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Video-Elementi essenziali del contratto |
art. 1325 c.c. |
i requisiti del contratto sono: 1. l'accordo delle parti 2. la causa 3. l'oggetto 4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità |
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Gli elementi essenziali del contratto sono, quindi, quasi gli stessi del negozio giuridico; è vero, però, che alcuni di questi hanno delle peculiarità tipiche; cominciamo con l'accordo.
accordo |
è l'incontro delle volontà delle parti; costituisce l'equivalente della volontà nei negozi giuridici in generale |
Per quanto può sembrare semplice definire l'accordo, proprio su questo
elemento si sono sviluppati ampi dibattiti dottrinari che hanno toccato la
stessa natura del contratto; in particolare si è posto il problema della
rilevanza della volontà nell'accordo e, quindi, della natura soggettiva o
oggettiva di questo.
Vediamo nella sottostante tabella le diverse teorie che hanno avuto ad oggetto
questo problema.
teoria della volontà | secondo questi autori nei contratti, come in tutti i negozi giuridici, una dichiarazione per poter formare validamente l'accordo deve essere voluta, volontà che non deve limitarsi alla sola dichiarazione ma anche, e soprattutto, agli effetti che scaturiscono da quella dichiarazione e, di conseguenza, dal contratto |
teoria della dichiarazione | secondo questa teoria il contratto non si costituisce con la volontà, ma con la dichiarazione, con quello, cioè che appare all'esterno dal comportamento del dichiarante, vincolato alla sua dichiarazione anche se non corrispondente alla sua volontà interiore |
teoria precettiva | ciò che costituisce il contratto, secondo questa teoria, non è né la volontà né il fatto oggettivo della dichiarazione, ma l'autoregolamento che le parti raggiungono in merito ai loro rapporti, cioè il contenuto precettivo |
Quale di queste tre teorie è effettivamente seguita dal nostro ordinamento?
È certo che non può essere dato rilievo alla volontà interna delle parti,
pena un grave incertezza nei rapporti giuridici, ed è anche certo che chi emette
una dichiarazione dall'oggettivo valore contrattuale, non può poi sottrarsi dopo
aver fatto nascere il legittimo affidamento nell'altra parte e nei terzi circa
la corrispondenza di quanto dichiarato con quanto realmente voluto.
Dobbiamo quindi concludere che la dichiarazione, se oggettivamente appare come
seria volontà contrattuale, vincola il soggetto che l'ha emessa anche se non
corrisponde alla volontà interna del dichiarante.
tutto ciò accade perché chi emette dichiarazioni di natura giuridica deve anche assumersi la responsabilità di quanto dichiarato, ed appunto in riferimento a questo si parla del principio della "autoresponsabilità" |
L'autoresponsabilità nasce perché è necessario tutelare l'affidamento degli altri soggetti che, appunto, hanno fatto "affidamento" in buona fede sulla serietà della dichiarazione emessa. Tirando le somme della nostra analisi possiamo concludere che:
Concludiamo il nostro discorso sugli elementi essenziali del contratto
ricordando che a differenza degli altri negozi giuridici è necessario che
il contratto abbia un oggetto che può essere inteso sia come regolamento
dei rapporti giuridici sia in senso materiale, come bene su cui ricadono gli
effetti del contratto.
L'oggetto contrattuale deve essere:
Non approfondiamo ulteriormente questi concetti già visti in occasione dello studio dell'oggetto dell'obbligazione.
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