Giurisprudenza
Sugli effetti della dichiarazione di morte presunta sui negozi già compiuti da coloro che erano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni.
Cass. civ., 24-01-1981, n. 536
Il negozio dispositivo di beni della persona dichiarata assente posto in essere dal suo presunto erede, sebbene inficiato dalla carenza di legittimazione di quest'ultimo, il quale, ancorché immesso nel possesso di tali beni, non ha il potere di disporne ( artt. 52 e 54 c.c. ), non rimane caducato quando - dichiarata la morte presunta dell'assente e verificatasi conseguentemente, alla stregua degli artt. 58 e 456 c.c. , l'apertura della successione al medesimo al momento dell'ultima sua notizia - risulti che detto erede, allora non legittimato, era effettivamente titolare del diritto oggetto del negozio, poiché, per effetto del postumo riconoscimento in capo a lui di siffatta titolarità, si determina il consolidamento della stessa e della correlativa legittimazione.
FONTI
Mass. Giur. It., 1981
Cass.
civ., 23-08-1961, n. 1996
In forza della dichiarazione di morte presunta, la libera
disponibilità del patrimonio del de cuius ed il conseguente diritto di chiederne
la divisione spettano, indistintamente ed incondizionatamente, a tutti coloro
che si trovino nella condizione prevista dall'art. 50 c.c. , senza che al
riguardo abbia rilevanza il fatto che durante la fase dell'assenza il possesso
temporaneo sia stato conseguito soltanto da alcuni di essi.
FONTI Mass. Giur. It., 1961, 594