In blu il commento o l'introduzione alle sentenze.
Giurisprudenza
Cosa diversa se si tratta di danno che non si è ancora manifestato (seconda
massima), lì il termine decorre dalla manifestazione del danno cioè dalla sua
conoscibilità.
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod.
civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della
prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di
mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo
specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di
dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte
del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo
sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo
accertamento. FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. III, 25-05-2010, n. 12699
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non
dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno
all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta
all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato
abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo
conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza
della rapportabilità causale del danno lamentato. (Cassa con rinvio, App. Roma,
03/12/2004)
FONTICED Cassazione, 2010
Sulla decorrenza del termine di prescrizione per gli illeciti da danno ambientale.
In tema di danno da inquinamento,
trattandosi di illecito istantaneo con effetti permanenti, la condotta lesiva si
esaurisce in un fatto destinato ad esaurirsi in una dimensione unitaria di
concreta realizzazione (a prescindere dalla eventuale diacronia dei relativi
effetti) onde la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ad esso
conseguente non può che iniziare a decorrere dal momento del fatto.
FONTI Ambiente e sviluppo, 2013, 10,
867
Sulla decorrenza del termine di prescrizione per gli illeciti istantanei con effetti permanenti.
Cass. civ. Sez. III, 28-05-2013, n. 13201.
La mera protrazione degli effetti
negativi derivanti da una condotta illecita integra un illecito istantaneo ad
effetti permanenti e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è
configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in
modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in
cui si produce. (Fattispecie in tema di diritto al risarcimento del danno
derivante dal mancato conseguimento della disponibilità di un fondo, in ragione
della conclusione di un contratto in frode alla legge da parte degli autori
dell'illecito). (Rigetta, App. Brescia, 04/12/2006)
FONTI CED Cassazione, 2013
Sulla rinuncia tacita alla prescrizione.
Perché sussista una
rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia
insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa
estintiva del diritto altrui;
il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è
censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili
in tale sede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse
qualificarsi come rinuncia alla prescrizione il rifiuto, opposto da un
assicuratore privato, di pagamento dell'indennizzo per motivi diversi dal
decorso del termine di prescrizione). (Rigetta, App. Napoli, 10/03/2006)
FONTI CED Cassazione, 2012
Sull’eccezione di prescrizione.
Cass. civ. Sez. II, 15-04-2014, n. 8735
Ai sensi dell'art. 2938 c.c. l'eccezione di prescrizione non è rilevabile
d'ufficio e, quindi, è onere della parte interessata sollevarla e provare il
perfezionarsi della scadenza temporale prevista dalla legge. Il debitore
eccipiente deve solo dimostrare l'avvenuto decorso del termine temporale, mentre
il creditore ha l'onere di provare la mancata soddisfazione del credito.
Le modalità procedurali specifiche per adempiere a tale onere probatorio, ai
sensi dell'art. 2960 c.c. , sono due: il creditore può avvalersi
dell'ammissione, fatta in giudizio dalla controparte, circa la mancata
estinzione dell'obbligazione, oppure può deferire il cosiddetto giuramento
decisorio.
FONTI Notariato, 2014, 5, 544
Non si può rinunciare
alla prescrizione (se non dopo che si sia maturata).
La disciplina legale della
prescrizione inerisce all'ordine pubblico ed è sottratta al potere dispositivo
delle parti e le cause di sospensione della prescrizione, sia se contenute nel
c.c. (art. 2941 c.c.) che in altre leggi, integrano disposizioni di carattere
eccezionale, a norma dell'art. 14 preleggi, con la conseguenza che non sono
suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerate. FONTI
De Agostini Giuridica, 2014