la prescrizione? No, secondo la cassazione, salvo che in appello non
si proponga una domanda nuova.
Cass. civ. Sez. I, 11-04-2016, n. 7076 (rv. 639254)
Gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del
procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione
ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai
sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di
pagamento a lui comunicata direttamente.
Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto
avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto
personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura,
non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al
riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto. (Rigetta, App. Roma,
24/11/2008)
FONTI CED Cassazione, 2016
Cass. civ. Sez. Unite, 27-01-2016, n. 1516
La notificazione al difensore costituito di una domanda nuova in appello, pur se
inammissibile, spiega efficacia interruttiva della prescrizione, sospendendone
altresì il decorso fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio.
FONTI Foro It., 2016, 4, 1, 1284
Sull’interruzione della prescrizione provocata dall’eccezione di compensazione. Se è totale no, perché si valere l’estinzione del diritto, ma se è parziale…
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la proposizione dell'eccezione di
compensazione da parte del debitore può assumere rilievo, sotto il profilo della
ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di
riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione, sicché, mentre è da escludere
l'efficacia interruttiva dell'eccezione di compensazione totale, per quella
parziale spetta al giudice di merito - la cui decisione è incensurabile in sede
di legittimità ove sorretta da idonea motivazione - verificare se, per le
modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di
riconoscere la persistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
corretta la valutazione di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva
alla richiesta di compensazione parziale avanzata dalla società tramite l'invio
della denuncia contributiva). (Rigetta, App. Venezia, 18/12/2008) FONTI
CED Cassazione, 2015
Si riconosce un credito ma
contestualmente se ne eccepisce l’estinzione, questa attività non implica
interruzione della prescrizione.
Il riconoscimento del fatto costitutivo del credito, del quale venga dedotta
contestualmente la sopravvenuta estinzione, non è idoneo a produrre effetti
interruttivi della prescrizione, non integrando una chiara e specifica
ricognizione del diritto altrui, univoca ed incompatibile con la volontà di
negarlo.
FONTI CED Cassazione, 2015
Questa massima è importante; la giurisprudenza
costituzionale ha sancito la (strana) regola per cui in certe condizioni la
notifica dell’atto di citazione ha effetto processuale per il notificante dal
momento in cui gli atti sono consegnati all’ufficiale giudiziario, mentre per il
“notificato” da quando ha ricevuto l’atto; ora si tratta di stabilire come
questa regola si ripercuota sui rapporti sostanziali.
Cass. civ. Sez. Unite, 09-12-2015, n. 24822
La regola della scissione degli effetti della
notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla
giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli
sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto
non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la
prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni
altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene
all'indirizzo del destinatario. (Cassa con rinvio, App. Milano, 12/07/2011)
FONTI CED Cassazione, 2015
L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in
senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e
grado del processo, sempreché l'allegazione del fatto interruttivo - ove
effettuata nel giudizio di secondo grado - sia stata ritualmente compiuta con i
motivi di impugnazione, i quali identificano le questioni poste all'esame del
giudice del gravame e le ragioni che si intendono far valere in tale sede, così
cristallizzando il "thema decidendum" su cui il giudice è chiamato a
pronunziarsi, dovendosi escludere che la mera indicazione nelle "premesse in
fatto" e nella parte espositiva dell'atto d'appello sia idonea a soddisfare
detto onere. (Rigetta, App. Roma, 29/08/2006)
FONTI CED Cassazione, 2009
Conoscenza legale dell'atto giudiziale o stragiudiziale per l’effettiva interruzione della prescrizione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 11-06-2009, n. 13588.
In materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da
notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale
del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale -
affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo
cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale
si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento
dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi
di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale
o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che
lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del
destinatario. Ne consegue che, in caso di domanda proposta nelle forme del
processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del
giudice non produce un effetto interruttivo, restando escluso - ove la domanda
giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione
della prescrizione di un determinato diritto - che ciò consenta di dubitare, in
riferimento all'art. 3 Cost. , della legittimità costituzionale dell'art. 2943
cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. e all'art. 2934 cod.
civ. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 22/04/2005) FONTI Mass. Giur. It.,
2009
Sull’efficacia interruttiva dell’atto di citazione nullo (la massima deve comunque essere rapportata all’attuale disciplina della nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. e alla sua eventuale sanatoria)
L'atto di citazione, pur se invalido come
domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia
valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva
della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati
cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di
adempimento rivolta dal creditore al debitore; detto principio trova
applicazione anche nel caso in cui l'atto di citazione venga notificato soltanto
al debitore che sia inabilitato, e non al suo curatore, in quanto l'adempimento
dell'obbligazione che ne viene sollecitata, essendo un'attività non dispositiva,
ma vincolata all'attuazione di un obbligo preesistente, non eccedente
l'ordinaria amministrazione, può essere, a norma del combinato disposto
degli art. 42 e 39 c. c. , compiuta anche dall'inabilitato, senza necessità di
assistenza del curatore. FONTI Mass. Giur. It., 1989