Scomparsa giurisprudenza

 

Giurisprudenza

  

Sull’attività del curatore dello scomparso

Cass. civ. Sez. II, 20-02-2014, n. 4081

L'attività svolta dal curatore dello scomparso, ai sensi dell'art. 48 c.c. , consiste nell'approntare gli strumenti necessari alla "conservazione del patrimonio" verificandosi con la scomparsa una situazione di quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, senza immissione neppure temporanea degli eredi nel possesso dei beni, né liberazione o sospensione delle obbligazioni assunte nei confronti dello scomparso. La conservazione del patrimonio si realizza attraverso l'assunzione di tutte le misure necessarie ad evitare la distruzione della ricchezza, in conseguenza dello stato di incertezza che si determina nei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso. L'attività svolta dal curatore ha sostanzialmente scopo conservativo del patrimonio dello scomparso essendo finalizzata ad evitare che il patrimonio di questi non subisca pregiudizio per effetto della momentanea assenza del titolare.

 

Cass. civ. Sez. II, 20-02-2014, n. 4081

La "conservazione del patrimonio dello scomparso", ai sensi dell'art. 48 cod. civ. , pur non configurandosi come intrinsecamente dinamica, può implicare la gestione di attività economiche complesse, affinché non subiscano pregiudizio per la momentanea assenza del titolare, sicché il giudice può autorizzare il curatore dell'imprenditore scomparso a gestire le società a lui facenti capo. (Cassa con rinvio, Trib. Piacenza, 09/10/2007)

FONTI  CED Cassazione, 2014 

 

Cass. civ. Sez. II, 04-07-1991, n. 7364

La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale (art. 48 c. c. ), non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell'adempimento.

FONTI  Mass. Giur. It., 1991