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Articolo 16. Rinnovazione
La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio
precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi
secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977,
ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.
La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di
trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata
separatamente dai rispettivi titolari.
Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della
registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale di Ginevra. |