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Articolo 24. Uso del marchio
A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo
da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi
per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e
tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque
anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo
legittimo.
Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio
l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere
distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o
sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.
Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito
o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la
scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o
dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del
marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o
per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per
essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o
ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre
mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza;
tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente
alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del
marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri
marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva
utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi. |