Gli elementi costitutivi del possesso e la detenzione

 

 

Video, possesso e detenzione

Nel paragrafo precedente abbiamo visto cos'è il possesso, chiediamoci ora quali sono i suoi elementi costitutivi, in che modo riusciamo a riconoscerlo.

Secondo la dottrina tradizionale gli elementi costitutivi del possesso sono due:

  1. il corpus possessionis, che si identifica nel comportamento del soggetto che agisce svolgendo un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale
  2. l'animus possidendi, che si identifica nella intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di un altro diritto reale.

Come è evidente il possesso si compone di due componenti, uno oggettivo e l'altro soggettivo; particolare rilevanza riveste quest'ultimo elemento, l'elemento soggettivo, perché è da questo che riusciamo a distinguere il possesso dalla detenzione.

Il secondo comma dell'art. 1140 c.c. dispone, infatti, che:

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa

Ma allora che cosa fa di diverso quest'altra persona che non possiede direttamente? Cosa fa il detentore?

Nei fatti non si comporta diversamente dal possessore, ma è "nell'animus" che si scopre la differenza, perché il detentore esercita il potere sulla cosa con la consapevolezza di non voler tenere la cosa come titolare di un diritto reale, ma per ragioni diverse, come per ragioni di amicizia, o perché è un conduttore, o perché è un dipendente e così via....

In conclusione potremmo definire la detenzione come una sorta di possesso minore, dove esteriormente ci si comporta come un possessore, ma non se ne ha l'animo essendo coscienti che il bene è di altri.

Volendo individuare gli elementi della detenzione, non definita dal codice, possiamo individuarli in:

  1. animus detinendi:  volontà di tenere la cosa come propria o come titolare di un altro diritto reale
  2. disposizione materiale della cosa: cioè svolgere quella attività corrispondete al possesso
  3. laudatio possessionis: il riconoscimento del possesso altrui sulla cosa.

Una ulteriore distinzione viene fatta in dottrina tra:

  1. detenzione qualificata, quando è esercitata nell'interesse proprio, come accade per il conduttore
  2. detenzione non qualificata, quando è esercitata nell'interesse altrui, come accade per il depositario.

In generale l'art. 1141 c.c. presume che chi esercita il potere di fatto su una cosa sia possessore e non detentore, ma lo stesso articolo ammette che la detenzione possa mutarsi in possesso.
Il mutamento dovrebbe avvenire nel momento in cui il detentore agisca con l'animus del possessore, ma da solo questo elemento non è sufficiente.
Sono infatti necessari atti esteriori che diano riconoscibilità al mutamento dell'animus, e il secondo comma dell'art. 1141 li riconosce in due ipotesi, vediamole:

interversione del possesso

causa proveniente da un terzo: è l'ipotesi in cui un terzo essendo possessore del bene, trasferisca il possesso al detentore o il diritto corrispondente
opposizione del detentore: il detentore manifesta al possessore la sua volontà di acquisire il possesso del bene

Come si può avere il mutamento della detenzione in possesso (traditio brevi manu), così si può verificare l'opposta ipotesi, cioè il mutamento del possesso in detenzione; questa ipotesi, non contemplata dal codice civile, potrà verificarsi ad esempio nel caso in cui il proprietario venda il suo appartamento divenendone, però, conduttore ( constitutum possessorium) .

Chiudiamo l'argomento con due importanti regole riportate dagli articoli 1142 e 1143 del codice civile.

L'art. 1142 facilita il compito del possessore che voglia provare la continuità del suo possesso stabilendo, a suo favore, una presunzione di possesso intermedio; in altre parole se il possessore attuale dimostra che ha posseduto in un tempo più remoto, si presume, che abbia posseduto anche nel periodo intermedio. È però possibile fornire la prova contraria, dimostrare, cioè, che il possessore non ha esercitato il possesso nel periodo intermedio.

Nella stessa ottica dell'art. 1142 si pone il successivo articolo 1143 perché dispone che se il possessore ha un titolo giustificativo del suo possesso, si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo sino al momento attuale; anche questa presunzione può però essere vinta dimostrando la mancanza di continuità del possesso.

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