In blu il commento o l'introduzione alle sentenze.
Giurisprudenza
Sui rapporti tra prescrizione ordinaria e presuntiva. Si intende come la prescrizione presuntiva sia diversa dalla estintiva, tanto che le due eccezioni sono sostanzialmente inconciliabili tra loro.
Cass. civ. Sez. III, 26-08-2013, n. 19545.
L'eccezione di
prescrizione presuntiva e l'eccezione di prescrizione estintiva non sono
reciprocamente fungibili, né rappresentano espressioni di un'attività difensiva
sostanzialmente unitaria, costituendo, invece, rispettivamente, una difesa
fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto
azionato dalla controparte e una difesa volta a determinare l'estinzione
dell'avverso diritto.
Ne consegue che, proposta originariamente la prima, non è consentito alla stessa
parte invocare in suo luogo, nel corso del giudizio di rinvio, la seconda, o
viceversa. (Rigetta, App. Firenze, 07/01/2010)
FONTI CED Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. II, 02-12-2013, n. 26986
In tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine
all'insussistenza della obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso
spettante ad un professionista per la sua opera) è inconciliabile con la
proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata
estinzione di essa. (Rigetta, App. Napoli, 21/04/2006) FONTI CED
Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. VI, 08-05-2014, n. 9930
In tema di prescrizione presuntiva, non costituisce motivo di
rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c. l'ammissione del debitore
che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del
giudizio, assumendo valore, in questo caso, solo ad interrompere il corso
della prescrizione ai sensi dell' art. 2944 c.c.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2014